Sentenza 14 giugno 2002
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- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/10/2006 n° 22216Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8511 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Holl 1 3 O I 1 V A I . T N E A REPUBBLICA ITALIANA Oggetto N R LA CORTE S0 85 11/0 2 6 T 8 O Immigrazione. I - S I 4 Z - Minorenne straniero N A 6 I R 2 IN NOME DEL PO CITALIANO M presente in Italia. T . M S R I Autorizzazione A . P G all'ingresso o alla . O E D T R I CASSAZIONE permanenza del T L A A familiare, in deroga alla E : D D normativa generale. A I I E R S T SEZIONE PRIMA CIVILE E N N T E E A S S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Losavio Presidente R.G.N.26168/01 Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. .23524 Consigliere Cron. Felicetti Dott. Francesco 1757 Consigliere Rep. Dott. Aldo Ceccherini Ud. 05/04/02 Dott. Onofrio Fittipaldi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio S E N TENZA dal Sig. Sole per diritti € ماsul ricorso proposto da: il 2002 EC GI e EC MO, elettivamente domiciliati in IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Roma, viale Angelico, n.57, presso l'avvocato Manfredi Richiesta copia studio Azzarita, che li rappresenta e difende giusta procura dal Sig. per diritti € 3.10 speciale in calce al ricorso il1461U 2002 CANCELLIERE ricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio Τι dal Sig. Procura Generale della Repubblica presso la Corte per diritti € 36 d'Appello di Ancona;
Procura della Repubblica presso il 14 GIU 2002 IL CANCELLIERE Tribunale per i minorenni di Ancona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimate Richiesta copia studio avversO il decreto n. 25/2001 R.G.A.D. della Corte dal Sig. نانا per diritti € 3.1 d'Appello di Ancona depositato il 25.6.2001. 14.GIU.2002 IL CANCELLIERE750 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/04/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n.285/01, in data 22.2.2001, il tribunale per i minorenni di Ancona, accogliendo il ricorso proposto da EC GI e EC MO, genitori dei minorenni EC LD e AR, tutti di nazionalità straniera extra-comunitaria, li autorizzò, in deroga alle disposizioni generali delle leggi sull'immigrazio- ne, а rimanere nel territorio nazionale per sei mesi, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, D.Lgs. 25.7.1998, n.286, per gravi motivi, consistenti nell'adempimento dell'obbligo scolastico del figlio nato il [...]. Su reclamo proposto dal procuratore della Repubblica presso il suddetto tribunale, la corte d'appello di Ancona, con decreto depositato il 25.6.2001, revocò il menzionato provvedimento. Secondo l'argomentazione della corte anconetana, l'attuazione delle norme in materia d'immigrazione è della pubblica sostanzialmente demandata agli organi r 2 amministrazione, con le sole eccezioni rappresentate dai commi terzo e quarto dell'articolo 31 citato, che prevedon> l'intervento del tribunale per i minorenni, decidere sulla richiesta di espulsione del sia per minorenne, formulata dal questore, sia per autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia del familiare, nel caso particolare contemplato dal terzo comma. Tali norme, di carattere eccezionale perché derogano alla disciplina generale, secondo la corte del merito troverebbero rigorosa applicazione in situazioni di emergenza e di pericolo attuale per il minore, per "gravi motivi", non ravvisabili nel semplice fatto che il minorenne goda in Italia di migliori opportunità di sviluppo psico-fisico, rispetto a quelle del suo paese d'origine, e neppure nella necessità di garantire l'unità del nucleo familiare. Questa, infatti, non sarebbe direttamente minacciata dall'espulsione, giacché la normativa in materia d'immigrazione contiene specifiche disposizioni a salvaguardia del corrispon- dente diritto che, peraltro, non necessariamente deve trovare soddisfazione nel nostro paese. estensiva della norma in esame L'interpretazione condurrebbe, inoltre, ad invertire la regola generale, per cui il bambino segue normalmente la condizione dei genitori, non viceversa, senza che ciò sia giustificato 3 r dal superiore interesse del minore, che non consiste in una norma sovraordinata alle altre, bensì