Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19882
CASS
Sentenza 11 marzo 2009

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In tema di rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco, sia il compito di programmazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Fattispecie di avvenuta istituzione di un'isola ecologica per la raccolta di rifiuti non preceduta da alcuna autorizzazione; la Corte ha ritenuto, in applicazione del principio suddetto, che l'onere di richiedere detta autorizzazione incombesse sul sindaco).

In tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1° gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modd.), l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19882
    Data del deposito : 11 marzo 2009

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