Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).
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- 1. Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balconeRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 giugno 2016
Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone o dalla propria terrazza, dal momento che questo comportamento, apparentemente innocuo, ci potrebbe costare addirittura la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., che disciplina il “Getto pericoloso di cose”. Va osservato che, ai sensi di tale disposizione, “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Euro 206”. …
Leggi di più… - 2. Molestie condominiali: ampliato l'ambito del reato di gettito pericoloso di coseAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22032 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 715
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RU GA N. IL 05/07/1943;
avverso la sentenza n. 835/2007 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 24/03/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore avv. Sorivo Pasquale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 24 marzo 2009, il Tribunale di L'aquila ha ritenuto LI BR EL responsabile del reato previsto dall'art. 674 c.p. e l'ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. A sostegno della conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in fatto che - a causa del cattivo funzionamento delle elettropompe del depuratore delle acque del Consorzio di cui l'imputato era presidente - si fosse determinato un riversamento di liquidi fognali su di un terreno di proprietà di tale Pezzopane.
Il Giudice ha reputato che l'evento, che si era già verificato antecedentemente, fosse causato dalla inerzia dell'imputato e dalla mancanza di interventi per adeguare le elettropompe al sistema di carico;
pertanto , ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e rilevando: - che è carente ogni profilo di colpa: come osservato dallo stesso perito,non vi è stato un difetto di manutenzione dello impianto che ha sempre funzionato e l'inconveniente per cui è processo si è verificato per un evento accidentale;
- che il liquido sversato era costituito da acqua piovana che non ha idoneità a molestare o offendere le persone: pertanto, non è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. mancando qualsiasi lesione del bene giuridico tutelato dalla norme che è rappresentato dalla incolumità pubblica.
La Corte rileva che l'ultima deduzione è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera dallo esaminare i residui motivi dell'atto di ricorso.
La fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica;
i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità; l'idoneità lesiva della condotta è correlabile anche ad oggetti, ma in questo caso il fatto non ha rilevanza penale.
Di conseguenza, il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res.
Nel caso in esame, la contravvenzione è stata contestata sotto il profilo del getto di liquami atti ad imbrattare e dalla istruzione dibattimentale è emerso - come messo in luce nella impugnata sentenza - che lo sversamento ha causato danni solo alle colture senza riverberi negativi sulle persone.
Mancando il requisito normativamente richiesto in modo indefettibile - idoneità della condotta ad offendere le persone - per la integrazione della fattispecie di reato, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010