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Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2023, n. 45354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45354 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL SQ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del TRIB. LIBEERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 45354 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 03/02/2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in data 21/11/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA UL, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo 1) e 110, 629, 628 comma 3 n. 3, 416 bis.1 cod. pen. (capo 23). 1.1. Al ricorrente, con riferimento al reato associativo, è contestato di aver fatto parte della alla quale forniva un costante contributo, eseguendo puntualmente tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio;
in particolare, si occupava, prima del suo arresto avvenuto a Genova il 17/06/2015, della riscossione dei proventi delle estorsioni poste in essere in contrada Romano;
più in generale, si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. 1.2. Quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 23) è contestato al UL di aver preteso da NC SA, allorquando questi ebbe ad acquistare un terreno agricolo ricadente in contrada Romano, a Rosarno, territorio il cui controllo spettava in parte alla cosca CC, la somma di C 15.000 a titolo di guardanìa 1.3. Il Tribunale cautelare, premessa l'attuale operatività della cosca CC, ed in particolare della cellula capeggiata, dal carcere, da UM CC cl. 83 tramite il determinante apporto fiduciario del cognato RA EN AI, e richiamate sul punto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC NE, EP AC, EP NT, nonché di Facchinetl:i, PI e RU, ha argomentato in ordine alla gravità indiziaria relativa all'episodio estorsivo contestato al capo 23), desunto dal contenuto, inequivoco, di alcuni colloqui intercettati, intercorsi nel 2019 tra RA EN AI e NI RA. Dall'esame delle conversazioni captate era stato possibile collocare temporalmente la condotta estorsiva posta in essere dal UL in epoca antecedente il suo arresto, avvenuto il 17/06/2015, e precisamente <5 o 6 anni> prima rispetto alle conversazioni intercettate. Il Tribunale riteneva altresì integrata l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. sotto il duplice profilo del e dell'agevolazione della cosca di riferimento, in quanto attività strumentale a garantire gli introiti all'organizzazione criminosa in questione. 1.4. Quanto alla condotta partecipativa contestata al capo 1), è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di NC NE, EP AC e RT RU, nonché dell'analisi di alcuni dialoghi intercettati, da cui era emerso 2 che, prima del suo arresto, l'odierno indagato era stato incaricato di occuparsi della raccolta delle estorsioni. 1.5. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria per la doppia presunzione prevista dalla legge, osservando come la condizione custodiale permanente di RU a far data dal 2015 non fosse elemento sufficiente a ritenere superata la presunzione in esame. 2. Ricorre per cassazione UA UL, a mezzo del difensore avv. NI HI, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnai:a, articolando i seguenti motivi dì ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 292, e 546 cod. proc. pen., relativamente al capo 23) dell'imputazione. Il ricorrente si duole in particolare del fatto che il Tribunale reggino non abbia dato risposta alle specifiche censure avanzate in sede di riesame attinenti l'assenza di motivazione nel provvedimento genetico relativamente: all'ingiustizia della pretesa del RU, alla violenza o minaccia esercitata dal ricorrente nei confronti della persona offesa;
alla specificazione dell'epoca in cui si collocava il fatto contestato. Nessuna risposta era stata inoltre data alla contestazione circa l'individuazione del RU nel soggetto che nelle intercettazioni viene appellato come. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 41E, bis. 1 cod. pen. Il ricorrente si duole della motivazione tautologica resa dal Tribunale del Riesame in punto sussistenza del metodo mafioso, in quanto la ricorrenza della citata aggravante viene riscontrata dall'aver conseguito un ingiusto profitto, che tuttavia costituisce elemento costitutivo del reato e non certo circostanza: invero, osserva il ricorrente, non si rinviene alcuna esplicazione di come si sia estrinsecato il metodo mafioso, anche in considerazione del fatto che la persona offesa non è mai stata sentita dagli inquirenti. Quanto all'aggravante dell'agevolazione OS, il ricorrente denuncia la profonda contraddizione del provvedimento dal momento che negli stessi due colloqui utilizzati per ricostruire il fatto, taluni componenti il sodalizio lamentassero un comportamento non corretto dell'odierno ricorrente;
ancora sul punto la difesa denuncia la mancanza di motivazione circa la consapevolezza in capo al RU della deliberazione volitiva di apportare un vantaggio alla compagine associativa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo con riguardo all'art. 416 bis cod. pen. Osserva il ricorrente come, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Unite c.d. Mannino bis, la motivazione dell'ordinanza del riesame avrebbe dovuto declinare la condotta di partecipazione dell'indagato in senso dinamico, concreto e riconoscibile, e 3 non rifugiandosi nella mera descrizione di un ruolo, di percettore di estorsione in relazione a fatti per lo più sconosciuti. La condotta partecipativa viene infatti desunta da un lato dalle generiche dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, dall'altro dal contenuto di due conversazioni intercettate nel 2019 e nel 2020, nonché in un SMS del 2019: in definitiva, osserva ricorrente come il ruolo del RU si risolva nella sola condotta estorsiva di cui al capo 23), certamente inidonea a dimostrare una stabile messa a disposizione dell'indagato nell'interesse della consorteria. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Stefano Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato una memoria con la quale e insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.1. Va, invero, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. :11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo 4 determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). VA sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelarí personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 1.92, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez.1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame. 5 3. Più nello specifico, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la gravità indiziaria con riferimento al capo 23) è manifestamente infondato;
