Sentenza 2 aprile 2009
Massime • 1
Il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dall'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2009, n. 19019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19019 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 02/04/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 955
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 030678/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OI LO N. IL 25/09/1956;
avverso SENTENZA del 26/06/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26/6/2008 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Mascalucia del 28/3/2006 con la quale IE LO è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 103,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7 per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di trame profitto, collegando la propria abitazione alla rete idrica A.CO.SET. mediante allacciamento abusivo, senza interposto contatore, impossessato di acqua sottraendola al Consorzio stesso.
La Corte territoriale ha motivato la propria decisione sulla base delle testimonianze di due testi che hanno dichiarato che la villetta abitata dall'imputato era l'unica destinataria dell'allacciamento abusivo, ed ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in quanto non è ravvisabile un danno di speciale tenuità stante il consumo di acqua non certo irrisorio per la fornitura di una villetta. La stessa Corte d'Appello ha ritenuto inoltre congrua la pena inflitta ed esattamente negate le attenuanti generiche stante la personalità dell'imputato risultante da più gravi precedenti condanne.
Il IE propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'intero giudizio di appello in quanto il decreto di citazione è stato notificato il 19/6/2008 per l'udienza del 26/6/2008 senza il rispetto del termine a comparire. Inoltre la notifica risulta eseguita a mani della moglie dell'imputato mentre in realtà l'atto è stato ricevuto da persona diversa dalla moglie.
Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto la sentenza impugnata contiene un'errata interpretazione delle prove testimoniali assunte poiché nessuno dei testi ha affermato che l'allacciamento in questione serviva la sola villetta dell'imputato; in realtà il contatore era installato sulla pubblica via e veniva utilizzato da più persona anche per il lavaggio di autovetture.
Con ulteriore motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 c.p., n. 4 per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità che in realtà doveva essere riconosciuto in quanto il IE viveva da solo per cui il consumo non poteva non essere particolarmente ridotto.
Si lamenta infine la genericità della motivazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non considera il comportamento processuale corretto dell'imputato che ha sempre reso dichiarazioni logiche e veritiere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Quanto al primo motivo riguardante la dedotta violazione del termine a comparire, va considerato che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., comma 1, deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo (Cass. 02/07/2003 n. 36780). Riguardo, poi, alla dedotta irritualità della notifica per essere stata eseguita a persona diversa dalla moglie, ne va considerata l'assoluta irrilevanza essendo stata comunque eseguita la notifica stessa a mani di persona convivente che ne cura la consegna all'interessato.
Il secondo motivo è relativo alla prova testimoniale, e si riferisce alla circostanza per cui la condotta presso cui è avvenuto il furto dell'acqua non servirebbe solo la villetta dell'imputato. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata cita espressamente i due testi che hanno riferito la circostanza. Il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è parimente infondato in quanto l'attenuante in questione si riferisce ad una speciale tenuità che non può evidentemente essere riconosciuta alla quantità di acqua necessaria alla fornitura di una villetta.
Riguardo al motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va considerato che la sentenza impugnata, come quella di primo grado, esattamente esclude la possibilità di tali attenuanti in considerazione della personalità dell'imputato risultante dai suoi precedenti penali. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009