Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 1
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, occorrendo verificare nel singolo caso concreto il grado di specificità dei motivi, dimodoché dovranno considerarsi inammissibili quei mezzi di gravame che presuppongono l'avvenuto deposito della sentenza e quindi la conoscenza della motivazione, mentre i motivi dovranno considerarsi ammissibili se le censure si riferiscano ad aspetti della decisione emergenti dal solo dispositivo letto in udienza (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame concernente esclusivamente questioni di fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/1998, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del l9/3/l998
1. Dott. Luciano DERIU Consigliere SENTENZA
2. " Francesco TRIFONE " N. 99l
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio DI AMATO " N. 32724/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA SI, nato a [...] il 1/3/l976 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 4/4/1997 con la quale veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto da MB LE avverso la sentenza del GIP c/o il Tribunale di Roma del 27/11/l996;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F.SERPICO;
Letta la requisitoria del PG presso questa Corte che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso per essere i motivi addotti non specifici e manifestamente infondati;
O S S E R V A
Con ordinanza del 4/4/1997,la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art 581 cpp., l'appello proposto avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma in data 27/11/1996, per essere stato il gravame proposto prima del deposito della motivazione, della sentenza impugnata.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il CA e, a mezzo del suo difensore, ha dedotto sostanzialmente a motivi del gravame:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non potendosi dichiarare inammissibile un gravame inequivocamente proposto avverso una sentenza ben precisata, ancorché la motivazione di questa non sia stata ancora depositata al momento della proposizione dell'appello, venendosi, in caso contrario, a privare illegittimamente l'imputato del diritto, di impugnazione della decisione nei suoi confronti, il che, in ogni caso ed a prescindere da una non conforme giurisprudenza di legittimità, deve essere evitato;
2) mancanza e manifesta illogicità e della motivazione stante l'assenza di pur sintetica e esplicazione motivazionale delle ragioni della decisione con richiamo, peraltro, ad indirizzo giurisprudenziale in contrasto con la decisione in definitiva adottata dai giudici di Appello.
Ciò posto, va ribadito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione di inammissibilità dell'impugnazione stessa dal comibinato disposto degli artt.581 lett. c) e 591 co. I^ lett. c) cpp., implica, per la parte impugnante l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto del gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali ritiene ingiusta o "contra legem" la decisione.
All'uopo vanno evidenziati, in modo preciso e complemento, anche se sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto (questi ultimi in via esclusiva per il ricorso per cassazione) che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravame l'esercizio del potere di individuazione e verifica dei rilievi avanzati e di esercitare il proprio sindacato sul provvedimento impugnato.
Ne consegue che i motivi d'impugnazione, con i quali si denuncia un preteso difetto di motivazione in generale (e quindi anche attinente la qualificazione giuridica del fatto per la sua sussistenza ed attribuibilità all'imputato) presuppongono la conoscenza e, pertanto, l'avvenuto deposito della motivazione della sentenza impugnata, non potendosi dedurre vizi attinenti la motivazione se non si conoscono le ragioni da questa dedotte a supporto della decisione (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 25/1/1993 n. 626, P.G./De Micheli). Tale principio, tuttavia, non vige sempre, occorrendo l'esame dei motivi enunciati con il gravame, proposto prima dell'avvenuto deposito della sentenza impugnata.
Se, infatti, con tali motivi sono state esposte critiche che, potendo adattarsi all'impugnativa di qualunque sentenza (ad es. "insussistenza del reato per difetto degli elementi costitutivi di esso"), difettano del requisito della specificità non avendo concreto e preciso riferimento con la motivazione della sentenza, ovvero con parte determinata di essa, il gravame va dichiarato inammissibile ex art. 591 co. I^ lett. c) per inosservanza dell'art.581 lett. c) cpp.
Se, al contrario, la censura si riferisce ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, mediante la cui lettura in udienza la sentenza è pubblicata (ad es. censura sul punto della decisione assunta con denegato accoglimento di eccezioni preliminari proposte dall'imputato ed oggetto di ordinanza emessa nel dibattimento, impugnabile ex art.586 cpp.), il gravame è ammissibile, avendo le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, a sostegno della richiesta, il carattere di specificità per il preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato. In ossequio alla distinzione tra le due ipotesi innanzi cennate, va ribadito l'indirizzo di questa Corte (Cfr. Cass. pen. sez.VI 12/6/96, n. 2400, Folliero), secondo cui la presentazione del gravame prima del deposito della sentenza, non è causa di inammissibilità "de plano" ex art.581 lett. c) cpp., occorrendo, invece, l'esame del caso concreto per la verifica del requisito formale della specificità dei motivi, indipendentemente dalla conoscenza della motivazione della decisione impugnata. In tali sensi va correttamente intesa e richiamata la giurisprudenza di questo Supremo Collegio sul punto. Nella specie l'impugnata ordinanza ha correttamente emesso la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal CA avverso la sentenza del GIP c/o il Tribunale di Roma del 27/11/96 per carenza del requisito di specificità dei motivi addotti, in violazione dell'art. 581 lett. c) cpp.. Invero i motivi di appello attengono soltanto questioni in fatto (cfr. foll. 67-68) sicché, in ossequio ai principi innanzi illustrati, corretta è la dichiarazione di inammissibilità fatta dai giudici della Corte di Appello di Roma. Quanto al motivo di ricorso sub 2), trattasi di censura che resta assorbita dall'inequivoco e risolutivo riferimento motivazionale operato nell'ordinanza impugnata, con l'esplicito richiamo alla ragione di diritto supportante tale decisione.
Il ricorso proposto dal CA va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. UNMILIONE= in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in detta misura, in ragione dei motivi addotti.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese processuali e della somma di lire unmilione= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998