Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 2
In tema di rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Fattispecie di avvenuta istituzione di un'isola ecologica per la raccolta di rifiuti non preceduta da alcuna autorizzazione; la Corte ha ritenuto, in applicazione del principio suddetto, che l'onere di richiedere detta autorizzazione incombesse sul sindaco).
In tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1° gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modd.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19882 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 568
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 41524/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RB ET, nato a [...] l'8 dicembre del 1943;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia dell'8 luglio del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Testa Emilio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza dell'8 luglio del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Orvieto il 13 luglio del 2007, con cui RB ET era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 31, art. 33 e art. 51, comma 1, lett. a), per avere, quale sindaco del Comune di Fabro, istituito un' isola ecologica per la raccolta di rifiuti senza alcuna autorizzazione nonché del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, commi 1 e 2 e art. 51, comma 1, lett. a) e b e comma 2, per avere abbandonato rifiuti pericolosi e non, costituiti da frigoriferi, televisori, batterie al piombo. Fatti commessi fino all'11 febbraio del 2005.
Secondo i giudici del merito l'autorizzazione doveva essere chiesta dal prevenuto nella qualità di sindaco e non dal geometra Niri delegato alla gestione tecnica dell'isola ecologica. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice e del D.Lgs. n. 267 del 2000 perché, mentre i poteri di indirizzo politico spettano agli organi di governo, la gestione amministrativa e finanziaria spetta ai dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa. Nel caso in esame il responsabile della gestione della raccolta dei rifiuti era il dirigente geometra Niri al quale spettava il compito di chiedere l'autorizzazione;in ogni caso il conferimento della delega avrebbe imposto quanto meno l'esclusione del dolo o della colpa:
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato al capo b), in quanto per l'assenza di analisi, non v'era la prova che nella stazione ecologica fossero stato abbandonati anche rifiuti pericolosi: un rifiuto può considerarsi pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni. IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato. In tema di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito della ripartizione di funzioni in base alle norme dell'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 107, e successive integrazioni, che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, - permane in capo al sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (cfr. Cass. n. 2478 del 2008;n. 12434 del 2007;n. 28674 del 2004). La decisione di istituire un'isola ecologica ha natura prevalentemente politica mentre la sua gestione può essere affidata a dirigenti amministrativi. Il compito di chiedere l'autorizzazione incombeva in primo luogo proprio sull'autorità politica che aveva deciso di istituire quel centro di raccolta di rifiuti mentre la gestione quotidiana poteva essere affidata a dirigenti amministrativi. In ogni caso l'istituto della delega delle funzioni non è invocabile allorché il delegante si è inserito nella gestione della piazzola ecologica. Nella fattispecie, come puntualmente accertato dal tribunale, il RB aveva compiuto personalmente atti di gestione affiancandosi al tecnico incaricato, come emerge dai documenti analiticamente indicati dal tribunale e non contestati dal ricorrenti. Quindi era ben consapevole del difetto di autorizzazione per l'istituzione e gestione di quella piazzola ecologica.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che in tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi, dal 1 gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modificazioni), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità, mentre l'analisi è necessaria solo per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute. Nella fattispecie alcuni rifiuti, come ad esempio, le batterie al piombo esauste, rientravano tra quelli ritenuti pericolosi senza necessità di ulteriori accertamenti.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009