Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22032
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

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Massime1

La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).

Commentari2

  • 1Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 giugno 2016

    Attenzione a gettare i mozziconi di sigaretta dal proprio balcone o dalla propria terrazza, dal momento che questo comportamento, apparentemente innocuo, ci potrebbe costare addirittura la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., che disciplina il “Getto pericoloso di cose”. Va osservato che, ai sensi di tale disposizione, “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a Euro 206”. …

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  • 2Molestie condominiali: ampliato l'ambito del reato di gettito pericoloso di coseAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2010, n. 22032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22032
Data del deposito : 13 aprile 2010

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