Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2002, n. 11530
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., la tardività dell'interrogatorio di garanzia dev'essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l'aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sè, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessità di reiterare l'interrogatorio della persona sottoposta a cautela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2002, n. 11530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11530
    Data del deposito : 30 gennaio 2002

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