costituisce un semplice criterio interpretativo di esse. Avverso tale decreto, EC GI e EC MO propongono ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo. La procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Ancona, intimate, non hanno contraddetto il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell'articolo 111 Cost., come già ritenuto implicitamente da questa corte, che ha giudicato nel merito in casi analoghi (sentenze nn. 3991/2002, 11624/2001). L'autorizzazione prevista dall'articolo 29, terzo comma, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), trasfuso nell'articolo 31 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la stessa materia), è concessa dal tribunale per i minorenni con la procedura stabilita -c.p.c. resa applicabile dal dagli articoli 737 e SS. successivo articolo 742bis. Il provvedimento è quindi reclamabile con ricorso alla corte d'appello (articolo 739), non essendo previsto, 4 r nel T.U. cit., un distinto regime d'impugnazione, diversamente dai casi di ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione o per la convalida dell'assegna- zione dello straniero ad un centro di assistenza ai quali, pur essendo temporanea, relativamente prescritte (espressamente) le stesse modalità di procedura degli articoli 737 e SS.1 c.p.c., è previsto il ricorso per cassazione (T.U. n.286/1998, artt. 13, CO. 8 e 9 sostituito dall'articolo 3, D.Lgs.13 aprile 1999, n.113 -1 13bis, introdotto con l'articolo 4, D.Lgs. ult.cit., e 14, co. 4 e 6). Avverso i provvedimenti camerali della corte d'appello, pronunziati su reclamo contro decreti del tribunale per i minorenni, la giurisprudenza di questa corte ha generalmente escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 2934/1998, 4222/1996, 4354 e 4644/1993, in tema di esercizio della potestà dei genitori e di affidamento della prole;
Cass. nn. 9657/1994, 8455/1993, diritto di visita;
Cass. nn. 5567/1996, 13157/1995, 7662/1990, per internazionale;
Cass. n. 6147/1994, inl'adozione materia di somministrazione di vaccini;
Cass. n.11947/ nomina ○ revoca di 1998 1 ma, contra, n. 4035/1995 speciale), pur con qualche più recente curatore precisazione (Cass. n. 1278/1997 e S.U. n.1/2001). 5 r Le ragioni essenziali di tale esclusione contemplano la natura non contenziosa di detti provvedimenti "unilaterali", perché fondati sulla(considerati valutazione e miranti alla tutela del solo interesse del minore); 1'inidoneità ad acquisire efficacia di giudicat > ed а produrre, sul piano pratico, effetti irreparabili (perché sempre revocabili e modificabili, ai sensi dell'articolo 742 c.p.c.); quindi, la carenza di decisorietà e definitività che li distingue. La ricorribilità è stata però costantemente ritenuta in altri campi, e - per quanto qui interessa in tema di - revisione dell'assegno di divorzio (fra le molte, Cass. nn. 412/2000, 4623/1999, 6567/1997, 10852/1994), sul presupposto che il decreto della corte d'appello, recante modifiche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole di genitori divorziati, ha natura decisoria perché suscettibile di giudicato rebus sic stantibus (Cass. n. 6621/1991). Orbene, nel caso contemplato dall'articolo 31, terzo comma, T.U. n.286/1998, il provvedimento del tribunale per i minorenni che autorizza l'ingresso о la permanenza nel territorio nazionale del familiare del minorenne, ed il decreto pronunziato dalla corte d'appello in sede di reclamo ex articolo 739 c.p.c., non si limitano а valutare e considerare l'interesse 6 del minorenne quindi non assumono un carattere spiccato di perché debbono tenere"unilateralità" giusto conto, a fronte del diritto del minore di non essere espulso dal territorio nazionale (per il divieto -posto salvi specifici casi dall'articolo 19, co.2, lett. a, stesso T.U.), del diritto all'unità familiare che, pur affievolito da diverse limitazioni (in particolare, da quelle poste nel terzo comma dell'arti- colo 31), non cessa di rimanere tale e di informare l'intero Titolo IV del T.U., intitolato con l'endiadi: "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori". giuridicamente, è corretto, logicamente eOra, familiare non è affermare che il diritto all'unità autorizzazione delvulnerato, in ogni caso di mancata familiare adulto a restare accanto al figlio minorenne in Italia il(perché ha diritto art.19/2/a - di portarlo con sé all'estero); ma la questione se salvaguardare l'unità del nucleo in Italia o altrove può essere vagliata soltanto nella competente sede di merito, bastando osservare in questa al solo fine di confutare il carattere di "unilateralità" del - che tale diritto (comunque limitato) provvedimento riconosciuto daleffettivamente esiste, perché Legislatore (articolo 28, T.U.); che la sua titolarità è "multipla", in quanto tutti i membri della famiglia 7 ne sonc partecipi;
