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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC UD, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza n. 31/2022 RIMCReali del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2022; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe RILLAKU1, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa depositata per il ricorrente dall'avv. Pellegrino CAVUOTO, del foro di Benevento, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 3696 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/10/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Benevento ha, con ordinanza pronunziata in data 19 aprile 2022, rigettato il ricorso che IA UD, in qualità di legale rappresentante della Biomasspp Sri, aveva proposto, in sede di riesame cautelare, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Benevento il precedente 2 febbraio 2021 avente ad oggetto un complessivo compendio pari ad oltre 12 tonnellate di pellet suddiviso 810 confezioni di circa 15 kg ciascuna. In particolare, il Tribunale aveva, sulla scorta degli atti di indagini sino a quel momento svolti e rimessi dal Pm, rilevato che la merce in questione, importata dallo IA dall'Egitto, presentava delle caratteristiche merceologiche che, sebbene non incidenti sulla possibile nocività del prodotto rispetto alla salute umana, erano diverse da quelle risultanti nelle etichette posta a corredo delle singole confezioni: nella specie le stesse, una volta sottoposte a combustione, determinavano la rimanenza di una quantità di ceneri superiore a quella indicata sulla etichette citate, di tal che le stesse potevano, se messe in vendita, indurre in errore l'acquirente sulla loro qualità, atteso che questa è classificata proprio in relazione alla quantità di ceneri residue che il prodotto rilascia. Sulla base di tali elementi il Tribunale ha convenuto con il locale Gip in ordine aiia sussistenza dei fumus dei reato in provvisoria contestazione, cioè l'art. 517 cod. pen., e del pericolo, posto che la libera disponibilità dei prodotti in questione, consentendone la commercializzazione al minuto, avrebbe aggravato le conseguenze del reato in contestazione. Ha aggiunto il Tribunale sia che non era rilevante il fatto che i prodotti sequestrati non erano nocivi per la salute umana, non essendo questa in discussione ai fini della realizzazione dell'illecito in discorso sia che l'avvenuto rispetto della soglia limite, fissata nel 2% di ceneri residue, non rendeva irrilevante la condotta, posto che, in ogni caso, lo scarto fra l'effettiva entità delle ceneri residue e quella promessa nelle etichette dei prodotti, comportava una diversità di qualità fra quanto posto realmente in vendita e quanto, invprp, inriVatn nplIa ci!a prpcpnta7innp cornmprriale. Nessuna incidenza sulla decisione reiettiva del riesame poteva avere la dichiarata disponibilità dello IA a regolarizzare le etichette in questione, posto che di questa, non incidendo essa sui presupposti di adozione della misura, il Tribunale dei riesame non doveva tenere conto. 2 Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, la quale, dopo avere ampiamente illustrato i fatti che avevano condotto alla adozione della misura cautelare già oggetto di riesame, ha rilevato, con l'unico motivo di impugnazione dedotto, che l'ordinanza impugnata era viziata, sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto sussistere gli elementi del pericolo nei ritardo sebbene il ricorrente si fosse dichiarato disponibile a procedere alla rietichettatura delle singole confezioni di prodotto, in tal modo elidendo il pericolo derivante dalla possibile commercializzazione di un prodotto diverso da quello risultante essere stato offerto al pubblico;
avrebbe errato il I ribunale ael riesame nell'affermare che il suo orizzonte di indagine si doveva limitare alla sussistenza dei presupposti per la adozione della misura, dovendo detto giudice, invece, anche verificare gli elementi per la perdurante attualità del pericolo che ne aveva giustificato la adozione;
motivo questo che aveva, in passato, indotto questa stessa Corte a ritenere legittima la revoca del sequestro nel caso in cui la stessa fosse stata finalizzata proprio alla regolarizzazione del prodotto oggetto della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Osserva infatti il Collegio che l'argomento addotto dalla difesa dello IA a sostegno della propria impugnazione sia fallace;
sostiene, infatti, il ricorrente che il Tribunale dei riesame avrebbe dovuto accogliere li ricorso da lui formulato avverso il provvedimento di sequestro cautelare a seguito della dichiarazione di disponibilità formulata dall'indagato a rettificare le etichette delle confezioni di pellet da lui importate dall'estero così che in esse sarebbe stata indicata la effettiva qualità del prodotto posto in vendita e non una qualità superiore, come ipotizzato nella provvisoria contestazione elevata a suo carico. Cosa questa che, secondo il ricorrente avrebbe fato venire meno il pencuium in mora in funzione dei quale è stato disposto li sequestro in discorso. Ritiene al proposito il Collegio che, per quanto sia vero che, in un non immediato passato, questa Corte ebbe a sostenere;
