Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37338 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
IO AT IT ZI TO Di TA
- Presidente-
TE CO
- Relatore -
SS CA
37338-25
Sent. n.
ACR
1448 UP - 08/10/2025 R.G.N18763/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
In caso di diffusione del presere perimento amete
a nos ter 52
dige
despo enchiest pare
to:
imposto delle legge
CA MA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TE CO;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari.
и
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, previa rin- novazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame delle persone offese, AI IA MA e AR PA, ha riformato la decisione emessa dal Tribunale di Nuoro - che aveva assolto MA CA dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di AI IA MA (capo A) perché il fatto non sussiste e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per mancanza della condizione di procedibilità, in ordine ai reati di atti sessuali con minorenne, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come violenza sessuale aggravata e continuata (capo B), pure commesso in danno di GA IA MA, e di minaccia, così riqualificato il fatto originariamente contestato come maltrattamenti in fami- glia (capo C) in danno di AR PA e ha condannato l'imputato per i reati di cui ai capi A), qualificato ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen., e B), come origina- riamente contestato, alla pena di cinque anni di reclusione, ritenuta la continua- zione e applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, nel resto confermando la pronuncia impugnata.
2. Avverso l'indicata sentenza, MA CA, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento all'affermazione della penale responsabilità. Dopo aver puntualmente ricapitolato le argomentazioni poste dal Tribunale alla base del giudizio assolutorio, espone il difensore che la Corte di appello non ha specificatamente confutato la motivazione della sentenza di primo grado. In particolare:
2.1.1. quanto ai presupposti della frequentazione tra l'imputato e la persona offesa, la Corte di merito non si è confrontata con il dato rappresentato dalla na- tura marcatamente sessuale dell'interesse della minore nei confronti del CA, quale presupposto della frequentazione stessa;
2.1.2. circa l'impossibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 612-bis cod. pen., la Corte d'appello ha omesso di considerare - e di confutare adeguatamente - gli argomenti indicati dal Tribunale, ossia la relazione sentimentale intrattenuta dal CA con AR PA, i limitati contatti telefonici, l'incertezza circa la fre- quenza con la quale l'imputato avrebbe creato occasioni di incontro con la minore durante l'orario scolastico;
2
2.1.3. quanto al tema della costrizione, con riferimento al delitto di cui al capo B), e dell'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale nulla dice in ordine alla data della fine degli incontri, né sulle motivazioni che avrebbero spinto l'im- putato a smettere di abusare della minore;
ancora, la Corte di appello non si con- fronta con la motivazione del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni della minore circa la ripresa dei contatti dopo l'estate 2015 sono smentite dai tabulati telefonici, né spiega il motivo che avrebbe indotto la minore a inviare dei messaggi il 3 set- tembre e il 23 ottobre 2025, a cui l'imputato non rispose, ciò che mina la credibilità della minore stessa, la quale ha dichiarato di non aver più contattato telefonica- mente l'imputato, in ciò smentita anche dalla PA, secondo cui la MA cer- cava con insistenza il CA, e considerando le contraddizioni tra le due persone offese in ordine ai dialoghi tra di esse e del fatto che la PA mai ha riferito di essere stata messa in guardia dalla MA circa le violenze di cui il CA sa- rebbe stato capace. Ancora, quanto al bendaggio della MA, è illogica la mo- tivazione laddove la minore riferi la vicenda al LI nel 2016, salvo poi non riferirla nella cinque occasioni in cui venne sentita;
allo stesso modo, la motiva- zione, per un verso, è manifestamente illogica in relazione alla descrizione delle lesioni riferite da LI, del tutto difformi da quanto raccontato dalla minore, anche considerando che nemmeno i genitori di costei notarono sul corpo della figlia lividi o altri segni di violenza, e, per altro verso, del tutto assente in relazione alla implausibile coincidenza degli esiti delle lesioni riferite dalla vittima con le cicatrici già presenti sul suo corpo. Ancora, la Corte d'appello non fornisce alcuna motiva- zione in ordine all'assenza, nelle conversazioni intercettazione, di riferimento al terrore provato dalla minore rispetto all'eventualità di atti violenti da parte di CA all'esito delle denuncia, emergendo solo la volontà che i genitori non sapessero nulla, né si confronta con l'ovvia evidenza che sarebbe stato sufficiente non uscire dalla classe durante le pause di lezione per non incontrare il CA, e non recarsi agli appuntamenti;
