Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 41598
CASS
Sentenza 27 ottobre 2005

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Massime1

In tema di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denunzia di inizio attività previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, hanno quale contenuto anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato alla semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi.

Commentario1

  • 1occorre il consenso dei condomini
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 19 maggio 2020

    La questione è stata ed è tuttora al centro di accese controversie che riguardano ragioni sanitarie in primis, ma anche economiche ed estetiche. Di qui l'estrema rilevanza delle sentenze “gemelle”, le numero 8435/20 e 8434/20, depositate il 30 aprile 2020, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno tracciato le regole da seguire per l'installazione delle antenne per la telefonia mobile sulle parti comuni nei fabbricati condominiali. Come spiega anche il Sole 24 Ore, che ha dedicato al pronunciamento un ampio approfondimento, il tema affrontato nello specifico ha riguardato la questione se sia necessario il consenso di tutti i condòmini al contratto con cui venga concesso in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 41598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41598
Data del deposito : 27 ottobre 2005

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