Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2009, n. 19019
CASS
Sentenza 2 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dall'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2009, n. 19019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19019
    Data del deposito : 2 aprile 2009

    Testo completo