al proposito, la motivazione della Corte di merito, laddove ipo- tizza una forma di dipendenza affettiva, sarebbe meramente congetturale. Ag- giunge ancora il difensore che la motivazione sarebbe parimenti illogica, laddove ipotizza che la minore abbia preferito subire mesi di abusi, piuttosto che confidarsi con i famigliari, anche a rischio di rivelare di aver detto qualche bugia, e minimizza le dichiarazioni del medico legale a proposito della impossibilità di ricondurre le lesioni al fianco a condotte del CA, ritenendole, in maniera congetturale, frutto di un'incomprensione con il consulente. Medesimi vizi sono riscontrabili in ordine al dato che il CA non fosse fumatore, avendo la Corte valorizzato le dichiarazioni della minore e, in maniera apodittica, il rilievo fotografico n. 20, di cui nulla è dato
h
sapere in ordine all'autore e al periodo in cui fu fatto. Infine, la Corte non si sa- rebbe confrontata con il progressivo 2913, espressamente richiamato dal Tribu- nale, in cui minore afferma "questa volta l'ho fatta per bene". Ad avviso del difensore, pertanto, dal confronto tra le due sentenze, emerge come incompleta, illogica e contraddittoria sia la decisione impugnata, la cui mo- tivazione, in ogni caso, non appare dotata di una forza persuasiva maggiore, né idonea a superare il ragionevole dubbio sull'innocenza dell'imputato.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 2, lett. c), e 603, comma 3-bis cod. proc. pen. con riferimento alla rinnovazione sole parziale dell'istruttoria dibattimentale. Espone il difensore che la Corte di merito non ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale con riferimento ad altre prove che il Tribunale aveva ritenuto decisive ai fini assolutori, ossia l'esame del teste FR LI e della dott.ssa Soggiu, sebbene la Corte di merito, quanto al primo, abbia ridi- mensionato i contenuti della deposizione favorevoli alla difesa e, con riguardo alla seconda, abbia ravvisato un'ipotetica incomprensione tra la psicologa e la persona offesa in occasione della visita medico legale. La Corte di appello, ancora, ha cri- ticato la sentenza del Tribunale per non aver tenuto in debita considerazione l'esame della dott.ssa Cuccu, che svolse accertamenti sulla capacità a testimoniare e sulla personalità di AI IA MA, sicché detta teste qualificata, portatrice di informazioni decisive ai fini del ribaltamento della decisione emessa dal Tribu- nale, avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Allo stesso modo, ad avviso del difensore avrebbero dovuto essere sen- titi sia i genitori della persona offesa, che hanno fornito elementi di riscontro as- seritamente ignorati dal Tribunale, sia l'imputato.
2.3. Con un terzo motivo, censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione di attendibilità di AI IA MA e travisamento della prova, relativa ai contatti telefonici tra l'imputato e la persona offesa, alle dichiarazioni di IN PA e della psicologa dott. Cuccu. Rappresenta il difensore che il narrato della persona offesa, secondo cui non vi furono contatti con il CA, il quale la bloccò su whatsapp, è smentito dal contenuto dei tabulati telefonici, da cui risul- tano, come già ritenuto dal Tribunale, circa 670 contatti tra giugno 3 settembre 2015, oltre ad altri nel 2016 (nei mesi di febbraio, agosto e settembre), che la Corte territoriale non ha considerato, ciò che integra un travisamento della prova per omissione. Allo stesso modo, la Corte di merito non ha valutato, nella sua interezza, le dichiarazioni della PA, la quale ha riferito che, dopo essere stato arrestato, era il CA che contattava la minore, la quale poi, a suo dire, cancellava i messaggi, ciò che mina la credibilità della MA, la quale ben avrebbe potuto
U
produrre i tabulati di tali contatti. Ancora, la motivazione addotta dalla Corte d'ap- pello per giustificare la regolarità con cui la minore si presentava agli incontri fissati dal CA ossia che il rapporto tra i due era caratterizzato da un escalation di violenza, tale da indurre la minore a uno stato di rassegnazione - è smentito dalle dichiarazioni stesse della persona offesa, riportate a p. 81 della sentenza impu- gnata, relative all'episodio in cui la minore cercò di fuggire, ciò che contraddice, appunto, l'argomento della passività e del terrore di ritorsioni, in quanto, se la minore è stata in grado di reagire alle minacce e alle intimidazioni, non si spiega perché continuasse a presentarsi agli incontri con il suo aguzzino. Aggiunge il di- fensore che la Corte di appello non ha tenuto conto delle dichiarazioni della dott.ssa Cuccu, la quale non ha ravvisato segni di abuso, neppure aspecifici, rife- ribili alle condotte contestate all'imputato, ciò che mina la credibilità della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-
1. Il secondo motivo la cui trattazione riveste carattere pregiudiziale, po- nendo una questione di natura processuale - è fondato.
2. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - che ha positivizzato un principio affermato dalla Corte EDU (sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 201), poi recepito dalle Sezioni Unite Dasgupta (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, [...], Rv. 267488) e avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 124 del 2019) - stabilisce l'obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.
2.1. Con la disposizione in esame, il legislatore ha dettato una disciplina speciale in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che deroga alle regole generali poste dai commi 1 e 3 dello stesso art. 603 cod. proc. pen. al dichiarato fine come si legge nei lavori preparatori (Relazione introduttiva al disegno di legge n. 2798, presentato dal Ministero della Giustizia alla Camera dei Deputati il 23 dicembre 2014, p. 10)- di "armonizzare il ribaltamento della sentenza assolutoria in appello con le garanzie del giusto processo, secondo l'interpretazione ancora di recente offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 4 giugno 2013, Hanu c. Romania), circa la doverosità, in questo caso, di riapertura dell'istruttoria orale".
2.2. Si tratta di un obbligo concorrente, e certamente non alternativo, con quello di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolu- toria, sicché la sentenza di appello, che ribalti la decisione assolutoria di primo grado con condanna dell'imputato, postula, dal punto di vista procedurale, la rin- novazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e, dal punto di vista contenutistico, l'adozione di una motivazione raf- forzata (cfr. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284493 - 03), consistente nell'obbligo, per il giudice di appello, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ra- gioni della relativa incompletezza o incoerenza (per tutti, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [...], Rv. 231679), non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, p.c. in proc. Ra- stegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, [...], Rv. 242330; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, [...], Rv. 233083).
3. La necessità di procedere alla rinnovazione dell'esame delle fonti di prova dichiarative nel caso di ribaltamento, in appello, della sentenza assolutoria rinviene il suo fondamento nel rispetto sia dei principi contenuti nella CEDU, sia del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
3.1. Quanto al primo profilo, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 29 giugno 2017, Lorefice
contro
Italia, par. 45; Corte EDU, sentenza 28 febbraio 2017, Manoli
contro
Moldavia, par. 32; sen- tenza 15 settembre 2015, Moinescu
contro
Romania, par. 36; sentenza 4 giugno 2013, Hanu
contro
Romania, par. 40; sentenza 9 aprile 2013, Manolachi
contro
Romania, par. 50; sentenza 20 marzo 2012, Serrano Contreras
contro
Spagna, par. 40; sentenza 5 luglio 2011, Dan
contro
Moldavia, paragrafi 30-33; sentenza 19 febbraio 1996, Botten
contro
Norvegia, par. 39), per condannare in appello un imputato assolto in primo grado è necessario ripristinare le garanzie derivanti dal metodo del contraddittorio nella formazione della prova, consentendo al giudice di avere con questa un contatto diretto. La necessità, per il giudice dell'appello, di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, è quindi una questione di metodo: ciò che il legislatore ha voluto evitare con l'obbligo imposto al giudice dell'appello dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è che possa essere emessa una prima condanna in secondo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative
"
ritenute decisive, con le quali il giudice dell'appello, tuttavia, non ha avuto alcun contatto diretto, essendosi basato esclusivamente sulla lettura dei verbali del grado precedente, e quindi in violazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza, che, a loro volta, sono correlati al rispetto dell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico".
