Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria a norma dell'art. 57 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2008, n. 20289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20289 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1342
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 042024/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AOSTA;
nei confronti di:
1) UZ EA, N. IL 01/09/1976;
avverso ORDINANZA del 05/10/2007 TRIBUNALE di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., per annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato la richiesta del P.M. di revoca, ex art. 168 c.p., comma 1, n. 1, del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato a LO AN con sentenza 20.7.1999 Trib. Aosta in conseguenza della condanna di cui a sentenza 16.1.2004 del medesimo tribunale, ritenendo che non possa dar luogo a revoca una sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria;
visto il ricorso con cui il P.M. denuncia violazione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 sull'opposto assunto della revocabilità del beneficio anche in forza di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, dovendosi avere esclusivo riguardo alla pena sostituita, come ritenuto da Cass., sez. 4, ud. 12.4.1995, Curro, in Ced Cass., rv. 201.511;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, dovendosi disattendere il precedente invocato dal ricorrente in considerazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 57 il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che "per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata sì considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita" stabilisce, all'opposto, che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva";
rilevato, invero che la citata sentenza Curro, trascurando del tutto il chiaro dettato del predetto art. 57, si limita a sostenere che l'opinione qui accolta darebbe luogo al cumulo del beneficio della sostituzione della pena detentiva con quello della permanenza della sospensione condizionale, il che non costituisce ragione pertinente ed idonea ad escludere l'applicazione della previsione normativa sopra richiamata, postulando come assiomatico proprio l'assunto da dimostrare;
considerato che altrettanto inappagante deve ritenersi la motivazione addotta dalla sentenza di questa stessa sezione in data 9.10.2000, Rizzato, che si limita a richiamare il precedente della sentenza Curro, giudicando irrilevanti le successive "vicende esecutive" della pena detentiva, laddove la sostituzione di quest'ultima, in quanto disposta dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna, non riguarda affatto la fase dell'esecuzione;
ritenuta, pertanto, l'inapplicabilità dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1) in difetto del prescritto requisito della condanna a pena detentiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008