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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16558 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16558 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la condanna di CO MO per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen. ritenendo non decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie e di quella di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen) e vizio di motivazione: con due distinti motivi si deduceva che le sospensioni della prescrizione non sarebbero state legittimamente calcolate;
segnatamente: non avrebbe dovuto essere calcolata la sospensione di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 202i e non sarebbe legittima neanche la sospensione correlata alla richiesta della difesa effettuata all'udienza del 16 maggio 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione emessa all'udienza del 30 settembre 2019; all'udienza il 27 gennaio 2020 il Tribunale non si pronunciava ma disponeva l'esame di un ulteriore teste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, tutte relative alla illegittimità del computo dei periodi di sospensione della prescrizione sono manifestamente infondate. 1.1. Il collegio riafferma che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio Rv. 279861 - 01; ez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670-01, e Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783-01; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01). Nel caso in esame la censura relativa al computo del termine correlato all'istanza della difesa di rinvio dell'udienza per valutare l'accesso ai riti alternativi è corretto in quanto l'istanza di parte non è riconducibile alla richiesta di un termine "a difesa". 2 Il collegio ribadisce sul punto che il termine l'esercizio del diritto alla difesa è quello previsto dalla legge, in generale, per "prendere cognizione degli atti o per informarsi sui fatti oggetto del procedimento" (art. 108 cod. proc. pen.) o, in particolare per approntare la difesa in relazione a specifiche emergenze processuali (art. 184, 451, 519 cod. proc. pen.)» (cosi: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509-01). E' manifestamente infondata anche la doglianza che investe il computo dei sessantaquattro giorni di sospensione correlati alla emergenza pandemica in quanto dagli atti emerge che il processo fissato per l'udienza del 19 marzo 2020 - dunque nel periodo in cui la sospensione correlata ai rinvii era disposta ex lege - veniva rinviato alla successiva udienza di giugno: il che rende legittima la sospensione contestata. 1.2. Anchjesecondo motivo, che contesta la sospensione correlata alla richiesta di differimento proposta dal difensore di ufficio il 30 settembre 2019, rilevando che la richiesta dì revoca non era stata esitata e che all'udienza del 27 gennaio 2020 si procedeva all'assunzione di un teste ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen, è inammissibile. Si tratta di una doglianza proposta tardivamente: la eventuale lesione del diritto di difesa correlata - che in astratto è idonea a generare una nullità generale a regime intermedio - alla omessa pronuncia avrebbe, infatti, dovuto essere proposta tempestivamente all'udienza del 27 gennaio del 2020, con l'indicazione dell'interesse concreto che, all'epoca, la sosteneva. La Corte di appello, in sentenza, valutando i periodi di sospensione, computava anche quello contestato, ritenendo insuperabile la circostanza che il rinvio era stato richiesto dal difensore di ufficio. Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta a censure di sorta, 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16558 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2021, confermava la condanna di CO MO per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen. ritenendo non decorso il termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie e di quella di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 157, 161 cod. pen) e vizio di motivazione: con due distinti motivi si deduceva che le sospensioni della prescrizione non sarebbero state legittimamente calcolate;
segnatamente: non avrebbe dovuto essere calcolata la sospensione di sessantaquattro giorni relativa all'emergenza pandemica, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 202i e non sarebbe legittima neanche la sospensione correlata alla richiesta della difesa effettuata all'udienza del 16 maggio 2016. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione emessa all'udienza del 30 settembre 2019; all'udienza il 27 gennaio 2020 il Tribunale non si pronunciava ma disponeva l'esame di un ulteriore teste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, tutte relative alla illegittimità del computo dei periodi di sospensione della prescrizione sono manifestamente infondate. 1.1. Il collegio riafferma che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio Rv. 279861 - 01; ez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670-01, e Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783-01; Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 - 01). Nel caso in esame la censura relativa al computo del termine correlato all'istanza della difesa di rinvio dell'udienza per valutare l'accesso ai riti alternativi è corretto in quanto l'istanza di parte non è riconducibile alla richiesta di un termine "a difesa". 2 Il collegio ribadisce sul punto che il termine l'esercizio del diritto alla difesa è quello previsto dalla legge, in generale, per "prendere cognizione degli atti o per informarsi sui fatti oggetto del procedimento" (art. 108 cod. proc. pen.) o, in particolare per approntare la difesa in relazione a specifiche emergenze processuali (art. 184, 451, 519 cod. proc. pen.)» (cosi: Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509-01). E' manifestamente infondata anche la doglianza che investe il computo dei sessantaquattro giorni di sospensione correlati alla emergenza pandemica in quanto dagli atti emerge che il processo fissato per l'udienza del 19 marzo 2020 - dunque nel periodo in cui la sospensione correlata ai rinvii era disposta ex lege - veniva rinviato alla successiva udienza di giugno: il che rende legittima la sospensione contestata. 1.2. Anchjesecondo motivo, che contesta la sospensione correlata alla richiesta di differimento proposta dal difensore di ufficio il 30 settembre 2019, rilevando che la richiesta dì revoca non era stata esitata e che all'udienza del 27 gennaio 2020 si procedeva all'assunzione di un teste ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen, è inammissibile. Si tratta di una doglianza proposta tardivamente: la eventuale lesione del diritto di difesa correlata - che in astratto è idonea a generare una nullità generale a regime intermedio - alla omessa pronuncia avrebbe, infatti, dovuto essere proposta tempestivamente all'udienza del 27 gennaio del 2020, con l'indicazione dell'interesse concreto che, all'epoca, la sosteneva. La Corte di appello, in sentenza, valutando i periodi di sospensione, computava anche quello contestato, ritenendo insuperabile la circostanza che il rinvio era stato richiesto dal difensore di ufficio. Anche in questo caso la motivazione contestata non si presta a censure di sorta, 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.