Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2007, n. 34689
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

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Il reato di cui all'art. 651 cod.pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai Carabinieri, l'imputato aveva rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone occupanti l'autovettura sottoposta al controllo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2007, n. 34689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34689
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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