Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
In tema di violazioni valutarie l'art. 23 del T. U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 a norma del quale le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione, implica l'assoggettamento del fatto illecito alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data di commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 secondo e terzo comma cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
RC HE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16839/97 proposto da:
RC HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCHETTINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE VITIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
MIN TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6237/96 del ET di ROMA, emessa il 18/11/96, depositata il 02/11/96; RG.16125/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ANNA LIDIA CAPUTI IMBRENGHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2 novembre 1996 il ET di Roma, davanti al quale la causa era stata ritualmente riassunta a seguito di declinatoria della competenza territoriale da parte del ET di Milano, accoglieva l'opposizione proposta da HE RC avverso il decreto-ingiunzione n. 106892 del 26/4/93 con il quale il Direttore Generale del servizio V, divisione IV, della Direzione Generale del Ministero del Tesoro, gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di L. 62.100.000 per la violazione prevista dall'art.1 d.l. n. 31 del 1976 conv. in l. n. 159 del 1976 e successive modifiche, come depenalizzata ai sensi della l. n. 455 del 1988 (illecita costituzione di disponibilità valutarie fuori dal territorio dello Stato). Riteneva il giudice romano che il tenore dell'art. 23, 2^ co., d.P.R. n. 148 del 1988 comportava la limitazione del principio della ultrattività nel senso di "renderlo applicabile solo nell'ipotesi di sopravvenuto aggravamento della sanzione e non anche nell'ipotesi inversa di minore gravità della sanzione o di sopravvenuta liceità del comportamento"; e che pertanto, il decreto opposto doveva essere annullato, non potendo essere irrogata al RC alcuna sanzione, per non costituire più illecito amministrativo la condotta allo stesso ascritta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Tesoro, affidandolo a due motivi. Ha resistito il RC con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base anch'esso di due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in primo luogo riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Passando all'esame del ricorso principale, con i due motivi esaminati congiuntamente per il sostanziale collegamento delle rispettive censure, il Ministero, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23, 2^ co., d.P.R. n. 148 del 1988, 12 e 14 delle preleggi, oltre al vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., contesta la decisione pretorile che, preso atto del venir meno del carattere di illecito amministrativo nella condotta del RC (a seguito del d.P.R. cit. e del d.m. 27 aprile 1990), ha ritenuto di poter applicare il principio della retroattività in bonam partem ex art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p. ed annullare conseguentemente il decreto-ingiunzione opposto. Il ricorso è fondato. Il ET romano ha sostenuto la sua statuizione principalmente in base al rilievo che il secondo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 148 del 1988 cit., laddove prevede che "le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione", vada interpretato nel senso di limitare il principio di ultrattività alle sole ipotesi di sopravvenuto aggravamento della sanzione e non all'ipotesi inversa di minore gravità della sanzione o di sopravvenuta liceità del comportamento. Ed a conforto di questa interpretazione, il suddetto ET ha richiamato il principio penalistico della retroattività in bonam partem, stante l'assimilazione della sanzione penale a quella amministrativa, differenziate - a suo parere - "solo per la gravità".
Ora l'aspetto più singolare di questa motivazione non è già il profilo logico in se stesso, trattandosi di interpretazione astrattamente sostenibile, quanto l'accenno pretorile a recenti pronunce, peraltro non specificate, di questa Corte Suprema che, invece, ha costantemente affermato il principio contrario e, cioè che in terna di violazioni valutarie, l'art. 23 del T.U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 - a norma del quale le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione - implica l' assoggettamento del fatto illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, 2^ e 3^ comma, c.p. (ex plurimis Cass. 10 maggio 1995 n. 5127; 28 maggio 1996 n. 4923; 28 novembre 1996 n. 10595, ove si precisa che le liberalizzazioni valutarie introdotte col d.m. 27 aprile 1990 non escludono la sanzionabilità di comportamenti considerati illeciti dalla disciplina vigente all'epoca dei medesimi ed assoggettati alle suddette sanzioni;
12 settembre 1998 n. 9091; 5 novembre 1998 n. 11098). Il ricorso principale va, pertanto, accolto, restando assorbito quello incidentale non perché condizionato, ma perché propone questioni - di prova della responsabilità nonché di prescrizione e/o decadenza della potestà amministrativa sanzionatoria - necessariamente non esaminate dal giudice a quo, in ossequio alla ritenuta liceità della condotta.
Segue la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa ad un diverso ET della stessa Pretura Circondariale di Roma. anche per le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi. accoglie il principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro ET della Pretura Circondariale di Roma.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999