Sentenza 18 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
01'00 664 / 0 Aula B REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COPIE Richiesta copia stu o LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEZIONE LAVORO per diritti L. 3000 18 GEN. 2001. IL CANCELLIEREComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 1869/98 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron. 1311 CANCELLERIA Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 11 ottobre 2000 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LO PR RD, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Faro e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma al viale Giulio Cesare n. 95 (presso lo studio dell'avv. Pancrazio Cutellè), giusta procura speciale a margine del "ricorso”; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Rilasciata copia legale contro per diritti L.ザ al Sig. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 22 FEB 2001 persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli IL CANCELLIERE 4186 avv.ti Giorgio Starnoni e Mario Passaro ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in atti - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento-Sezione Lavoro n. 10/97 del 9 gennaio 1996/14 gennaio 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2245/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al ET di Agrigento-Giudice del Lavoro la sig.ra LE Lo RE esponeva: a) di avere espletato attività lavorativa di bracciante agricola e, avendo contratto una rilevante infermità invalidante, di avere presentato all'I.N.P.S. una domanda intesa ad ottenere la pensione di invalidità o, gradatamente, l'assegno triennale di invalidità ex artt. 2 e 1 della legge n. 222/1984; b) di avere avuto respinta tale domanda a seguito di provvedimento dell'Istituto sicuramente errato in quanto il suo stato di malattia le aveva ridotto - entro i limiti sanciti dalla legge - la capacità lavorativa. La Lo RE - convenuto in giudizio l'I.N.P.S. - richiedeva, quindi, che il ET le volesse riconoscere quanto dinanzi negatole stragiudizialmente. 2 Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. contestando integralmente la domanda attorea e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito ET-Giudice del Lavoro - dopo avere disposto e fatta espletare consulenza tecnica (conclusasi con parere negativo del c.t.u. circa la sussistenza in capo alla ricorrente di patologie invalidanti tali da ridurre la sua capacità al lavoro a meno di un terzo) - rigettava il ricorso e - a seguito di appello proposto dalla Lo RE - il Tribunale di Agrigento, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, dopo avere dis- posto il rinnovo della consulenza tecnica (che si pronunziava in senso conforme alla “prima” consulenza), rigettava la cennata impugnativa. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che il c.t.u., considerato il limitato significato medico-legale delle patologie accertate a carico dell'appellante ed il tipo di lavoro da essa svolto, ha concluso escludendo in definitiva la sussistenza del requisito medico-legale>> e che le suddette osservazioni (non contraddette da documentazione sanitaria di parte idonea a dimostrarne l'erroneità) appaiono pienamente condivisibili in quanto suffragate da idonei accertamenti (radiografia del torace e del rachide, elettrocardiogramma e visita ginecologica) e da logiche argomentazioni>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre LE Lo RE formulando a sostegno un unico motivo di annullamento. 3 L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio depositando rituale procura. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con l'unico motivo di impugnativa la ricorrente - denunziando vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - addebita al Tribunale di Agrigento di avere erroneamente condiviso, sic et simpliciter, le conclusioni del c.t.u., senza il necessario vaglio critico dell'operato dell'ausiliare del giudice per rendere una adeguata motivazione>>. II Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico "di secondo grado" (conformi a quelle del consulente tecnico nominato nel ч е з в giudizio "di primo grado") ha esposto compiutamente ed efficacemente, anche se in modo sintetico - le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u. in ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierna ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, postochè la decisione di rinnovare la' consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre la formale trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 334/1998); c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia 8 8 riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, 5 controllarne l'attendibilità concludenza e scegliere tra le stesse, 300 quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto della pensione di invalidità ovvero all'assegno di invalidità ex legge n. 22/1984. III " Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 11 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente English I waull бы. Пайти caturion 6 % Shillia IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 18 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA де T