3.2. Con riferimento al secondo aspetto, già la sentenza Dasgupta aveva affermato che il canone "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell'immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d'appello (cfr. anche Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, [...], Rv. 269785). Come è stato successivamente chiarito da Sezioni Unite Troise, "nella valutazione degli elementi di prova (...) è lo stretto collegamento fra la regola del 'ragionevole dubbio' e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d'appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria. La garanzia della rinnovazione istruttoria, al contempo, interviene per controbilanciare il rischio di una prima condanna in appello" (Sez. Un. n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, Rv. 272431, in motivazione). Invero, hanno affermato Sezioni Unite Troise, "il nostro ordinamento ha operato una ben precisa scelta di sistema, delineando il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza"; il che è coerente con la previsione normativa di "protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione". In tale irriducibile diversità dei protocolli logici si iscrive appunto la ratio alla base della regola stabilita dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.: "l'applicazione della regola dell'immediatezza nell'assunzione di prove dichiarative decisive si impone univocamente in caso di sovvertimento della sentenza assolutoria, poiché è solo tale esito decisorio che conferma la presunzione di innocenza e rafforza il peso del ragionevole dubbio operante solo pro reo e non per le altre parti del processo sulla valenza delle prove dichiarative" (Sez. Un. n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Troise, cit. in motivazione).
4. Nel delineare l'ambito dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni Unite hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, [...], Rv. 275112). La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità è legata non alla tipologia del mezzo di prova, ma al suo grado di incidenza sull'apparato motivazionale, tale, appunto, da meritare l'appellativo di "decisività". Di conseguenza, come già affermato dalla sentenza Dasgupta, la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito;
c) per il coimputato in procedimento connesso;
d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, [...]), sempre che la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284493-02).
5. Per "prova decisiva" deve intendersi quella che ha determinato, o contribuito a determinare, un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello. E' altresì decisiva la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal giudice di primo grado, nella prospettiva dell'appellante sia rilevante, da sola o insieme ad altri elementi, ai fini della decisione di condanna (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, [...], cit.; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, [...], Rv. 279425 02); il concetto di decisività si ricava in rapporto alla rilevanza e utilità della prova stessa, in vista della decisione (cfr. Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 30/03/2022, D., Rv. 282808, in motivazione).
6. Con riguardo al presupposto della "differente valutazione" della prova dichiarativa, in considerazione dell'ampiezza della formula normativa, tale diversità non può essere circoscritta ai soli profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende all'ipotesi di diversa interpretazione delle risultanze di tale prova. Per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono perciò intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, [...], Rv. 279425-01; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, [...], Rv. 279146-01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, [...], Rv. 276987-01). Tranne circoscritte ipotesi, la testimonianza, infatti, è il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante, sicché la sua valutazione è sempre mediata dal giudice, chiamato a depurare il dichiarato dalle cause di interferenza del dichiarante in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, [...], Rv. 279146; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, [...], Rv. 279425 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, [...], Rv. 276987). Emblematica, a tal proposito, è la vicenda qui al vaglio, in cui la valutazione di attendibilità della persona offesa è dipesa da una diversa valorizzazione - e quindi interpretazione di quanto riferito da altri dichiaranti. Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata a una selezione delle fonti dichiarative e neppure a una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali a un giudizio di condanna;
la valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un'operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, [...], in motivazione). Poiché, dunque, scopo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è quello di portare tutte le fonti dichiarative decisive e tutto il loro patrimonio conoscitivo nella disponibilità del giudice d'appello attraverso il metodo dell'oralità e dell'immediatezza, una rinnovazione selettiva di tali prove determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio.
7. Oltre alle prove documentali, che certamente esulano dalla portata applicativa dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il quale si riferisce alla sola "prova dichiarativa" (cfr. anche Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, [...], Rv. 280448 01), e, per lo stesso motivo, agli esiti dell'attività di captazione ambientale o telefonica, restano fuori dall'obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, [...]; Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280562 01), nonché i casi di travisamento della prova, "quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore 'revocatorio', per omissione, invenzione o falsificazione, ossia quanto, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante" (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, [...], Rv. 269785).
8. Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta al principi dinanzi indicati, avendo proceduto alla rinnovazione dibattimentale dell'esame di AI IA MA, persona offesa dei reati per i quali è intervenuta la condanna, laddove, come emerge dalla comparazione delle sentenze di primo e secondo grado, i giudici dell'appello hanno proceduto a una diversa valutazione anche di altre prove dichiarative, che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, sono state utilizzate per corroborare - e non per smentire, come ritenuto dal primo giudice - la valutazione di attendibilità della persona offesa. E' il caso del genitori della MA: mentre il Tribunale ha ritenuto che "le testimonianze dei genitori hanno consentito di ricostruire un ambiente familiare del tutto accogliente e comprensivo verso le esigenze di AI che, al suo interno, non appare come un soggetto debole oggetti di strumentali mancanze di fiducia, quanto come persona seguita e amata da tutti i familiari, sempre presenti e attenti ai suoi bisogni (p. 28 della sentenza di primo grado), affatto diversa è la valutazione compiuta dalla Corte di appello, che, per contro, dalla deposizione dei genitori ha tratto elementi di conferma del narrato della figlia, in particolare "delle violente crisi di panico e di pianto, degli incubi, del terrore che provava quanto le diceva di avere visto CA" (cfr. 67-69 quanto alla deposizione del padre e p. 69 quanto alla deposizione della madre). Alla stesso modo, diversamente valutate in un caso per confermare quantomeno i dubbi circa l'attendibilità della persona offesa, nell'altro, invece, per corroborare le dichiarazioni della minore sono state le deposizioni di FR LI, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale (cfr. p. 25 della sentenza di primo grado), è stato ritenuto un teste decisivo per corroborare sia la
10
10
h
presenza vlesioni sul corpo della minore, sia la condizione di prostrazione psicologica in cui versava la minore medesima in conseguenza delle vessazioni subite (cfr. p. 72 ss. della sentenza impugnata); di AR PA, il cui narrato, sostanzialmente neutro, ad avviso del Tribunale, con riferimento alla prova dei capi A) e B), è stato invece ritenuto dalla Corte di appello un "formidabile riscontro indiretto alle dichiarazioni della MA" (p. 75 ss. della sentenza impugnata); della dott.ssa Soggiu, in relazione alla quale la Corte di appello, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale cfr. p. 28 della sentenza di primo grado ha ipotizzato un'incomprensione circa la cicatrice sul fianco destro di AI (cfr. p. 70 della sentenza impugnata); della dott.ssa Cuccu, le cui dichiarazioni, utilizzate dal Tribunale unicamente per affermare la capacità a testimonia della minore (cfr. p. 21 della sentenza di primo grado), sono state impiegate dalla Corte territoriale per spiegare un elemento cruciale della vicenda, ossia come mai la minore continuasse a recarsi agli incontri con il CA, nonostante le violenze già subite e che avrebbe nuovamente subito, spiegazione che sarebbe da ricollegare alla dipendenza affettiva della minore con l'imputato (cfr. p. 59 ss. della sentenza impugnata).
9. In conclusione, stante la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio su i fatti indicati nelle imputazioni di cui ai capi A) e B). Fermi restando i suoi poteri istruttori e di apprezzamento delle fonti di prova, e pur potendo utilizzare, ai fini della decisione, tutte le risultanze istruttorie già acquisite in primo grado e in appello, il Giudice del rinvio, libero nel merito, ove ritenga di riformare, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado in ragione di una diversa valutazione della prova dichiarativa, dovrà comunque applicare la re- gola fissata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. con riguardo a tutte le prove direttamente rilevanti per la ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280257-01); in tal caso, dovrà perciò proce- dere all'audizione di IA AI MA - fermo restando che, con riguardo al sog- getto "vulnerabile", occorrerà valutare se sussista una indefettibile necessità di sottoporre il medesimo, sia pure con le dovute cautele, ad ulteriore stress (così Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, [...], Rv. 267488-01, espressamente ri- chiamata da Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, [...], § 7 del Considerato in Diritto) e di quei soggetti, le cui dichiarazioni saranno eventualmente ritenute di conferma del narrato della persona offesa.
11
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così deciso il 08/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
TE CO
IO AT AN
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Il Presidente IO AT
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
17 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO DIZIARIO LU MU
12