Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2020, n. 5045
CASS
Sentenza 17 novembre 2020

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Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato - con assoluta certezza - dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2020, n. 5045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5045
    Data del deposito : 17 novembre 2020

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