Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., la tardività dell'interrogatorio di garanzia dev'essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l'aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sè, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessità di reiterare l'interrogatorio della persona sottoposta a cautela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2002, n. 11530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11530 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI PIOLETTI - Presidente - del 30/01/2002
Dott. GIUSEPPE TUCCIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - N. 251
Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere - N. 34793/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia in proc. c. OS UC, n. in Benin City (Nigeria) il 16.05.1962;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 23 agosto 2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti;
Non comparso il difensore della ricorrente;
Osserva:
1. Il 23 agosto 2001 il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da UC OS avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia del 6 luglio 2001, dichiarava la inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata all'appellante il 13 giugno precedente dallo stesso G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, per l'effetto disponendo la immediata liberazione dell'indagata. Le vicende processuali venivano così ricostruite dai giudici del merito:
Il 25 maggio 2001 UC OS era stata controllata all'aeroporto di Fiumicino ed eseguiti accertamenti eco-radiografici avevano rivelato la presenza di corpi estranei nell'apparato digerente della donna;
il giorno successivo ella aveva espulso diciassette ovuli contenenti cocaina e, in pari data, era stata sottoposta all'arresto, nella flagranza del reato. Il 28 maggio si era svolta l'udienza di convalida davanti al competente giudice del Tribunale di Roma, il quale, dato atto che l'indagata trovavasi ancora in stato di ricovero ospedaliero, aveva disposto procedersi all'udienza di convalida ai sensi dell'art. 391, alla presenza del solo difensore e dell'interprete, ed in esito a tale udienza aveva disposto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, contestualmente dichiarando la propria incompetenza per territorio, essendo competente il giudice del Tribunale di Civitavecchia. Il 29 maggio "la cancelleria del giudice dichiaratosi incompetente segnalò alla Direzione dell'istituto penitenziario 'Rebibbia' la necessità di far conoscere con urgenza la dimissione" dell'indagata dal nosocomio in cui era degente e la sua traduzione presso quella struttura carceraria, "dovendosi provvedere ex art. 294 c.p.p." nel contempo trasmettendo gli atti al giudice ritenuto competente. Il 29 maggio il P.M. presso tale ultimo giudice aveva depositato una richiesta di integrazione del capo di imputazione ed il giorno successivo, 30 maggio, l'indagata, dimessa dall'ospedale, era stata tradotta in carcere. Il 1^ giugno il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso ordinanza "di integrazione della imputazione", fissando la data del 4 giugno successivo per l'interrogatorio della stessa. In questa data, tale giudice aveva proceduto all'interrogatorio dell'indagata, la quale si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Il 13 giugno, sulla richiesta del P.M., il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia aveva applicato all'indagata la misura custodiale in carcere. Il 6 luglio il difensore aveva proposto la richiesta di estinzione della misura ed in pari data era stato emesso decreto di giudizio immediato. Nel pervenire alla resa statuizione, rilevavano i giudici dell'appello che "l'interrogatorio di garanzia della OS sarebbe dovuto svolgersi entro il 02.6.2001 (cinque giorni ex art. 294 c.p.p.), salvo il caso in cui (la OS fosse) assolutamente impedita (...). Il giudice incompetente non accertò la (eventuale) sussistenza dell'assoluto impedimento della prevenuta a rendere interrogatorio, ma dispose soltanto che la Direzione della Casa Circondariale 'Rebibbia' comunicasse la data della dimissione dall'ospedale e della conseguente traduzione in carcere della predetta". Tale giudice, ai sensi e per gli effetti della disposizione del comma 2 dell'art. 294, non emise il decreto motivato (art. 125 c.p.p.) con cui dare atto dello assoluto impedimento della OS (...), quindi, in ogni caso, l'atto formale compiuto il 04.6.2001 dal giudice incompetente (...) era ampiamente tardivo ai fini dell'art. 294 c.p.p. da tanto conseguendo la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'arte. 302 c.p.p.. Soggiungevano che, peraltro, "il giudice competente, il quale, ai sensi dell'art.27 c.p.p., decida l'applicazione di misura cautelare personale nei riguardi di persona sottoposta, con inefficacia differita, a misura di cautelarità disposta da giudice dichiaratosi incompetente, ha il dovere di compiere l'interrogatorio prescritto dall'art. 294 c.p.p., ancorché la persona sia stata già interrogata dal giudice incompetente (...)" e tanto, nella specie, non era avvenuto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, deducendo che "la motivazione adottata dal tribunale del riesame non può essere condivisa risultando evidente la violazione di legge nella quale è incorso". Rileva che, secondo "un orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità", e per il principio di conservazione degli atti processuali nonché per il letterale disposto dell'art. 27 c.p.p. (che non contiene alcun richiamo agli adempimenti di cui agli artt. 294 e 302 c.p.p.), deve ritenersi "la superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente che deve necessariamente formulare (...) una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 (...). Solo nel caso in cui debbano contestarsi all'indagato con la nuova misura elementi nuovi e diversi, occorre procedere all'interrogatorio; il giudice competente deve in ogni caso valutare la permanenza e la sussistenza di tutti i presupposti di legge posti a fondamento della misura adottata anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'indagato al giudice incompetente"; condizioni, queste, nella specie insussistenti.
