Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Non integra fatto idoneo a condizionare la libertà di determinazione delle persone partecipanti al processo il riferimento insistito all'imputato, indicato come capo di clan camorristico della zona, contenuto nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario, poi ampiamente divulgato dalla stampa locale, trattandosi di fatto riconducibile ad ufficio non titolare dell'azione penale ed espressione, in ogni caso, di opinioni e atteggiamenti di una parte processuale, che non si sottraggono al vaglio giudiziale ne' possono alterare l'imparzialità dei giudici e la serenità del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " CE RG " N. 2046
3. " DE RD US " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 47133/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla richiesta di rimessione proposta da:
1) EL ME n. il 26.04.1955
nel procedimento pendente presso il CORTE ASSISE di SALERNO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro per il rigetto. La Corte
- vista l'istanza di rimessione proposta ex art. 45 c.p.p. da AN AM in relazione a processo nei suoi confronti pendente innanzi all'A.G. di Salerno;
- rilevato che l'istanza è motivata assumendosi che la libertà delle persone partecipanti al processo sarebbe pregiudicata a causa dei riferimenti compiuti dal P.G. al clan camorristico AN nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 1998 tenuto alla presenza dei massimi esponenti della locale magistratura giudicante e requirente nonché dei rappresentanti dei più importanti organi di stampa del salernitano, che avevano dato ampio risalto al fatto anticipando la criminalizzazione dell'istante come "boss" della malavita organizzata della zona;
- ritenuta la manifesta infondatezza della istanza, fondata sulla prospettazione del mero timore di condizionamenti psicologici dell'organo giudicante, in assenza di una qualsiasi grave situazione locale, radicata sul territorio al di fuori dell'ambito processuali, idonea a turbare lo svolgimento del processo, anche in relazione alla genericità del riferimento lamentato dall'istante, non specificamente mirato alla sua persona, e per di più, proveniente da ufficio non titolare dell'azione penale ed, in ogni caso, espressione di una parte processuale, le cui opinioni ed i cui atteggiamenti non si sottraggono al vaglio giudiziale ne' possono alterare l'imparzialità del giudicante e la serenità del giudizio (in tal senso v. Cass., sez. I 13.10.1997, Manganaro, Ced Cass., 208732);
- considerato che neppure la divulgazione ad opera della stampa dell'intervento del P.G. può valere a giustificare la rimessione invocata, collocandosi il fatto nella fisiologica dinamica di una società democratica, come tale inidoneo a creare situazioni esterne di turbamento o condizionamento della funzione giudiziaria o tali da comprimere le normali facoltà difensive degli imputati (v. Cass., sez. I, 24.2.1997, II, 547 Foro it., 1997, II, 547).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000