e che le limitazioni legali sono meno incisive allorché il bene dell'unità familiare è considerato dal punto di vista dell'interesse del minore (art.28, cit., co.3 e art.31, co.3, derogatorio di tutte le altre disposizioni). Il provvedimento in esame riveste, inoltre, i caratteri di decisorietà e definitività, perché non è revocabile ad nutum, secondo la disposizione generica dell'artico- lo 742 c.p.c., ma soltanto nell'ipotesi specificamente prevista dallo stesso articolo 31, terzo comma, ossia "quando vengono а cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore ○ con la permanenza in Italia". Il decreto è quindi suscettibile di passare in giudicato rebus sic stantibus, non altrimenti da quanto ritenuto in ordine ai provvedimenti sull'affidamento ed genitori divorziati il mantenimento della prole di modificabili solo (Cass. n. 6621/1991, già cit.), "qualora sopravvengano giustificati motivi" (articolo 9, legge 1 dicembre 1970, n.898, modif. dall'articolo 13, legge 6 marzo 1987, n.74). Infine, l'irreparabilità delle conseguenze lesive dipendenti dal provvedimento è denotata dal fatto che esso consente l'immediata espulsione del familiare dal r 8 territorio nazionale;
anche quando, in ipotesi, sussistano "gravi motivi" pertinenti, tra l'altro, alle condizioni di salute del minore, che potrebbe risentire un trauma non altrimenti evitabile. Per le ragioni esposte, il ricorso deve ritenersi ammissibile. Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la decisione della corte d'appello di Ancona per violazione e falsa applicazione dell'articolo 31, co.3, T.U. n.286/1998, per avere ritenuto che i gravi motivi cui la legge subordina, nell'ipotesi ivi prevista, l'autorizzazione all'ingresso od alla permanenza del familiare nel territorio nazionale debbano consistere in una situazione di emergenza che comporti un pericolo attuale per il minore e la connessa necessità della presenza di un familiare per la di lui cura. Deducono che, essendo la ratio della norma quella di garantire "ad ogni costo" lo sviluppo psico-fisico del bambino, la valutazione dei "gravi motivi”, richiesti per la concessione dell'autorizzazione al familiare, deve essere fatta dal giudice con esclusivo riferimento all'esigenza di evitare provvedimenti (come l'espulsione dei genitori) che possano influire negativamente su tale sviluppo. Denunziano, pertanto, l'illegittimità del provvedimento 9 impugnat ', con cui la corte d'appello revocava alla permanenza dei ricorrenti inl'autorizzazione Italia, concessa dal tribunale per i minorenni in base al fatto accertato che i figli minorenni dei medesimi frequentavano, essendo regolarmente iscritti, la scuola stati bene accolti e si elementare, ove erano erano inseriti con profitto, intrecciando stabili amicizie e vivendo in un clima di serenità familiare. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La corte anconetana parte dal giusto rilievo che il sistema dell'articolo 31, CO. 3 e 4, prevedendo l'intervento diretto di un giudice (tribunale per minorenni) in luogo della pubblica amministrazione (questore), costituisce l'unica eccezione in tal senso nell'applicazione delle norme che disciplinano l'immigrazione e la permanenza dei cittadini extra- comunitari nel territorio dello Stato. Un'altra eccezione alla regola generale, parimenti rilevata dalla corte di merito, consiste nel fatto che, mentre di solito è il minore a dover seguire la condizione dei genitori tanto se essi siano espulsi (per il diritto a portare il figlio con sé, previsto dall'articolo 19, co. 2, lett. a) quanto, al contrario, se chiedano il ricongiungimento (articolo 291 CO. 1, lett. b) nel-1 caso in esame è il figlio minorenne 10 r che, per così dire, "attrae" il familiare adulto;