come segnalato dal ricorrente che la cosiddetta regolarizzazione delle merci risulterebbe sicuramente idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno eventuali acquirenti sull'origine e provenienza dei prodotto allora in questione e che, ppritrn, i'AcpnrtA7innp etirhptte P rphiP7inrIP CiP!!P CrriffP CnntPnPnt! !P 3 false indicazioni costituirebbe strumento finalizzata proprio ad evitare la confisca e la conseguente distruzione di beni solo formalmente contra iegem, con conseguente inutile danno economico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 dicembre 2004, n. 49394), deve, tuttavia, rilevarsi che un tale precedente, essendo eccentrico rispetto alla presente fattispecie, non fornisce elementi di fondata critica avverso la ordinanza ora impugnata;
in quella occasione, infatti, si discuteva di un sequestro di carattere probatorio in relazione al quale il soggetto inciso dalla misura aveva fatto richiesta al Pm di autorizzare la temporanea rimozione dei sigilli, onde potere egli provvedere alla regolarizzazione delle etichette;
avendo il Pm rigettato la richiesta, era stata presentata opposizione al Gip il quale aveva accolta l'istanza di temporanea rimozione dei sigilli;
avendo a questo punto il Pm fatto ricorso di fronte a questa Corte onde vedere revocato il provvedimento autorizzatorio, questo giudice ha pronunziato il principio di cui sopra. Ben diversa è, invece, la presente vicenda in cui il ricorrente, lungi all'intraprendere la strada della richiesta della temporanea messa a disposizione dei beni staaaiti onde compire su di essi l'opera di regolarizzazione, e, solo successivamente, richiedere la revoca del sequestro, ha, viceversa, immediatamente adito il giudice della cautela onde vedere del tutto revocato il provvedimento in questione in vista di una futura reductio ad iprfitimítAtpm ripHp PtirhPftP flPi prnrintti rIAliii rnr-nrnPrriti. Appare, pertanto, ben più calzante rispetto alla vicenda ora in esame, il diverso principio giurisprudenziale, correttamente applicato dal Tribunale sannita, secondo il quale l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso della udienza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2013, n. 39871). Quanto al caso di specie, infatti, non può essere considerato quale elemento favorevole sopravvenuto obbiettivamente valutabile ai fini della rimozione del sequestro - diversamente da ciò che sarebbe avvenuto laddove il ricorrente;
avendo chiesto la temporanea rimozione dei sigilli;
avesse aia compiuto l'opera di regolarizzazione delle merci in questione - la mera allegazione di una volontà dello IA di provvedere nel senso della regolarizzazione, non potendo il Tribunale del riesame fondare un prnyvPdimPdto di rpynra drà1 cpniipctrn iill rhpr pvphtilpio-à rhpil perir/i/1,m in mora venga meno, successivamente alla adozione del suo provvedimento, 4 Il Presidente per effetto di un venturo ed eventuale comportamento volontario dell'indagato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe RILLAKU1, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso;
letta, altresì, la memoria illustrativa depositata per il ricorrente dall'avv. Pellegrino CAVUOTO, del foro di Benevento, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 3696 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/10/2022 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Benevento ha, con ordinanza pronunziata in data 19 aprile 2022, rigettato il ricorso che IA UD, in qualità di legale rappresentante della Biomasspp Sri, aveva proposto, in sede di riesame cautelare, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Benevento il precedente 2 febbraio 2021 avente ad oggetto un complessivo compendio pari ad oltre 12 tonnellate di pellet suddiviso 810 confezioni di circa 15 kg ciascuna. In particolare, il Tribunale aveva, sulla scorta degli atti di indagini sino a quel momento svolti e rimessi dal Pm, rilevato che la merce in questione, importata dallo IA dall'Egitto, presentava delle caratteristiche merceologiche che, sebbene non incidenti sulla possibile nocività del prodotto rispetto alla salute umana, erano diverse da quelle risultanti nelle etichette posta a corredo delle singole confezioni: nella specie le stesse, una volta sottoposte a combustione, determinavano la rimanenza di una quantità di ceneri superiore a quella indicata sulla etichette citate, di tal che le stesse potevano, se messe in vendita, indurre in errore l'acquirente sulla loro qualità, atteso che questa è classificata proprio in relazione alla quantità di ceneri residue che il prodotto rilascia. Sulla base di tali elementi il Tribunale ha convenuto con il locale Gip in ordine aiia sussistenza dei fumus dei reato in provvisoria contestazione, cioè l'art. 517 cod. pen., e del pericolo, posto che la libera disponibilità dei prodotti in questione, consentendone la commercializzazione al minuto, avrebbe aggravato le conseguenze del reato in contestazione. Ha aggiunto il Tribunale sia che non era rilevante il fatto che i prodotti sequestrati non erano nocivi per la salute umana, non essendo questa in discussione ai fini della realizzazione dell'illecito in discorso sia che l'avvenuto rispetto della soglia limite, fissata nel 2% di ceneri residue, non rendeva irrilevante la condotta, posto che, in ogni caso, lo scarto fra l'effettiva entità delle ceneri residue e quella promessa nelle etichette dei prodotti, comportava una diversità di qualità fra quanto posto realmente in vendita e quanto, invprp, inriVatn nplIa ci!a prpcpnta7innp cornmprriale. Nessuna incidenza sulla decisione reiettiva del riesame poteva avere la dichiarata disponibilità dello IA a regolarizzare le etichette in questione, posto che di questa, non incidendo essa sui presupposti di adozione della misura, il Tribunale dei riesame non doveva tenere conto. 