Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato, è più ampia di quella di corpo di reato definita dall'art.254 comma 2 cod. proc. pen., in quanto non solo include in sè i beni costituenti corpo di reato ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest'ultimo. Nulla esclude, quindi, che i locali in cui vengono svolte attività criminose (nella specie: attività di intermediazione finanziaria senza abilitazione) possano ritenersi pertinenti a reato. Tuttavia, la pertinenza della cosa al reato va collegata - al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene - alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell' indagato comporti il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. Si tratta comunque di una valutazione di merito che, se congruamente motivata in riferimento alla specifica stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita ed alla possibilità che quest'ultima venga reiterata, si sottrae al sindacato di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/1998, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. V. PALMISANO Presidente del 18/03/98
1. Dott. F. MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " N. CICCHETTI Consigliere N.1671
3. " M. ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " V. RAGONESI Consigliere N.2234/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CR EL nato a [...] il [...] avverso L'ordinanza del Tribunale di Pescara datata 4.12.97 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. V. Ragonesi udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per inammissibilità.
Motivi della decisione
Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara rigettava, con ordinanza del 27.10.97, la richiesta del Pubblico Ministero di sequestro preventivo degli immobili del Fincredit Italiano all'interno dei quali, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato CR EL avrebbe esercitato l'attività di intermediazione finanziaria senza esserne abilitato. Il Pubblico Ministero proponeva appello avverso la citata ordinanza ed il Tribunale di Pescara, in accoglimento della impugnazione, concedeva il sequestro preventivo degli immobili di cui sopra. Con l'unico motivo di ricorso il CR deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p.. Sostiene infatti, che i locali di cui è stato disposto il sequestro non possono considerarsi cose pertinenti a reato in quanto mera sede di una attività che si assume illegittimamente svolta. A quest'ultimo proposito, inoltre, il ricorrente deduce l'insussistenza del "fumus" in quanto egli svolgerebbe in realtà attività di consulenza finanziaria per la quale sarebbe regolarmente iscritto alla CC.II.AA. di Pescara.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, la nozione di cose pertinenti al reato, lasciata dal legislatore all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è più ampia di quella di corpo di reato definita dall'art. 253 comma 2 c.p.p. in quanto non solo include in se i beni costituenti corpo di reato ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (Cass. 1236/95). Pertanto, poiché l'art.253 c.p.p. definisce corpo di reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" la nozione di cose pertinenti al reato in sede di sequestro preventivo, oltre a comprendere le predette cose, riguarda anche quelle mobili od immobili che, anche in via indiretta, sono collegate in vario modo al reato. (Cass. 490/96; 2248/96). Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest'ultimo. Nulla esclude, quindi, che i locali in cui vengono svolte attività criminose possano ritenersi pertinenti a reato (vedesi Cass. 453/93;
2099/93; 1510/94; 701/97).
In ogni caso, la pertinenza della cosa al reato va collegata - al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene - alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell'indagato comporti il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. Si tratta, come è evidente, di una valutazione di merito che, se congruamente motivata in riferimento alla specifica-stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita ed alla possibilità che quest'ultima venga reiterata, si sottrae al sindacato di questa Corte (Cass. 2734/95). È quanto ricorre nel caso di specie in cui il Tribunale di Pescara ha esaurientemente motivato circa la pertinenza dei locali al reato in quanto negli stessi veniva svolta l'attività abusiva di intermediazione finanziaria nonché in ordine al pericolo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato poiché nei locali stessi si sarebbe potuto continuare lo svolgimento dell'attività criminosa.
Circa la dedotta insussistenza del "fumus" relativo al reato, la censura è stata prospettata esclusivamente sotto un profilo di fatto del difetto di motivazione per cui si sottrae alla valutazione di questa Corte.
Il ricorso va, quindi, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998