Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2009, n. 31885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31885 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/06/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1346
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 037734/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA US, IL 17/12/1963;
2) SI RT, IL 07/12/1958;
avverso SENTENZA del 08/07/2008 CORTE APPELLO Di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. D'Alessandro Gianfranco e Sbacchi Gioacchino, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorso.
OSSERVA
ZA EP e NA BE sono stati ritenuti responsabili - di bancarotta documentale, semplice, il primo, e fraudolenta, il secondo, nelle rispettive qualità di amministratore e procuratore generale della MTS Savice s.n.c., fallita il 5 dicembre 2001.
Ricorrono per cassazione, con distinti atti, i loro difensori. Nell'interesse del ZA si deduce:
a) erronea applicazione della L. Fall. art. 217;
b) inosservanza di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 c.p.p.;
c) contrasto stridente tra il testo della motivazione e tutti gli atti acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale;
d) errata applicazione dell'art. 48 c.p.;
e) inosservanza di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui alla L. Fall., art.219, u.c.. Nell'interesse del NA si deduce violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 1,
seconda parte, e L. Fall., art. 217 e in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. 1. Il ricorso del ZA è privo di fondamento.
Il reato di bancarotta semplice di cui alla L. Fall. art. 217, comma 2, è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa, e pertanto è irrilevante che l'agente si sia mantenuto estraneo all'amministrazione dell'azienda, in quanto in ogni caso è obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili: l'accettazione della carica, di amministratore, anche quando si tratta di mero prestanome,comporta la assunzione dei doveri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2392 c.c. (Cass. Sez. 5, 1 luglio 2002, Arienti;
Sez. 5, 27 aprile 2000, Eagogna;
Sez. 5, 27 maggio 1999, Perelli). Non esplicano pertanto alcuna efficace incidenza le deduzioni difensive sub a), b) e c),incentrate sulla acclarata (e riconosciuta dagli stessi giudici del merito) completa estraneità del ricorrente alla gestione dell'azienda, riconducibile invece esclusivamente all'amministratore di fatto NA, sulla copiosa documentazione dimostrativa di tale estraneità,e sulle risultanze emerse dal altre decisioni giudiziarie, irrevocabili, attestanti che il ZA fu vittima di condotte illecite poste in essere dal nominato NA. Come pure inconferente è il riferimento alla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di "amministratore meramente formale", che ne postula sì la responsabilità a determinate rigorose condizioni, ma con riguardo al coinvolgimento dell'amministratore formale in condotte di bancarotta fraudolenta attuate dall'amministratore di fatto, tra, le quali non rientra quella ritenuta a carico dell'attuale ricorrente, peraltro a titolo di colpa.
E a tale ultimo ti guardo va puntualizzato che - una volta rilevata dai giudici del merito nei confronti del ZA la violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore formale, di cui si è detto - non era affatto necessario che essi indugiassero anche ad individuare concreti atti di gestione riconducibili all'imputato, sicché inutili sono le censure prospettate in proposito dal ricorrente.
Manifestamente infondato è il riferimento sub d) al la disposizione dell'art. 48 c.p.. L'inganno di cui il ZA assume di essere stato vittima, ad opera del NA, negli atti che precedettero e seguirono la costituzione della società fallita, nulla toglie al fatto che egli, comunque, assunse consapevolmente la carica di amministratore della compagine sociale, ciò che gli imponeva in ogni caso di provvedere alla tenuta dei libri contabili o ad assicurare che altri vi provvedessero.
Da ultimo, inammissibile è la doglianza, prospettata sub e), siccome del tutto aspecifica, atteso che, come già nell'atto di appello, non sono indicati gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il proprio comportamento, anche alla luce dell'estraneità alla gestione sociale, produsse conseguenze tenui o addirittura inesistenti ai creditori.
2. Va disatteso anche il ricorso proposto dal NA. È certamente infondato il primo motivo di impugnazione. La lettura della L. Fall. art. 216, comma 1, n. 2, rende chiaro che il dolo specifico è relativo alla prima ipotesi di bancarotta f. documentale, mentre la seconda ipotesi, della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, è caratterizzata dalla tenuta delle scritture contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", ed e questo lo scopo cui deve tendere l'agente, e quindi l'elemento soggettivo del reato. Occorre, in definitiva, l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari, ma non occorre l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori e neanche la rappresentazione di questo pre giudizio. È in siffatta direzione l'indirizzo largamente maggioritario delle, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.5, 18.5.2005, Di Giovanni;
Sez. 5, 3.6.2002, Gapasao): solo in senso apparentemente contrario è la decisione richiamata in ricorso (Sez. 5, 22.1.1992, Zampini), che nel postulare il dolo specifico anche in rapporto all'ipotesi qui in considerazione, ne definisce i contenuti,non in termini di "animus nocendi", ma, per l'appunto, di intenzione di impedire la sopramenzionata conoscenza e, dunque, in senso non dissimile da quella accolta dalla cennata giurisprudenza.
Discende anche da quanto precede che, essendosi accertato dai giudici del merito che lo scopo dell'omessa tenuta della contabilità interna è stato proprio quello di impedire la conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari, non vi è possibilità alcuna, diversamente dal dedotto, di configurare tale fatto omissivo come integrante gli estremi della "bancarotta semplice documentale, di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, e non quelli della bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass. Sez. 5, 27.8.1992, n. 9103, rv. 191662). Invano, infine, si fa leva sulla utilizzazione degli scontrini fiscali e del registratore di cassa della precedente gestione dell'impresa, dal momento che la evenienza che se ne vuole ricavare,e cioè la asserita possibilità di ricostruzione del volume d'affari della M.T.S. nonostante la omessa tenuta dei libri sociali, è stata decisamente smentita dai giudici del merito (v., in particolare, la decisione di primo grado) con insindacabile apprezzamento delle emergenze processuali, attraverso le indicazioni fornite dal curatore fallimentare e dalla Guardia di Finanza, concordi nell'affermare che la totale assenza dei libri contabili rese impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società fallita.
È inammissibile il motivo attinente al trattamento sanzionatorio, poiché propone censure afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, esercizio che, nel caso in esame, risulta in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente idonea e congrua (tenuto conto "della gravità del fatto, delle modalità della condotta e della presenza di numerosi precedenti penali", ritenute tali da dover sconsigliare l'applicazione di una pena più mite).
3. Resta da dire che il reato di bancarotta semplice documentale ascritto al ZA non è prescritto.
Invero, al termine di 7 anni e 6 mesi, decorrente dal 5 dicembre 2001 - data di consumazione del reato, che coincide con il giorno della dichiarazione di fallimento - deve aggiungersi il periodo di sospensione del procedimento innanzi a questa Corte, dal 27 gennaio 2009 al 25 marzo 2009, per rinvio determinato dalla astensione dei difensori per adesione allo sciopero indetto dalla associazione di categoria, sicché il termine di prescrizione andrà a maturare non prima del 5 agosto 2009.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2009