Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36947 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione de presente provvedimento omettere le generalità e gli altri da identificativi. a norma de est. 62 d.lgs. 196/03 in quanto: □dispesto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
36947-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da STEFANO MOGINI
FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI
EL AL AN
EVA CA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Presidente-
Sent. n. sez. 3214/2025
CC - 12/11/2025
- Relatore -
R.G.N. 35646/2025
sul ricorso proposto da:
IE ON, nato in [...] il [...] (CUI 07CN4KD) avverso il decreto del GIUDICE di PACE di TRAPANI del 29/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL AL AN;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Prefetto di Ragusa ha emesso in data 27/10/2025 - un decreto di espulsione dal territorio nazionale, a carico del cittadino tunisino Chaleb Abdelmonem;
il Questore di Trapani, in pari data, ha adottato nei confronti del suddetto straniero un provvedimento di trattenimento ex art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disponendone la permanenza presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani - Milo (di seguito, per brevità, CPR), per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti esistenti, rispetto all'accompagnamento alla frontiera. Nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento tenutasi dinanzi al Giudice di pace di Trapani - l'interessato ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale;
all'esito dell'udienza, il Giudice di pace ha convalidato il decreto di trattenimento del Questore e, contestualmente, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 3 lett. c) decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, per essere invece competente la Corte di appello di Palermo, quanto alla convalida del trattenimento successivo alla predetta richiesta di protezione internazionale. Il Giudice di pace, infine, ha disposto la trasmissione del provvedimento adottato al Prefetto di Ragusa ed al Questore di Ragusa, nonché al cittadino straniero interessato ed al difensore, onerando il Questore di Trapani di trasmettere gli atti entro i termini di legge alla Sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale della Corte di appello di Palermo.
2. Ricorre per cassazione IE Abdelmonem, a mezzo dell'avv. Claudia Nicotra, articolando due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione degli art. 24 Cost. e 6 CEDU, stante la nullità del provvedimento impugnato per lesione del diritto di difesa, a causa della mancata partecipazione e dell'omesso avviso al difensore. Il ricorrente non è stato posto nelle condizioni di nominare il proprio difensore di fiducia nella persona dell'avv. Claudia Nicotra, poiché - nonostante l'accesso al CPR sia avvenuto in data 27/10/2025 tale nomina non è stata raccolta, né dagli agenti della Polizia di Stato, né da personale dipendente dell'Ente gestore del CPR stesso. La volontà dello straniero è stata formalizzata, infine, solo nel corso della mattinata del 29/10/2025, a udienza di convalida già trattata e ad onta della presenza fisica, presso il CPR, del difensore nominato.
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Anzi, la nomina del difensore è stata depositata solo durante la celebrazione dell'udienza di convalida, laddove il trattenuto è stato assistito da un difensore di ufficio. Quanto sopra realizza una nullità assoluta e insanabile del procedimento, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, sotto il profilo della violazione dell'art. 10- ter d.lgs. n. 286 del 1998, per difetto di informativa in ordine alla possibilità di ottenere la protezione internazionale. Come risulta dal provvedimento di espulsione, prodromico rispetto al trattenimento poi convalidato, appare pacifico che l'amministrazione non abbia reso, sul punto, alcuna informativa all'interessato e ciò in aperta violazione dell'art. 10-ter secondo comma T.U. imm. Inoltre, non risulta neppure allegata l'informativa resa, né essa può intendersi surrogata dalla compilazione del foglio notizie.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto alla violazione del diritto di difesa, nulla risulta essere stato dedotto nel corso dell'udienza di convalida, in ordine alla impossibilità per il ricorrente di effettuare una rituale nomina del difensore di fiducia. Con riferimento al dovere di informativa, nel fascicolo è presente oltre al foglio notizie un documento denominato "scheda informativa per l'eventuale richiesta di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale secondo la normativa di cui all'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE" redatta anche in lingua araba e sottoscritto dall'interessato, laddove viene attestata la volontà di quest'ultimo di non domandare la protezione internazionale, una volta compiutamente informato circa l'esistenza di tale possibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo la sintesi contenuta in parte narrativa, il ricorrente è un cittadino tunisino, entrato in Italia in autobus attraverso la frontiera di Ventimiglia. Dalla lettura del decreto prefettizio si evince come il soggetto, nel compilare il foglio notizie, abbia dichiarato di non voler domandare la protezione internazionale (è unita all'incarto processuale, infatti, la scheda informativa riguardo alla
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possibilità di formulare tale istanza e l'interessato ha riferito di non essere intenzionato a formulare la relativa richiesta).
3. Con il primo motivo, il ricorrente si duole di non esser stato posto nelle condizioni di nominare il proprio difensore di fiducia, nonostante l'accesso alla struttura destinata alla permanenza sia avvenuto in data 27/10/2025, ossia ben prima dell'udienza di convalida. È unita agli atti una pec inviata dall'avv. Nicotra a vari indirizzi, a mezzo della quale viene effettivamente lamentata la sussistenza di tale situazione;
essa risale alle ore 21.57 del 28/10/2025, ma riguarda un soggetto diverso dal ricorrente, secondo quanto scrive lo stesso avvocato e, consequenzialmente, non rileva in questa sede. Alcuna prova ulteriore viene offerta dalla difesa, però, a fondamento della tesi che al ricorrente sia stata resa sostanzialmente impossibile l'effettuazione della nomina di un difensore di fiducia, in un momento antecedente rispetto all'udienza di convalida. Nella assoluta carenza di una qualsivoglia prova documentale sul punto, la prospettazione difensiva si arresta allo stadio delle asserzioni generiche e indimostrate, così finendo per incorrere nel difetto della inammissibilità.
4. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancata informativa, circa la possibilità di domandare il riconoscimento della protezione internazionale. Assume rilievo preminente, nel caso di specie, il fatto che l'interessato - come si evince dalla piana lettura del provvedimento prefettizio abbia manifestato formalmente la volontà di non presentare domanda di protezione, sottoscrivendo il modello che contiene proprio l'informazione di cui si tratta;
la domanda di protezione internazionale, come sopra precisato, è stata invece formalizzata solo successivamente, ossia in sede di udienza di convalida, dinanzi al Giudice di pace. La doglianza difensiva, dunque, non merita accoglimento.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del provvedimento impugnato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Rigetta il provvedimento impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
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le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Angelo Valerio Lann
Il Presidente Stefano Mogini Profill
CORTE SUPREMA
CASCAZIONE Prima Sezione Pur.ale Depositata in Cancelleria oggi
Roma, 2 NOV 2025"
CE TI
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