Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2009, n. 10637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10637 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 12/02/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 154
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 000538/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AU IM N. IL 10/04/1969;
avverso ORDINANZA del 28/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO.
IN FATTO
Lulzim AU è soggetto di indagine per associazione per delinquere finalizzata all'importazione di droga dall'Olanda: nei suoi confronti era applicata la misura cautelare carceraria, rimasta senza effetto poiché il AU risultò latitante. Egli era, però, arrestato in Belgio ed estradato in Italia ove gli era notificata la misura cautelare. Il GIP delegava per l'interrogatorio il GIP presso il Tribunale di Roma che era effettuato in data 4.9.2008.
L'avv. Viaggiano, difensore fiduciario del AU eccepiva, tuttavia, la nullità dell'atto in quanto egli non era stato avvisato. Infatti, all'interrogatorio era presente il difensore di ufficio. Il GIP respinse l'istanza difensiva osservando che la nomina del difensore, antecedente all'interrogatorio (atto del 12.2.2008) non poteva considerarsi valida in quanto priva dell'autenticazione del difensore e che unica utile nomina fiduciaria risultava quella effettuata presso la matricola del carcere romano, in data 9.9.2008 (successiva all'interrogatorio).
Il Tribunale del riesame - con Ordinanza 28.10.2008 - a cui era devoluta l'eccezione non condivideva l'assunto del GIP, segnalando che per l'incarico fiduciario ex art. 96 c.p.p. (e art. 39 disp. att. c.p.p.) non è richiesta autentica, ma che - tuttavia - la precedente nomina non risultava, comunque, valida poiché il codice di rito prevede che la stessa o sia effettuata direttamente all'AG. o consegnata alla stessa dal difensore (secondo l'insegnamento di Cass., sez. 1^, 2.3.2007, Cravotto, Ced Cass., rv. 236162 che ha escluso la possibilità di equipollenti). Invero, esclusa la trasmissione della missiva a mezzo raccomandata, oscura risultava la provenienza dell'atto. Nè, d'altra parte, il difensore di ufficio ebbe ad eccepire la mancata presenza di un valido difensore fiduciario il cui nominativo non fu reso dall'imputato, nonostante la sollecitazione, ne' svelato in precedenza all'atto dell'arresto (sembra che egli non fosse a conoscenza del legale), onde legittimo fu il ricorso alla nomina ufficiosa del legale.
Avverso l'Ordinanza del Tribunale ricorre l'avv. Viggiano segnalando che la nomina del difensore, effettuata il 12.2.2008 dal AU fu depositata presso la Procura della Repubblica di Firenze, tanto che essa fu ritenuta valida perché al legale fu notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. In primo luogo l'assenza di identificazione della persona che depositò la nomina non consente di ritenere che questi non era (come realmente fu) il difensore legittimato all'operazione. Inoltre, l'art. 96 c.p.p., non è norma tassativa ma modellata sulle esigenze effettive di difesa, costituzionalmente tutelate e non richiede formalità prescritte ad substantiam.
Per l'odierna udienza il difensore faceva pervenire alla Corte, mediante memoria, copia dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente, ed oggi è presente in udienza per il ricorrente l'avv. Viggiano Filippo del Foro di Firenze.
Il P.G. (nella persona del Cons. Dott. Mura Antonio) ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Al di là delle eleganti disquisizioni del ricorrente, non è intaccata la conclusione del tribunale del riesame quanto alla sanatoria della eccepita nullità.
La nullità, di ordine generale, ma a regime c.d. "intermedio", derivante dal mancato avviso, al difensore di fiducia della persona sottoposta a indagini, dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, qualora non venga dedotta, prima del compimento dell'atto, dall'interessato o dal difensore d'ufficio dal quale egli sia assistito. Ne deriva che l'interrogatorio è valido e la misura cautelare successivamente disposta efficace (cfr. Cass., sez. 2^, 23.11.2004, Medile, CED Cass. 230225). La pronuncia (quella più prossima al caso in esame) citata dal ricorrente non è in terminis: essa attiene all'udienza dibattimentale (circondata da ben maggiori garanzie rispetto all'interrogatorio di garanzia, astretto da vincoli temporali rigidi), l'imputato era assistito da due difensori e ne' ad alcun legale ne' allo stesso giudicabile era giunto avviso di udienza (Cass. Sez. 5, 4.3.2008 Ciarelli ed altro, CED Cass. 239391). Non è, al contempo, comprensibile l'assunto per cui la presenza del difensore di ufficio poteva esser considerata ragionevolmente come sostitutiva di quella del legale fiduciario agli occhi di un soggetto digiuno di diritto come il AU, quando al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (che non seppe indicare il nominativo del suo legale fiduciario, così fortemente inceppando il sistema della garanzia), poiché il codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha parificato in tutto la difesa fiduciaria con quella di ufficio, ritenendo questa sufficiente garanzia dei diritti del prevenuto (cfr. ex multis Cass. sez. 2^, 13.11.2003, Caruso, Ced Cass., 227688).
La Corte, dunque, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009