Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale.
Commentario • 1
- 1. I BOSCHI URBANI E LA TUTELA PAESAGGISTICA E FORESTALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2006, n. 17060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17060 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 347
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 618/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RC, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Savona, emessa il 14/10/2005;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Caudullo Raffaele, difensore di ufficio del ricorrente, NA RC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Savona, con ordinanza emessa il 14/10/05 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di NA RC avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Savona il 24/08/05 ed avente per oggetto manufatti edilizi, ubicati in Savona, via V. Valcada;
il tutto in riferimento agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e c) - respingeva il gravame con conseguente conferma del citato decreto di sequestro preventivo. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). I particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie si trattava di opera legittimamente assentita, realizzata in zona boschiva, in conformità alle disposizioni del P.R.G., come modificato a seguito di variante approvata con delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 21/03/06, ha chiesto l'inammissibiltà pel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va precisato che, trattandosi di misura cautelare reale, il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge.
Così circoscritto il thema decidendum, si rileva che il Tribunale del Riesame di Savona, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato congruamente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare - allo stato delle indagini e della investigazione finora svolta dal PM - risulta che erano in corso di realizzazione manufatti ubicati in Savona, Via Valcada (mappe 47, 49, 50 F, 67); ossia in area boscata, costituita da bosco fitto già percorso da incendio.
Trattasi di opere illegittime poiché realizzate in zona non edificabile, ai sensi sia dell'art. 18 del relativo P.R.G., sia della L. n. 353 del 2000, art. 10 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g). Consegue che le autorizzazioni ambientali rilasciate a favore dell'interessato NA RC, sono da considerarsi illegittime. Sussiste, pertanto, nella fattispecie il fumus commissi delicti degli ipotizzati reati di cui all'art. 44 lett. a e c) D.P.R. n. 380 del 2001. Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono errate. In particolare va disatteso l'assunto principale difensivo, secondo cui - ai sensi della modifica dell'art. 18 P.R.G., approvata con delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02 - nella zona in questione era consentita la costruzione di nuovi edifici, trattandosi di aree non identificate come bosco fitto o come bosco rado della Carta Tecnica Regionale 1993.
Al riguardo va evidenziato che l'art. 18 del P.R.G. prevede il divieto di realizzare nuovi edifici in zona costituente aree boscate, ossia con presenza di bosco ad alto fusto o bosco rado. Il riferimento alla Carta Tecnica Regionale 1993 - di cui alla modifica dell'art. 18, ai sensi della delibera consiliare n. 36 dell'08/04/02 - ha rilevanza giuridica ai soli fini di atto ricogntivo, ma non costitutivo. In altri termini, la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fasto o di bosco rado (come accertato dai rilievi del competente Corpo Forestale di Stato in data 20/05/05), non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata come tale nella Carta Tecnica Regionale, edizione 1993.
Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussisteva anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui al L. n. 353 del 2000, art. 10 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da NA RC, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006