Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 21024
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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In tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.

In tema di smaltimento dei rifiuti è lecita l'operazione di "deposito temporaneo" di rifiuti, da intendersi come raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, ai sensi e sotto le condizioni, anche di temporaneità, previste dall'art.6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997; in caso di mancato rispetto di una delle citate condizioni, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione, o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 21024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21024
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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