la censura mossa all'ordinanza impugnata di non avere dato risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata con il gravame, circa l'identificazione di nel RU, è manifestamente infondata. Basti sul punto considerare come il Tribunale del Riesame abbia trascritto in seno al provvedimento stralci di conversazioni (la prima del 22/1212019, riportata a pag. 14, e la seconda del 30/12/2019, riportata alle pagg. 15 e 1.6 dell'impugnata ordinanza), nel corso delle quali l'indagato viene chiamato per cognome;
in un'altrra conversazione del 28/12/2019, AI e RA„ riferendosi a cercano di collocare temporalmente la condotta estorsiva di quest'ultimo, e per fare ciò fanno riferimento proprio alla data dell'arresto del RU. Le censure sulla mancata audizione in indagini della persona offesa e sulla asserita assenza di violenza e minaccia nel comportamento ascritto al RU sono generiche, aspecifiche e reiterative: correttamente il Tribunale ha argomentato circa l'irrilevanza della mancata assunzione delle dichiarazioni da parte della persona offesa, in quanto nel corso delle conversazioni intercettate più volte venivano riportate de relato le dichiarazioni effettuate dal SA ai vari sodali, ed ancora essendo stato accertato che la medesima persona offesa aveva chiesto l'intercessione di un parente per raggiungere un accordo in merito alle richies,te estorsive della cosca. Quanto alla violenza o minaccia, osservava il Tribunale come, essendo noto al SA, come accertato nelle indagini, che i terreni dallo stesso acquistati ricadevano in zona da tempo risalente appannaggio delle pretese estorsive della famiglia CC, non era stato necessario da parte dell'indagato il ricorso a forme di violenza o minaccia esplicite , essendo il suo operato giustificato dall'appartenenza al sodalizio mafioso. 4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si confronta integralmente con gli elementi indiziari valorizzati nell'ordinanza per affermare l'esistenza della finalità di agevolare la cosca CC e la condivisione di tale scopo da parte dello stesso RU. A tale proposito i giudici di merito hanno evidenziato come la condotta estorsiva posta in essere fosse strumentale a garantire gli introiti all'associazione criminosa, così agevolandola. Si tratta di una spiegazione lineare, priva di vizi manifesti in punto di motivazione e rispetto alla quale la censura articolata in ricorso appare meramente confutativa e tesa a sollecitare una nuova valutazione di merito, preclusa in questa sede di legittimità. 4.1. Quanto all'utilizzo del metodo mafioso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte per cui <nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo un 6 4.1. quanto all'utilizzo mafioso, il tribunale ha fatto corretta applicazione principio diritto enunciato da questa corte per cui - Sez. 2, Sentenza n. 26002 del 24/05/2018 Cc. (dep. 07/06/2018) Rv. 272884 - 01. Ancor più recentemente è stato, sul punto affermato che <e' configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenza o minaccia> - lSez. 3 - , Sentenza n. 44298 del 18/06/2019 Cc. (dep. 30/10/2019) Rv. 277182 - 01. Deve dunque concludersi che la valutazione di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. risulta coerente con il dato normativo e con la sua esegesi di legittimità. 5. Il motivo con il quale si contesta la partecipazione del RU al sodalizio mafioso di cui al capo 1), è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5.1. Va rammentato che l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza all'organizzazione, quando attraverso le modalità esecutive possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensìtà dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un singolo episodio dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente„ consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. linvero, come si è osservato in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge - è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa confonme al piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione OS (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone e altro, Rv. 2602:11). 7 5.2. Nel caso di specie l'ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e non manifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di UA RU. 5.3. Il Tribunale ha innanzitutto richiamato le dichiarazioni rese dai collaboranti NC NE, EP AC, e RO RU, che concordemente indicavano l'indagato come affiliato al clan CC, legato al ramo dei Testazza;
il Tribunale osservava poi come l'intraneità del RU, con il ruolo di collettore dei proventi delle estorsioni nei terreni ricadenti nel territorio sottoposto a controllo dei CC, avesse trovato riscontro nell'esito delle intercettazioni, riportate a pag. 19, oltre che nell'acclarato coinvolgimento dell'indagato nel delitto contestato al capo 23, di cui sopra si è detto. Trattasi, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, di un ruolo concreto, effettivo e dinamico. E' evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali l'ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati (e peccando, quindi, anche di aspecificità). 6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 14/07/2023 Il Presidente
sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 45354 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 03/02/2023 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in data 21/11/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA UL, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. (capo 1) e 110, 629, 628 comma 3 n. 3, 416 bis.1 cod. pen. (capo 23). 1.1. Al ricorrente, con riferimento al reato associativo, è contestato di aver fatto parte della
in particolare, si occupava, prima del suo arresto avvenuto a Genova il 17/06/2015, della riscossione dei proventi delle estorsioni poste in essere in contrada Romano;
più in generale, si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. 1.2. Quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 23) è contestato al UL di aver preteso da NC SA, allorquando questi ebbe ad acquistare un terreno agricolo ricadente in contrada Romano, a Rosarno, territorio il cui controllo spettava in parte alla cosca CC, la somma di C 15.000 a titolo di guardanìa 1.3. Il Tribunale cautelare, premessa l'attuale operatività della cosca CC, ed in particolare della cellula capeggiata, dal carcere, da UM CC cl. 83 tramite il determinante apporto fiduciario del cognato RA EN AI, e richiamate sul punto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NC NE, EP AC, EP NT, nonché di Facchinetl:i, PI e RU, ha argomentato in ordine alla gravità indiziaria relativa all'episodio estorsivo contestato al capo 23), desunto dal contenuto, inequivoco, di alcuni colloqui intercettati, intercorsi nel 2019 tra RA EN AI e NI RA. Dall'esame delle conversazioni captate era stato possibile collocare temporalmente la condotta estorsiva posta in essere dal UL in epoca antecedente il suo arresto, avvenuto il 17/06/2015, e precisamente <5 o 6 anni> prima rispetto alle conversazioni intercettate. Il Tribunale riteneva altresì integrata l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. sotto il duplice profilo del
alla specificazione dell'epoca in cui si collocava il fatto contestato. Nessuna risposta era stata inoltre data alla contestazione circa l'individuazione del RU nel soggetto che nelle intercettazioni viene appellato come
ancora sul punto la difesa denuncia la mancanza di motivazione circa la consapevolezza in capo al RU della deliberazione volitiva di apportare un vantaggio alla compagine associativa. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio argomentativo con riguardo all'art. 416 bis cod. pen. Osserva il ricorrente come, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Unite c.d. Mannino bis, la motivazione dell'ordinanza del riesame avrebbe dovuto declinare la condotta di partecipazione dell'indagato in senso dinamico, concreto e riconoscibile, e 3 non rifugiandosi nella mera descrizione di un ruolo, di percettore di estorsione in relazione a fatti per lo più sconosciuti. La condotta partecipativa viene infatti desunta da un lato dalle generiche dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, dall'altro dal contenuto di due conversazioni intercettate nel 2019 e nel 2020, nonché in un SMS del 2019: in definitiva, osserva ricorrente come il ruolo del RU si risolva nella sola condotta estorsiva di cui al capo 23), certamente inidonea a dimostrare una stabile messa a disposizione dell'indagato nell'interesse della consorteria. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Stefano Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato una memoria con la quale e insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.1. Va, invero, premesso, che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. :11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, questa Corte è quindi priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo 4 determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). VA sul punto richiamare anche il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelarí personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito». In termini generali, deve anche ribadirsi che ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 1.92, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27498 del 23/5/2019, Puca, Rv. 276704; Sez.1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172). 2. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la difesa reitera i motivi di riesame, contestando genericamente le argomentazioni addotte dal provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del gravame. 5 3. Più nello specifico, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la gravità indiziaria con riferimento al capo 23) è manifestamente infondato;
la censura mossa all'ordinanza impugnata di non avere dato risposta alla richiesta di chiarimenti, avanzata con il gravame, circa l'identificazione di
in un'altrra conversazione del 28/12/2019, AI e RA„ riferendosi a
il Tribunale osservava poi come l'intraneità del RU, con il ruolo di collettore dei proventi delle estorsioni nei terreni ricadenti nel territorio sottoposto a controllo dei CC, avesse trovato riscontro nell'esito delle intercettazioni, riportate a pag. 19, oltre che nell'acclarato coinvolgimento dell'indagato nel delitto contestato al capo 23, di cui sopra si è detto. Trattasi, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, di un ruolo concreto, effettivo e dinamico. E' evidente come, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente inviti ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede, riproponendo peraltro argomenti con i quali l'ordinanza impugnata risulta essersi già confrontata in termini non manifestamente illogici, come quelli sopra riportati (e peccando, quindi, anche di aspecificità). 6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 14/07/2023 Il Presidente