CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8393 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EM AE nato a [...] il [...] RO RO nato a [...] il [...] SA LE nata a [...] il [...] EL PO AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA CO, che si è riportato alla nota scritta in atti, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore presente, Avv. LEOPOLDO PERONE del foro di Napoli, per il EM e il LL OR, il quale si riporta ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 23/09/2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli emessa il 14/07/2020, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti (anche) degli imputati appellanti GA EM, RO FA, LE LV e GA LL OR, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, e rideterminava le pene, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongo ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8393 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 . 2.1. GA EM (condannato per le estorsioni tentate sub Fe l'estorsione consumata sub H) eccepisce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto, deducendo l'ingiustificata esclusione della prevalenza delle attenuanti, nonostante il comportamento processuale collaborativo del quale si dava atto nella sentenza impugnata. 2.2. RO FA (condannato per le estorsioni consumate e tentate sub A, B, C, D, E, F, G, I, L e M) eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio per la mancata indicazione del reato più grave, in relazione al quale stabilire la pena base, in quanto il generico riferimento "ad una delle estorsioni consumate" inficiava la correttezza del calcolo;
inoltre, lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva, oggetto del quarto motivo di appello, escluso dalla rinuncia formalizzata nel corso del procedimento. 2.3. LE LV (condannato per le tre estorsioni consumate e per l'estorsione tentata di cui ai capi E, F, G, I) eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, risultando omessa la verifica in concreto - a prescindere dai precedenti penali - della propensione al crimine. 2.4. GA LL OR (condannato per le estorsioni sub A, C e G) eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente - anziché equivalente - rispetto alle aggravanti, nonostante il positivo comportamento processuale. 3. I ricorsi, incentrati sul trattamento sanzionatorio e, in particolar modo, sul bilanciamento tra circostanze di segno opposto, in relazione anche all'applicazione della recidiva, sono inammissibili. 3.1. Con riferimento alla comune censura dei ricorrenti EM e LL OR, va ribadito che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, ric. Z., Rv. 272460 - 01). Nel caso di specie, a fronte della deduzione dei ricorrenti, incentrata esclusivamente sul positivo comportamento processuale, la corte territoriale se, per un verso, ha apprezzato tale elemento di valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tuttavia, per altro, ha a ragione tenuto conto, per entrambi gli imputati, del notevole disvalore delle condotte, così come accertate con doppia pronuncia conforme di condanna non ravvisando indici di particolare favore, idonei a fondare un giudizio di 2 prevalenza delle _circostanze attenuanti (pagine 27 e 28 della sentenza impugnata). 3.2. I ricorrenti FA e LV lamentano il riconoscimento della contestata recidiva. Per quanto riguarda il FA, la questione non risulta oggetto di appello, come si rileva dalla lettura del relativo atto d'impugnazione: nell'ambito del motivo relativo al trattamento sanzionatorio non si discute infatti del riconoscimento della recidiva ma della violazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen., non giustificandosi ad avviso dell'appellante l'applicazione dell'aumento di pena per le concorrenti circostanze ad effetto speciale, costituite dagli artt. 416 bis.1 e 99 cod. pen. (sul presupposto quindi della sussistenza di entrambi le aggravanti ma della eccessiva conseguenza quoad poenam). La censura, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, eccedendo i limiti del devoluto. Per quanto riguarda il LV, a prescindere dal fatto che la rinuncia effettuata a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315 - 01), va rilevato che, in ogni caso, la corte territoriale ha condiviso sul punto le argomentazioni del primo giudice, con riferimento all'iter deviante dell'imputato ed alla gravità dei delitti in contestazione, sintomatici di un'accentuata pericolosità sociale e tendenza a delinquere. Manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso del FA, atteso che, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi - come quella in esame - di pari gravità e di eguale intensità dolosa (sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980 - 01). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA CO, che si è riportato alla nota scritta in atti, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore presente, Avv. LEOPOLDO PERONE del foro di Napoli, per il EM e il LL OR, il quale si riporta ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 23/09/2021 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli emessa il 14/07/2020, confermava il giudizio di responsabilità nei confronti (anche) degli imputati appellanti GA EM, RO FA, LE LV e GA LL OR, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, e rideterminava le pene, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongo ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8393 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 14/02/2023 . 2.1. GA EM (condannato per le estorsioni tentate sub Fe l'estorsione consumata sub H) eccepisce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto, deducendo l'ingiustificata esclusione della prevalenza delle attenuanti, nonostante il comportamento processuale collaborativo del quale si dava atto nella sentenza impugnata. 2.2. RO FA (condannato per le estorsioni consumate e tentate sub A, B, C, D, E, F, G, I, L e M) eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio per la mancata indicazione del reato più grave, in relazione al quale stabilire la pena base, in quanto il generico riferimento "ad una delle estorsioni consumate" inficiava la correttezza del calcolo;
inoltre, lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva, oggetto del quarto motivo di appello, escluso dalla rinuncia formalizzata nel corso del procedimento. 2.3. LE LV (condannato per le tre estorsioni consumate e per l'estorsione tentata di cui ai capi E, F, G, I) eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, risultando omessa la verifica in concreto - a prescindere dai precedenti penali - della propensione al crimine. 2.4. GA LL OR (condannato per le estorsioni sub A, C e G) eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente - anziché equivalente - rispetto alle aggravanti, nonostante il positivo comportamento processuale. 3. I ricorsi, incentrati sul trattamento sanzionatorio e, in particolar modo, sul bilanciamento tra circostanze di segno opposto, in relazione anche all'applicazione della recidiva, sono inammissibili. 3.1. Con riferimento alla comune censura dei ricorrenti EM e LL OR, va ribadito che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, ric. Z., Rv. 272460 - 01). Nel caso di specie, a fronte della deduzione dei ricorrenti, incentrata esclusivamente sul positivo comportamento processuale, la corte territoriale se, per un verso, ha apprezzato tale elemento di valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tuttavia, per altro, ha a ragione tenuto conto, per entrambi gli imputati, del notevole disvalore delle condotte, così come accertate con doppia pronuncia conforme di condanna non ravvisando indici di particolare favore, idonei a fondare un giudizio di 2 prevalenza delle _circostanze attenuanti (pagine 27 e 28 della sentenza impugnata). 3.2. I ricorrenti FA e LV lamentano il riconoscimento della contestata recidiva. Per quanto riguarda il FA, la questione non risulta oggetto di appello, come si rileva dalla lettura del relativo atto d'impugnazione: nell'ambito del motivo relativo al trattamento sanzionatorio non si discute infatti del riconoscimento della recidiva ma della violazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen., non giustificandosi ad avviso dell'appellante l'applicazione dell'aumento di pena per le concorrenti circostanze ad effetto speciale, costituite dagli artt. 416 bis.1 e 99 cod. pen. (sul presupposto quindi della sussistenza di entrambi le aggravanti ma della eccessiva conseguenza quoad poenam). La censura, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, eccedendo i limiti del devoluto. Per quanto riguarda il LV, a prescindere dal fatto che la rinuncia effettuata a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca, Rv. 274315 - 01), va rilevato che, in ogni caso, la corte territoriale ha condiviso sul punto le argomentazioni del primo giudice, con riferimento all'iter deviante dell'imputato ed alla gravità dei delitti in contestazione, sintomatici di un'accentuata pericolosità sociale e tendenza a delinquere. Manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso del FA, atteso che, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi - come quella in esame - di pari gravità e di eguale intensità dolosa (sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980 - 01). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/02/2023