Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 991
CASS
Sentenza 19 marzo 1998

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La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, occorrendo verificare nel singolo caso concreto il grado di specificità dei motivi, dimodoché dovranno considerarsi inammissibili quei mezzi di gravame che presuppongono l'avvenuto deposito della sentenza e quindi la conoscenza della motivazione, mentre i motivi dovranno considerarsi ammissibili se le censure si riferiscano ad aspetti della decisione emergenti dal solo dispositivo letto in udienza (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame concernente esclusivamente questioni di fatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 991
    Data del deposito : 19 marzo 1998

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