2 Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, la quale, dopo avere ampiamente illustrato i fatti che avevano condotto alla adozione della misura cautelare già oggetto di riesame, ha rilevato, con l'unico motivo di impugnazione dedotto, che l'ordinanza impugnata era viziata, sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Tribunale ritenuto sussistere gli elementi del pericolo nei ritardo sebbene il ricorrente si fosse dichiarato disponibile a procedere alla rietichettatura delle singole confezioni di prodotto, in tal modo elidendo il pericolo derivante dalla possibile commercializzazione di un prodotto diverso da quello risultante essere stato offerto al pubblico;
avrebbe errato il I ribunale ael riesame nell'affermare che il suo orizzonte di indagine si doveva limitare alla sussistenza dei presupposti per la adozione della misura, dovendo detto giudice, invece, anche verificare gli elementi per la perdurante attualità del pericolo che ne aveva giustificato la adozione;
motivo questo che aveva, in passato, indotto questa stessa Corte a ritenere legittima la revoca del sequestro nel caso in cui la stessa fosse stata finalizzata proprio alla regolarizzazione del prodotto oggetto della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Osserva infatti il Collegio che l'argomento addotto dalla difesa dello IA a sostegno della propria impugnazione sia fallace;
sostiene, infatti, il ricorrente che il Tribunale dei riesame avrebbe dovuto accogliere li ricorso da lui formulato avverso il provvedimento di sequestro cautelare a seguito della dichiarazione di disponibilità formulata dall'indagato a rettificare le etichette delle confezioni di pellet da lui importate dall'estero così che in esse sarebbe stata indicata la effettiva qualità del prodotto posto in vendita e non una qualità superiore, come ipotizzato nella provvisoria contestazione elevata a suo carico. Cosa questa che, secondo il ricorrente avrebbe fato venire meno il pencuium in mora in funzione dei quale è stato disposto li sequestro in discorso. Ritiene al proposito il Collegio che, per quanto sia vero che, in un non immediato passato, questa Corte ebbe a sostenere;
come segnalato dal ricorrente che la cosiddetta regolarizzazione delle merci risulterebbe sicuramente idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno eventuali acquirenti sull'origine e provenienza dei prodotto allora in questione e che, ppritrn, i'AcpnrtA7innp etirhptte P rphiP7inrIP CiP!!P CrriffP CnntPnPnt! !P 3 false indicazioni costituirebbe strumento finalizzata proprio ad evitare la confisca e la conseguente distruzione di beni solo formalmente contra iegem, con conseguente inutile danno economico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 dicembre 2004, n. 49394), deve, tuttavia, rilevarsi che un tale precedente, essendo eccentrico rispetto alla presente fattispecie, non fornisce elementi di fondata critica avverso la ordinanza ora impugnata;
in quella occasione, infatti, si discuteva di un sequestro di carattere probatorio in relazione al quale il soggetto inciso dalla misura aveva fatto richiesta al Pm di autorizzare la temporanea rimozione dei sigilli, onde potere egli provvedere alla regolarizzazione delle etichette;
avendo il Pm rigettato la richiesta, era stata presentata opposizione al Gip il quale aveva accolta l'istanza di temporanea rimozione dei sigilli;
avendo a questo punto il Pm fatto ricorso di fronte a questa Corte onde vedere revocato il provvedimento autorizzatorio, questo giudice ha pronunziato il principio di cui sopra. Ben diversa è, invece, la presente vicenda in cui il ricorrente, lungi all'intraprendere la strada della richiesta della temporanea messa a disposizione dei beni staaaiti onde compire su di essi l'opera di regolarizzazione, e, solo successivamente, richiedere la revoca del sequestro, ha, viceversa, immediatamente adito il giudice della cautela onde vedere del tutto revocato il provvedimento in questione in vista di una futura reductio ad iprfitimítAtpm ripHp PtirhPftP flPi prnrintti rIAliii rnr-nrnPrriti. Appare, pertanto, ben più calzante rispetto alla vicenda ora in esame, il diverso principio giurisprudenziale, correttamente applicato dal Tribunale sannita, secondo il quale l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato e degli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso della udienza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 settembre 2013, n. 39871). Quanto al caso di specie, infatti, non può essere considerato quale elemento favorevole sopravvenuto obbiettivamente valutabile ai fini della rimozione del sequestro - diversamente da ciò che sarebbe avvenuto laddove il ricorrente;
avendo chiesto la temporanea rimozione dei sigilli;
avesse aia compiuto l'opera di regolarizzazione delle merci in questione - la mera allegazione di una volontà dello IA di provvedere nel senso della regolarizzazione, non potendo il Tribunale del riesame fondare un prnyvPdimPdto di rpynra drà1 cpniipctrn iill rhpr pvphtilpio-à rhpil perir/i/1,m in mora venga meno, successivamente alla adozione del suo provvedimento, 4 Il Presidente per effetto di un venturo ed eventuale comportamento volontario dell'indagato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore