Sentenza 12 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2026, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 9174/2022 Numero sezionale 1128/2026 Numero di raccolta generale 9231/2026 Data pubblicazione 12/04/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott.ssa
LI UB
- Presidente -
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Dott.
OB ON
- Consigliere -
Dott.
MA ELTR
- Rel. Consigliere -
Udienza del 24/3/2026 - UP
R.G.N. 9174/2022
Dott.ssa
NI SS
- Consigliera -
Rep.
Dott.
OL PA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9174/2022 proposto da: AE IE e ND IE, in proprio e in qualità di eredi di BI RO e di IO RO, rappresentati e difesi dall'avv. IU RIZZO, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
contro
IU IO, MA RI RI, NE IO e EN IO, in proprio e in qualità di eredi di IO LI, tutti rappresentati e difesi dall'avv. IU COLAPIETRO, con domicilio digitale ex lege;
nonché
- controricorrenti -
Firmato Da: LI UB Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: MA ELTR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7
Numero registro generale 9174/2022
Numero sezionale 1128/2026
Numero di raccolta generale 9231/2026 Data pubblicazione 12/04/2026
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO SANTUCCI DE MAGISTRIS, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrente -
e
DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. incorporata per fusione in TUA ASSICURAZIONI S.P.A.; CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, COOP. A R.L.; LUCA SACCONE e FELICE SACCONE;
- intimati -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 416/2022, depositata il 2/2/2022.
-
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026 dal Consigliere dott. MA ELTR. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. MICHELE DI MAURO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 2/2/2022, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale proposto dalla IT UR s.p.a. e in parziale riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, dopo aver disatteso l'appello incidentale proposto da FA RO e ND RO, in proprio e in qualità di eredi di BI RO e di IO RO, ha rideterminato (in diminuzione) l'importo della condanna pronunciata a carico degli eredi di IO LI e della IT UR s.p.a., e in favore di FA RO e ND RO, a titolo di risarcimento per i danni subiti da questi ultimi a seguito del decesso del proprio congiunto, IO RO, verificatosi in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del
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quale IO RO si trovava, in qualità di terzo trasportato, in sella al motociclo condotto dal proprietario IO LI (assicurato dalla IT UR s.p.a.) nella specie entrato in collisione con il motoveicolo di proprietà di FE ON, condotto da CA ON ed assicurato per la responsabilità civile dalla UO UN UR s.p.a. (di seguito Cattolica di Assicurazione Cooperativa a r.l.).
aver
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - dopo rilevato l'infondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale, nella parte in cui avevano entrambi posto in questione la correttezza della percentuale di corresponsabilità individuata dal primo giudice a carico di IO RO, terzo trasportato (per aver accettato di viaggiare in stato di ebbrezza alcolica e senza casco) - ha evidenziato l'erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva quantificato l'entità del danno biologico terminale sofferto da IO RO (ed assegnato ai suoi congiunti iure haereditatis), siccome non commisurato all'effettiva durata della vita vissuta da quest'ultimo dal momento del sinistro al momento del decesso, ed ha quindi proceduto a rideterminare tale entità in rapporto all'inabilità temporanea assoluta correlata ai 12 giorni intercorsi dal giorno del sinistro a quello del decesso, sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano e aggiornate all'epoca di adozione della decisione di primo grado, disponendo infine la condanna dei congiunti di IO RO a restituire alla IT UR s.p.a. quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza d'appello, FA RO e ND RO, in proprio e in qualità di eredi di BI RO (padre degli attori) e di IO RO, propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi di impugnazione.
4. PP LI, RI IA AN, NT LI e ZO LI, in proprio e in qualità di eredi di IO LI, da
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un lato, e la IT UR s.p.a., dall'altro, resistono, ciascuno, con un proprio controricorso.
5. UO Unione UR s.p.a. incorporata per fusione in Tua UR s.p.a.; Cattolica di Assicurazione, coop. a r.l.; CA ON e FE ON non hanno svolto difese in questa sede.
6. Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso.
7. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione insufficiente e contraddittoria con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dagli stessi proposto, ritenendone l'irrilevanza in relazione alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, con particolare riguardo al concorso di colpa del terzo trasportato IO RO.
2. Il motivo è infondato.
3. Osserva il Collegio come la corte d'appello abbia espressamente pronunciato il rigetto nel merito dell'appello incidentale, proposto dagli odierni istanti con riguardo al punto concernente il concorso di colpa di IO RO nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio. Al riguardo, la corte territoriale ha espressamente affermato che: <<Entrambe le parti impugnanti con il loro rispettivo primo motivo d'appello principale ed incidentale censuravano la sentenza impugnata, per avere errato il Tribunale, a loro dire, nel dichiarare il concorso di colpa del terzo trasportato, IO RO, nella determinazione causale dell'evento lesivo, di cui era rimasto vittima e da cui ne era scaturita la morte, nella misura percentuale, in ragione del 20% [...]. Tali motivi di doglianza sono
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destituiti di fondamento e vanno rigettati. Infatti, la Corte, coerentemente al convincimento maturato dal primo giudice, e sulla scorta della documentazione in atti, concorda con il Tribunale nel ritenere che la condotta del terzo trasportato avesse influito nella causazione dell'evento lesivo in misura percentuale pari al 20%, evidenziando che sia la società IT UR S.p.A., appellante principale, sia gli eredi di IO RO, appellanti incidentali, al di là della loro contrastante pretesa finalizzata alla declaratoria della maggiore o minore corresponsabilità da porre a carico del terzo trasportato, nei loro scarni rispettivi motivi di censura non offrivano sul punto alcun argomento, che possa indurre il Collegio a ritenere illogica od erronea la decisione di primo grado, perché - in ordine alla dichiarata corresponsabilità di IO RO nella determinazione causale dei danni subiti in ragione della percentuale del 20%-la ratio decidendi della sentenza gravata non veniva specificamente incisa da alcuna specifica doglianza, con conseguente valutazione di inammissibilità, prima ancora che infondatezza di tali motivi di gravame. A ciò si aggiunga, altresì, che lo stato di ebbrezza di IO RO, allegato dalla società assicuratrice appellante principale, al fine di corroborare il proprio assunto difensivo di cui al richiamato primo motivo d'impugnazione, non rileva ai fini del presente thema probandum et decidendum, anche perché il referto del pronto soccorso n. 11296 del giorno 11 settembre 2008 del Presidio Ospedaliero "san Leonardo- di Castellammare di Stabia - evidenzia soltanto in maniera generica che il terzo trasportato al momento del sinistro stradale fosse in stato di etilismo, non essendo stata prodotta alcuna documentazione sanitaria attestante l'effettivo tasso alcolemico presente nel sangue di quest'ultimo e quindi il superamento dei valori normali di riferimento, secondo la normativa vigente in subiecta materia» (cfr. pagg. 15-16 della sentenza d'appello).
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Appare dunque evidente come la corte territoriale abbia ritenuto. infondato (rigettandolo) l'appello incidentale proposto dagli odierni istanti affermando, "sulla scorta della documentazione in atti", di condividere quanto ritenuto dal tribunale in ordine all'incidenza pari al 20% della colpa concorrente del danneggiato. In breve, i giudici d'appello hanno affermato che le prove acquisite al processo conducevano a confermare la correttezza della valutazione del giudice di primo grado circa l'incidenza pari al 20% della colpa concorrente del danneggiato in ordine alla causazione del sinistro. Si tratta di una motivazione di cui appare agevolmente ricostruibile l'iter logico-giuridico, avendo il giudice d'appello ritenuto di pervenire alla decisione impugnata in questa sede sulla base della medesima lettura già attribuita dal primo giudice agli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio. È appena il caso di rilevare come la contestazione dell'eventuale erroneità di tale lettura istruttoria del giudice d'appello non varrebbe più a integrare una confutazione della motivazione sulla base di un vizio di logica interna del discorso giustificativo, quanto piuttosto l'eventuale vizio proprio della motivazione, in ipotesi, per omesso esame di fatti decisivi controversi. In tal senso, l'inammissibilità della censura in esame discenderebbe in ogni caso dall'impossibilità, per i ricorrenti, di misurare l'inidoneità logica della motivazione sulla base del confronto con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo della motivazione contestata, in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 62983001; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833-01). Ad un esito non dissimile condurrebbe l'eventuale interpretazione della censura in esame alla stregua di una contestazione dell'omesso esame di
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un fatto decisivo dedotto con l'appello incidentale (con particolare riguardo alla circostanza dell'effettivo uso del casco da parte del terzo trasportato), trattandosi del riferimento a un fatto storico che la corte d'appello ha in ogni caso considerato ed escluso in modo conforme a quanto operato dal giudice di primo grado e, dunque, in guisa tale da integrare un'ipotesi di doppia decisione conforme di merito, suscettibile di attivare il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. (disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. Là dove, infine, la censura in esame fosse volta a contrastare l'eventuale violazione dell'art. 342 c.p.c. (e, dunque, la censura di inammissibilità dell'appello incidentale), la relativa inammissibilità discenderebbe dall'avvenuta pronuncia, in ogni caso, del rigetto nel merito dell'appello incidentale («Tali motivi di doglianza sono destituiti di fondamento e vanno rigettati [...] La ratio decidendi della sentenza gravata non veniva specificamente incisa da alcuna specifica doglianza, con conseguente valutazione d'inammissibilità, prima ancora che d'infondatezza di tali motivi di gravame» (cfr. pagg. 15-16 della sentenza impugnata), sì che, pur quando non inammissibile, la statuizione di infondatezza dell'appello incidentale vale ad escludere il ricorso di alcun residuo interesse degli odierni ricorrenti alla proposizione della doglianza in esame.
4. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente coperti da giudicato interno i punti della sentenza di primo grado concernenti il calcolo del risarcimento dovuto in favore degli odierni
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ricorrenti, con particolare riferimento alle specifiche poste richiamate in ricorso, non avendo il giudice d'appello considerato che, una volta contestati taluni punti della liquidazione del danno, l'impugnazione sul risarcimento doveva ritenersi tale da devolvere nella sua interezza le singoli voci di questo.
5. Il motivo è inammissibile.
6. Osserva il Collegio come, indipendentemente dall'eventuale qualificazione in termini di giudicato interno' della pronuncia resa dal giudice di primo grado in relazione al calcolo delle specifiche poste risarcitorie non direttamente censurate dagli odierni istanti in appello, rimane pur sempre indiscutibile (e indiscusso in questa sede) il dato della mancata contestazione di tali poste risarcitorie dinanzi al giudice dell'impugnazione di merito, con la conseguente inammissibilità della pretesa di recuperare, in sede di legittimità, una doglianza di merito non specificamente proposta in sede d'appello.
7. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di statuire sul primo motivo dell'appello incidentale proposto dagli odierni istanti (avente ad oggetto la rivendicazione del ricalcolo delle voci di risarcimento del danno) nonché sulla corrispondente domanda riportata al punto 5 delle conclusioni dell'atto d'appello incidentale.
8. Il motivo è infondato.
della
9. Osserva il Collegio come l'infondatezza dell'odierna censura discenda dell'applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni
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decise
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sia
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pure con
od eccezioni siano state esaminate e una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393
-
-01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 -01). Con riguardo alle questioni dedotte in questa sede, peraltro, la corte d'appello non si è neppure limitata a considerarne la sorte in modo implicito, avendole piuttosto poste ad oggetto di un'esplicita decisione, affermando che sulle questioni coinvolte da dette domande fosse caduto il giudicato interno («Orbene, essendo il quantum liquidato iure proprio agli eredi di IO RO a titolo di danno biologico, morale per la perdita del rapporto parentale e patrimoniale per il rimborso delle spese funerarie, così come disposto nei capi b), c) e d) del dispositivo della sentenza impugnata, coperto dal giudicato interno per l'omessa impugnazione su tali punti» cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), con la conseguente insussistente prospettabilità di alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. 10. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo attribuito, in favore di controparte, un bene della vita non richiesto, ossia procedendo a una riduzione dell'importo risarcitorio dovuto in favore degli odierni istanti di entità maggiore rispetto a quello rivendicato dalla IT UR s.p.a.
11. Il motivo è inammissibile.
12. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia avuto cura riproporre in modo esplicito i contenuti del secondo motivo
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impugnazione proposto dalla IT Assicurazione, specificando come <<con il secondo motivo d'impugnazione la società appellante principale lamentava il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, oltre che l'incongruità per eccesso della quantificazione del danno subito e liquidato agli eredi di IO RO, ritenendo che, da un lato, il giudice di prime cure facesse intendere che, nella specie, "non appare neppure concepibile una liquidazione tabellare", dall'altro, contraddicendosi, "facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano", avrebbe commesso un grave errore nel liquidare il danno biologico terminale patito dal de cuius nella misura percentuale del 100%, riconoscendone l'integrale trasmissibilità agli eredi, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la quota trasmissibile in via ereditaria è limitata all'effettivo periodo di permanenza in vita, che nel caso che qui ci occupa è limitato a soli dodici giorni durante i quali il danneggiato non riprese mai conoscenza, essendo rimasto sempre in stato d'incoscienza» (cfr. pag. 14 della sentenza d'appello). Procedendo all'analisi di tale specifica censura, la corte territoriale ne ha riscontrato la fondatezza, rilevando che «nella fattispecie in esame, infatti, il decesso del terzo trasportato IO RO sopraggiungeva dodici giorni dopo il sinistro, durante i quali, come si evince dalla corposa documentazione sanitaria in atti, il danneggiato, entrato immediatamente in coma subito dopo l'incidente stradale, non riprese mai conoscenza, essendo rimasto sempre in stato d'incoscienza, per cui il giudice di prime cure certamente errava nel liquidare il danno biologico terminale patito dal de cuius nella misura percentuale del 100%. (pari ad € 1.000.441,00, ridotto ad € 800.352,80 per la riduzione della percentuale del 20% in considerazione del dichiarato concorso di colpa del danneggiato, sempre in ragione del 20%, nella produzione causale dell'evento lesivo), di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al dì 20 marzo 2013, vigenti alla data della decisione di primo grado, riconoscendone
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l'integrale trasmissibilità agli eredi, contrariamente all'insegnamento del giudice della nomofilachia. dal quale non v'è motivo per discostarsene. [...] Pertanto, nella specie, per tutte le ragioni di cui sopra, l'importo liquidabile per tale danno biologico terminale, patito dal de cuius e trasmissibile iure hereditatis, potrà essere quantificato solo in relazione all'inabilità temporanea assoluta ed al solo tempo di residua effettiva permanenza in vita (dodici giorni), per cui, richiamate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate nell'anno 2013, secondo le quali i valori medi di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (100%) sono compresi nell'ambito della c.d. "forbice" da € 96,00 ad € 144,00, in considerazione dell'aumento personalizzabile fino al 50%, lo stesso viene determinato e liquidato dalla Corte in complessivi € 1.200,00, risultanti dal seguente calcolo aritmetico: € 100,00 x 12 = € 1.200,00» (cfr. pagg. 16-18 della sentenza d'appello). Le argomentazioni del giudice d'appello, dunque, si sono limitate ad accogliere la censura avanzata dalla compagnia assicuratrice nella parte in cui ha rivendicato la liquidabilità, in favore delle controparti, di un importo risarcitorio limitato a quanto dagli stessi comprovato e non già nell'importo erroneamente riconosciuto dal giudice di primo grado. Quand'anche la compagnia assicuratrice appellante avesse in ipotesi prospettato la liquidabilità di un certo importo del risarcimento dovuto alla controparte, eventualmente superiore a quello poi riconosciuto dal giudice d'appello, questo non sarebbe in ogni caso valso a supplire alla mancata dimostrazione, da parte dei danneggiati, di un importo risarcitorio superiore, poiché l'eventuale attribuzione di un importo risarcitorio superiore a quello dimostrato dagli atti di causa avrebbe finito col costituire, in favore dei danneggiati, un'attribuzione patrimoniale del tutto priva di giustificazione causale. In breve, ferma l'entità oggettiva dell'accertato pregiudizio alla persona (12 giorni di inabilità totale), l'eventuale vincolo della
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corrispondente liquidazione a quanto ipoteticamente determinato dalla compagnia assicuratrice convenuta avrebbe inevitabilmente finito con l'assegnare a quest'ultima un'ingiustificata prerogativa di decisione sulla valutazione equitativa imposta dalla legge, in contrasto con l'esclusiva attribuzione di tale potere discrezionale al giudice di merito, al quale solo è rimesso di accertare la misura della fondatezza del credito risarcitorio fatto valere in giudizio dal danneggiato e, dunque, dei relativi fatti costitutivi, senza alcuna pretesa attribuzione di 'beni della vita non richiesti dalla compagnia assicuratrice che a quella domanda risarcitoria ha resistito. 13. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per travisamento delle prove documentali (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale palesemente travisato gli elementi probatori acquisiti al giudizio in contrasto con il contenuto degli atti depositati, con particolare riguardo allo stato di coscienza o meno di IO RO al momento del suo arrivo all'ospedale San Leonardo.
14. Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre nel solo caso di una 'svista' concernente il fatto probatorio in sé, e non già nella verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (cfr. Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/3/2024 (Rv. 670391 - 01), sì che deve ritenersi inammissibile il motivo d'impugnazione proposto in sede di legittimità attraverso il quale la parte sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr., da ultimo,
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Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23/4/2024 Rv. 670888 - 01; Sez. U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 -01). Ne deriva che la censura in esame, lungi dal prospettare un effettivo e rilevante travisamento della prova, si risolve in una soggettiva rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità. 15. Con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 32 Cost., degli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., nonché dell'art 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di liquidare in favore degli odierni istanti, oltre al danno per la perdita della vita, il danno morale catastrofale subito dalla vittima, avendo quest'ultima concretamente sofferto in condizioni di piena lucidità la propria agonia prima del decesso. 16. Il motivo è inammissibile. 17. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato come gli odierni istanti avessero devoluto in appello le proprie censure critiche avverso la sentenza di primo grado unicamente in relazione al tema del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, senza dunque contestare alcunché quanto alla liquidazione del risarcimento del danno dovuto dalla controparte. In ogni caso, il giudice d'appello ha espressamente evidenziato come: <<il decesso del terzo trasportato IO RO sopraggiungeva dodici giorni dopo il sinistro, durante i quali, come si evince dalla corposa documentazione sanitaria in atti, il danneggiato, entrato immediatamente in coma subito dopo l'incidente stradale, non riprese mai conoscenza, essendo rimasto sempre in stato d'incoscienza» (cfr. pag. 16 della sentenza d'appello). Ciò posto, la censura in esame, nella misura in cui invoca (peraltro, per la prima volta in sede di legittimità) l'accertamento di una diversa configurazione dei fatti di causa (la condizione di lucida agonia di IO
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RO immediatamente dopo l'incidente stradale e fino al decesso), si risolve, in ogni caso, nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità, sopravanzando di gran lunga i limiti entro i quali è consentita la censura del vizio di violazione di legge in questa sede proposto. Là dove, nondimeno, volesse interpretarsi la censura in esame (peraltro, del tutto equivoca sul punto) anche come critica volta a contestare il mancato riconoscimento del danno da perdita della vita, detta doglianza si rivelerebbe radicalmente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. per l'evidente contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985-01 e successive conformi). 18. Con il settimo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 101 c.p.c. nonché dell'art. 6 Cedu (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale affermato, nella parte relativa all'esposizione dello svolgimento del processo, l'avvenuto deposito delle memorie di replica "a cura della sola parte appellante", senza avvedersi dell'avvenuto deposito delle note di replica ad opera della parte appellata/appellante incidentale (ossia degli odierni istanti), nonché dell'avvocato Federico RI CO costituito in appello, e non già dalla parte appellante principale, in tal modo incorrendo nella violazione del diritto alla difesa stabilito dall'art.
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101 c.p.c., incorrendo inoltre nel vizio consistito nell'ammettere al giudizio di appello la Cattolica UR coop a r.l. senza la preventiva estromissione della UO Unione UR s.p.a.
19. Il motivo è inammissibile.
20. Osserva il Collegio ferma l'inammissibilità di ogni questione concernente la legittimità della partecipazione al giudizio d'appello della Cattolica UR coop. a r.l., con о senza la preventiva estromissione della UO UR S.p.A. (questione, quest'ultima, non posta ad oggetto di alcuna preventiva contestazione in sede d'appello e neppure formalmente censurata sul piano argomentativo in questa sede) come debba ritenersi inammissibile anche la questione di rito concernente l'affermazione secondo cui "la sola parte appellante" (senza ulteriori specificazioni in ordine al relativo carattere di appellante principale o incidentale) avrebbe depositato memorie di replica.
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In breve, pur quando intesa l'espressione 'parte appellante' utilizzata dalla corte d'appello come inequivocabilmente riferita alla sola parte appellante principale (e non alla parte appellante incidentale), rimane il fatto storico che gli odierni istanti ebbero certamente modo di depositare la propria memoria di replica e nulla induce a ritenere che i giudici non ne abbiano tenuto conto. Da qui l'inammissibilità della censura, non solo perché intesa a contestare l'eventuale ricorso di un mero errore materiale, ma anche perché, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare (come propriamente accaduto nel caso di specie) anche le ragioni per le quali l'erronea
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applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Sez. 2, Ordinanza n. 31611 del 04/12/2025, Rv. 676474-01). 21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso. 22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 23. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivi euro 9.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 marzo 2026.
Il Consigliere est. Marco Dell'Utri
Il Presidente Lina Rubino
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