Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato).
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Leggi di più… - 2. Processo penale, giudizio abbreviato, reato giudicato con rito ordinario, continuazione, riduzione della pena, applicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 12591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12591 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 704
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 22511/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA LF N. IL 08/05/1950;
avverso l'ordinanza n. 75/2013 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 11/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame limitatamente alla determinazione della pena, a titolo di continuazione, per i reati giudicati colla sentenza del 23 novembre 2002. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata l'u marzo 2014 e depositata il 4 aprile 2014, la Corte di assise di appello di Catania ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi dal condannato instante, AL LF, giudicati colle sentenze della Corte di appello di Catania, 9 gennaio 1999, e della Corte di assise di appello di Catania, 23 novembre 2002 e 5 aprile 2005, e ha rideterminato la pena finale in complessivi ventisette anni e quattro mesi di reclusione (individuata la sanzione base in quella di anni ventuno di reclusione, inflitta per l'omicidio di BA SA, giudicato con la sentenza del 5 aprile 2005). In particolare, con riferimento ai delitti di omicidio in danno di SS RI e di Di UC NO e ai reati concernenti le armi, giudicati colla sentenza del 23 novembre 2002, il giudice della esecuzione ha commisurato in un anno di reclusione, per ciascuno dei due fatti di sangue, gli aumenti a titolo di continuazione e ha confermato l'aumento di quattro mesi di reclusione, già computato in relazione alla continuazione interna, per i reati relativi alle armi. 2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Dominici Giuliano, mediante atto s.d., depositato il 29 aprile 2014, col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), "erronea applicazione della legge penale e processuale" in relazione all'art. 81 c.p., comma 2, art. 442 c.p.p., comma 3 e art. 671 c.p.p., censurando l'omesso abbattimento in ragione di un terzo degli aumenti a titolo di continuazione applicati per i reati giudicati colla sentenza del 23 novembre 2002, pei quali la Corte suprema di cassazione aveva riconosciuto la diminuente del rito abbreviato.
Conclusivamente il difensore insta per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, in parte de qua, con rideterminazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), della pena, applicata a titolo di aumento per la continuazione, per i reati in parola, mediante riduzione in ragione di un terzo dell'aumento praticato dal giudice a quo.
Con memoria, depositata il 3 marzo 2015, il difensore insiste per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 3. - Il ricorso merita, nei limiti e nei termini che seguono, accoglimento.
Questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "in tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 8i c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p." (Sez. 5^, 6 ottobre 2000, n. 11874, Ruggiero, massima n. 218574; Sez. 1^, 17 febbraio 2004, n. 15409, Pennisi, massima n. 227929; Sez. 1^, 2 ottobre 2007, n. 40448, Valentino, massima n. 238049; e Sez. 1^, 13 gennaio 2010, n. 5480, Perrone, massima n. 245915).
Dal testo della ordinanza impugnata non è possibile acclarare se il giudice della esecuzione, nella quantificazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p., ha tenuto conto (in tal caso implicitamente), ovvero no, della riduzione comportata dal rito abbreviato, la quale, peraltro, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata, viziata da nullità in parte de qua, per carenza della motivazione, e il rinvio per nuovo esame al giudice della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015