Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 651 cod.pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai Carabinieri, l'imputato aveva rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone occupanti l'autovettura sottoposta al controllo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2007, n. 34689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34689 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/07/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1008
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 000622/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE FF, N. IL 16/06/1980;
avverso SENTENZA del 24/05/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL DE ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione 20 ottobre 2004 del Tribunale di Catanzaro che lo dichiarò responsabile del reato di violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di rendere le proprie generalità, commessi il 16 aprile 2002.
Ad avviso della Corte d'appeLO, il delitto de quo è integrato dall'uso di qualsiasi mezzo idoneo, violento o minaccioso, a turbare o impedire l'attività del pubblico ufficiale. Delitto ravvisabile nella concreta fattispecie, in quanto l'imputato dapprima effettuò un a brusca manovra alla giuda della propria auto - consistita neLO sterzare in un tratto a piena visibilità tanto da costringere l'autista dell'auto dei Carabinieri ad arrestare la marcia per evitare la collisione - e poi pronunciò espressioni minacciose enunciate nell'imputazione, configura il delitto previsto dall'art.336 c.p., che:
Il comportamento, rileva il Giudice di merito, non può essere ricondotto nell'ipotesi di ingiuria aggravata, poiché la minaccia è stata specificamente diretta a costringere i Carabinieri a interrompere il servizio di perlustrazione.
Sussiste infine, il reato di cui all'art. 651 c.p., perché l'imputato ha rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti d'identità.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art.336 c.p., e l'erronea applicazione dell'art. 651 c.p..
Per il ricorrente gli elementi acquisiti escludono la sussistenza del delitto di cui all'art. 336 c.p.c., al più, avrebbero potuto essere ricondotti all'abrogata fattispecie di cui all'art. 341 c.p.. La manovra, si rileva ancora, fu necessitata dal percorso stradale e per affrontare una curva in un punto in cui la strada era notevolmente stretta. Manca, ad avviso del ricorrente, il dolo specifico, in quanto non risulta da alcun elemento che la condotta fu realizzata con la finalità di interrompere o turbare la regolarità del servizio dei Carabinieri.
Non vi è, per il ricorrente, alcun elemento per la configurazione della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., in quanto il M.LO GO ha dichiarato di avere riconosciuto i due occupanti l'autovettura.
2. Tale è la sintesi, ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il fatto enunciato nell'imputazione e poi accertato nel corso del procedimento non presenta gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 336 c.p.. La distinzione tra il reato di minaccia a un pubblico ufficiale, di cui all'art. 336 c.p., e queLO di oltraggio aggravato dalla minaccia, ex art. 341 c.p., comma 4, consiste nel fatto che, nel primo, la condotta minatoria è specificamente diretta a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto di ufficio, nel secondo, la minaccia rimane nell'ambito della manifestazione offensiva, quale espressione di semplice malanimo o disprezzo, a fronte di un atto di ufficio. Non è da revocare in dubbio che la finalità debba avere un contenuto specifico nel senso che deve avere a oggetto una pretesa ben definita da parte dell'autore dell'atto violento o intimidatorio, e non può essere genericamente ipotizzata in relazione a ciò che in concreto si è verificato come effetto della condotta, il turbamento o l'impedimento momentaneo dei servizi di "prevenzione e di perlustrazione".
La genericità della fattispecie concreta è rimasta tale anche all'esito del dibattimento e, pertanto non può che ribadirsi che, quando il comportamento di aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione a incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all'art. 336 c.p., ma - una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art. 341 c.p., - i più generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela. Nella fattispecie concreta, la condotta accertata va ricondotta a entrambi delitti di ingiuria e minaccia aggravata e per i quali, in mancanza di querela, va dichiarato non doversi procedere.
2. Quanto al reato di cui all'art. 651 c.p., vi sono gli elementi di fatto e giuridici per la sua configurazione. Il reato de quo si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione (Sez. 6^, 3 ottobre 1984, dep. 23 febbraio 1985, n. 1884, Cardinato). Il tempo richiesto per la prescrizione, tenuto anche conto dell'atto interruttivo, è di quattro anni e sei mesi, come previsto dagli artt. 157 e 160 c.p.; tempo decorso, in quanto il reato è stato commesso il 16 aprile 2000.
Per tale capo, la sentenza impugnata, esclusa la manifesta infondatezza delle questioni dedotte, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza, qualificato il fatto di cui al capo a) come reati di cui agli artt. 594, 612 c.p., art. 61 c.p., n. 10, perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela e perché il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2007