Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 569
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6884 del 02
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6884 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 9579/2020 r.g. proposto da: P.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Michele Pellitteri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casteltermini (AG), al Viale Matteotti n. 20. – ricorrente – contro FALLIMENTO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/1999, n. 569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 569
Data del deposito : 22 gennaio 1999

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