Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2964
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Sentenza 29 marzo 1999

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In tema di violazioni valutarie l'art. 23 del T. U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 a norma del quale le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione, implica l'assoggettamento del fatto illecito alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data di commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 secondo e terzo comma cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2964
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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