Rileva, poi, che, innanzitutto, il difensore non ha posto davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Civitavecchia la questione relativa alla tardività dell'interrogatorio del 4.6 e ne deriva l'impossibilità per il tribunale del riesame, che giudicava in sede di appello, di esaminare la relativa questione"; assume che, in ogni caso, "il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio dell'OS è contenuto nel verbale dell'udienza di convalida"; soggiunge che il decreto in questione è da ritenersi "inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di gravame", e che, peraltro, la eventuale nullità dello stesso sarebbe relativa, ai sensi dell'art. 181 c.p.p., e andava dedotta, ex art. 182.2 c.p.p., immediatamente dopo il compimento dell'atto; solo alla mancanza del decreto di differimento consegue la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 302 c.p.p.".
3. Il ricorso è fondato.
Invero, l'ordinanza impugnata è pervenuta al divisamento espresso sulla base di due ordini di motivi: a) che, nella ipotesi di cui all'art. 27 c.p.p., il giudice (dichiarato e ritenutosi) competente "ha il dovere di compiere l'interrogatorio prescritto dall'art. 294 c.p.p., ancorché la persona sia stata già interrogata dal giudice incompetente"; b) che, peraltro, l'interrogatorio effettuato dal primo giudice, dichiaratosi incompetente, era avvenuto oltre il termine di legge in riferimento alla misura da questo disposta.
Epperò, quanto al primo di tali assunti, hanno di recente avuto modo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (n. 39618/2001, ric. Zaccardi) di rilevare che, in caso di reiterazione, ex art. 27 c.p.p., di provvedimento impositivo di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva) l'omesso interrogatorio del destinatario di esso, già sentito dal giudice dichiaratosi incompetente, non comporta la perdita di efficacia della misura, salvo che non vengano contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi, ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente. E ciò perché il verbale ed il contenuto dell'interrogatorio reso al primo giudice costituiscono, per il principio di conservazione, "atti pienamente validi, efficaci ed utilizzabili, dei quali il giudice dichiarato competente deve tener conto nel momento in cui valuta la necessità o l'opportunità di emettere, a carico dello stesso indagato o imputato, una nuova ed autonoma ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva o interdittiva"; tanto trova indiretta conferma "nel principio sancito nell'art. 294, c. 1, c.p.p., secondo cui il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare deve procedere all'interrogatorio dell'arrestato solo se costui non è già stato interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo", e nella circostanza che, "non a caso, l'art. 27 c.p.p. richiama espressamente gli artt. 292, 317 e 321, ma non anche gli artt. 294 e 302 c.p.p.": sicché l'esigenza di garanzia sottesa all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. deve ritenersi soddisfatta ampiamente dall'interrogatorio reso al giudice incompetente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell'atto da parte del giudice competente": argomentazioni, queste, che questo Collegio condivide, non ravvisandosi fondate ragioni per discostarsene ed ulteriormente rilevandosi che, nella specie, l'ordinanza impugnata ha, tra l'altro, dato atto che il nuovo provvedimento custodiale venne "generato dalla analisi cognitiva dell'inalterato quadro fattuale già noto al giudice incompetente". Quanto, poi, al secondo dei suindicati profili motivazionali dell'ordinanza impugnata, la eventuale tardività dell'interrogatorio reso al primo giudice dichiaratosi incompetente (con l'atto di appello si era addotto che l'interrogatorio era stato anche effettuato "al di là dei termini di legge previsti") avrebbe dovuto esser fatta valere nel procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che quella aveva disposto. Infatti, la seconda ordinanza applicativa della misura cautelare conserva una propria autonomia rispetto a quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1571993, ric. Silvano ed altro), tanto non potendo non comportare che eventuali vizi dei due autonomi procedimenti debbano rilevare e debbano esser fatti valere nei rispettivi, e diversi, ambiti procedimentali, davanti ai rispettivi, e diversi, giudici che le due distinte ed autonome misure abbiano imposto: ed anche al riguardo ha rilevato questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 14/2000, ric. Piscopo) - ancorché in tema di rapporti tra giudice del procedimento principale e giudice del procedimento incidentale in ordine alla caducazione di misura cautelare ex art. 309.10 c.p.p. - che "l'art. 306 c.p.p. deve essere interpretato nel senso che competente a dichiarare la caducazione di una misura cautelare sia esclusivamente il giudice del procedimento (principale o incidentale) nell'ambito del quale si è verificato l'evento che l'ha determinata".
4. La impugnata ordinanza va, dunque, annullata senza rinvio;
copia del presente provvedimento va trasmessa al Tribunale del riesame di Roma per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il Provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Roma per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002