Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6884 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 9579/2020 r.g. proposto da: P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Michele Pellitteri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casteltermini (AG), al Viale Matteotti n. 20. – ricorrente – contro FALLIMENTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enrico PAPA - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IL TI, TI GU, TI OR, quali coeredi di TI BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DONATELLO 23, presso l'avvocato PIEROR VILLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO OLIVATI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO F.LLI MODINA Srl - TRASPORTI, SPEDIZIONI, DEPOSITI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE ZONCA, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/96 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 16/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Villa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 luglio 1994 l'avv. Alberto TI proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della F.lli Modina s.r.l. - Trasporti, Spedizioni, Depositi Nazionali ed Internazionali lamentando che il suo credito per prestazioni professionali, del complessivo importo di lire 25.709.434, era stato escluso dalla collocazione privilegiata, quanto a lire 10.709.434, benché il complessivo credito si riferisse ad un giudizio non ancora concluso al momento del fallimento e perciò dovesse essere considerato inscindibile ai fini del privilegio che l'art. 2751 bis n. 2 riconosce alle retribuzioni dei professionisti, limitatamente alle prestazioni dell'ultimo biennio. Il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione osservando che la prestazione professionale dell'avvocato deve essere valutata unitariamente soltanto ai fini della liquidazione, nei limiti imposti dalla necessità di tenere conto del risultato ottenuto e dei vantaggi conseguiti per il cliente, e che, ai fini, invece, del riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c., si devono considerare separatamente le singole prestazioni alla stregua di una interpretazione letterale della norma, non suscettibile d'interpretazione estensiva in quanto norma eccezionale. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione NA AN TI, GU TI e GI TI, eredi dell'avvocato Alberto TI, deducendo un unico motivo. Il fallimento della F.lli Modina s.r.l. - Trasporti, Spedizioni, Depositi Nazionali ed Internazionali resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2751 bis n. 2, 2234 e 2957, 2 co., cod. civ. e dei principi in tema di inscindibilità delle prestazioni di avvocato di cui ai D.M. 31 ottobre 1985 e 5 ottobre 1994, anche in relazione all'art. 28 della legge n. 794\1942. La
censura è fondata. Questa Corte con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 10515, ribadendo la soluzione accolta nel vigore dell'art. 2751 bis cod.civ. secondo la formulazione anteriore alla legge 29 luglio 1975 n. 426 (Cass. 20 settembre 1971 n. 2613), ha affermato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 codice civile, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio". Tale orientamento deve essere confermato. La lettera dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. che considera - ai fini del riconoscimento del privilegio sui mobili - i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti "dovute per gli ultimi due anni di prestazione" non consente, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, di correlare le retribuzioni assistite dal privilegio alle sole attività, corrispondenti a specifiche voci della tariffa professionale, eseguite nell'ultimo biennio. La parcellizzazione dell'attività professionale e la sua scomposizione in distinti atti rappresenta soltanto una regola di determinazione del compenso, che, tuttavia, ha carattere unitario poiché inscindibile è la prestazione professionale dell'avvocato, le cui singole attività sono tra loro strumentalmente connesse in funzione di un risultato finale. Per tale ragione l'onorario per l'attività complessivamente svolta dall'avvocato, in relazione s'intende ad uno stesso incarico, non può che essere correlato alla globale valutazione dell'attività, considerato che l'attività difensiva si concreta in una pluralità di prestazioni delle quali si può cogliere il reale valore soltanto nel momento in cui l'incarico, comunque, si definisce.
Il riferimento fatto dal d.m. 5 ottobre 1994 (e così dal precedente d.m. 24 novembre 1990) oltre che alla natura ed al valore della controversia, ai risultati del giudizio ed ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente, conferma che il momento per la determinazione dell'onorario deve identificarsi con il momento in cui l'attività è conclusa. Del resto, ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., colui che esercita una professione intellettuale e, quindi,
l'avvocato, ha diritto di ottenere l'anticipo delle spese occorrenti al compimento dell'opera e solo acconti sul compenso. Pertanto, è agevole il rilievo che prima dell'espletamento del mandato professionale, o comunque prima della sua estinzione il diritto al compenso non è ne' liquido ne' esigibile;
sino a quel momento, quindi, l'attività prestata non consente di per sè la determinazione di un correlato onorario. Da quanto detto consegue che le retribuzioni dei professionisti divengono "dovute" soltanto con la definizione dell'attività. Pertanto, ai fini del riconoscimento del privilegio diviene rilevante il momento nel quale l'attività professionale si è conclusa. In contrario non si può argomentare che l'art. 2751 bis n. 2 non attribuisce il privilegio per le retribuzioni che divengano dovute nell'ultimo biennio, ma per le retribuzioni, indipendentemente da quando siano divenute "dovute", relative alle prestazioni svolte nell'ultimo biennio. Come si è detto, infatti, tale interpretazione suppone la possibilità di scindere l'attività professionale, che è unitaria, per fini diversi da quelli della concreta determinazione del compenso, le cui esigenze soltanto sono soddisfatte dalla parcellizzazione dell'attività in voci di tariffa. Da ciò consegue che quando l'attività si sia conclusa nell'ultimo biennio essa, proprio in considerazione della sua inscindibilità, è da considerarsi unitariamente prestazione dell'ultimo biennio. Tale interpretazione è, infine, coerente con la ratio del limite biennale del privilegio riconosciuto al professionista. In tema di prelazione, infatti, la previsione di un limite temporale correlato al momento in cui sorge il credito risponde, oltre che, nell'ambito dell'art. 2751 bis c.c., ad una valutazione della capacità di trarre altrove i propri mezzi di sostentamento, anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all'esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo così, con una prelazione non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori. Pertanto, se il legislatore ha inteso negare il privilegio al professionista che, pur non essendo stato retribuito per l'attività già svolta nell'ultimo biennio di prestazione (su tale interpretazione della decorrenza del biennio cfr. Cass. 7 agosto 1989, n. 3611) continua a lavorare "a credito" in favore del suo cliente, questa ratio non ricorre nel caso dell'attività professionale protrattasi per oltre un biennio, poiché, come si è già detto, il relativo credito non è ancora liquido ed esigibile.
In questo caso, nel bilanciamento degli interessi dei vari creditori, non si può addebitare al professionista alcuna inerzia, nel pretendere il pagamento delle proprie spettanze, lesiva della generica garanzia patrimoniale.
Poiché il credito dell'avv. Alberto TI è stato accertato nella sentenza impugnata ed è pacifica la sua riferibilità ad un unico incarico professionale, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, 2 co., cod. proc. civ.. Pertanto, i ricorrenti NA AN TI, GU TI e GI TI, eredi dell'avv. Alberto TI, devono essere ammessi al passivo del fallimento della s.r.l. Modina - Trasporti, Spedizioni, Depositi Nazionali ed Internazionali per l'ulteriore importo di lire 10.709.434 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. anziché in via chirografaria.
Soccorrono giusti motivi, in considerazione dell'obiettiva incertezza interpretativa della questione, per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ammette i ricorrenti al passivo del fallimento della s.r.l. Modina - Trasporti, Spedizioni, Depositi Nazionali ed Internazionali per l'ulteriore importo di lire 10.709.434, con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., anziché in via chirografaria. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio 1998. Depositata in Cancelleria il 22/1/1999.