con che, dei tutti i rischi connessi all'eventualità diritti indoverosamente riconosciuti all'infanzia virtù di specifici trattati internazionali come, principalmente, la Convenzione O.N.U. del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, espressamente e ripetutamente richiamata dal T.U. in parola (articoli 28, co.3; 33, CO. 2 (novellato dall'articolo 5, D.Lgs.13 aprile 1999, n.113); 35, co.3, lett. b) gli adulti profittino per ottenere in modo surrettiziostrumentalmente autorizzazioni indebite all'ingresso od alla permanenza nel nostro territorio. Tale preoccupazione, e la conseguente necessità di un'interpretazione rigorosa di questa normativa eccezionale, sono presenti sia nel decreto impugnato sia nelle precedenti sentenze in argomento di questa corte (nn. 3991/2002, 11624/2001), laddove si sottolinea che "le esigenze di tutela del minore straniero (tali da comportare la deroga alle disposizioni dello stesso testo unico, con in particolare, come nei casi di l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano dei specie familiari, pur se nei loro confronti sia stata disposta esclusivamente alla l'espulsione) siano correlate 11 sussistenza di circostanze contingenti ed eccezionali e non possano essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità e stabilità". Le quali situazioni sarebbero, peraltro, in netto con la previsione testuale di "un periodo di contras tempo determinato" e, in definitiva, con la stessa revocabilità dell'autorizzazione per ragioni indipendenti dai "gravi motivi" che la giustificano, dovute piuttosto ad atteggiamenti "incompatibili" del familiare autorizzato. E' pienamente condivisibile, dunque, l'assunto per cui l'autorizzazione non può essere concessa in presenza di situazioni di indeterminabile о lunghissima durata, come il compimento dell'intero processo educativo- formativo del minore, chiaramente esorbitanti dalla lettera e dalla ratio legis, nonché suscettibili di produrre l'effetto anomalo di eludere la disciplina legittimando ingressi о soggiorni dell'immigrazione illeciti. D'altra parte, occorre evitare un'interpretazione della pervenga a vanificarne totalmente norma che di favorire le speciali esigenze 1'intenzione dell'infanzia, resa evidente da argomenti sistematici come la necessità, accolta dal Legislatore, di porre "eccezioni", puntualmente rilevate dalla corte 12 da argomentid'appello, alle regole generali letterali ricavabili, oltre che dall'intestazione, già riportata, del Titolo IV, anche da quella dell'articolo 31, "Disposizioni a favore dei minori", e dal testo normativo che fornisce, se esattamente interpretato, le indicaziɔni necessarie per amministrare il potere di concedere l'autorizzazione ivi prevista, in casi e limiti ben determinati, senza eccessivo sacrificio dell'opposto interesse all'esatta Osservanza delle norme di carattere più generale. Proprio perché si tratta di una "eccezione alla regola", è necessario infatti che essa sia gestita nel rigoroso rispetto della stretta connessione che deve esistere fra la presenza (ingresso permanenza eccezionali) del familiare in Italia e le esigenze dello sviluppo psico-fisico del fanciullo;
in guisa che, se l'attività del familiare о diviene incompatibile con tali esigenze, l'autorizzazione non è concessa ° va revocata (ciò significa altresì che la situazione può e deve essere tenuta sotto controllo). In secondo luogo, le esigenze connesse al pieno e corretto sviluppo psico-fisico del minore non debbono essere generiche, bensì determinate da motivi gravi, cioè corrispondenti alla necessità di evitare al fanciullo traumi suscettibili di danneggiarne 13 : irreversibilmente lo sviluppo, anche deprivandolo bruscamente della fruizione di diritti fondamentali, riconosciuti dalla legge a prescindere dalla sua condizione di straniero (così, per il diritto alla salute, menzionato indirettamente dalla norma in esame, l'articolo 35, CO. 3, lett. b;
per il diritto all'istruzione obbligatoria, l'articolo 38, co. 1, e l'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394). L'importanza di ciascuno dei suddetti parametri, e quindi la "gravità” dei motivi, variano in funzione dell'età e delle condizioni di salute del fanciullo, secondo il prudente apprezzamento del giudice (non censurabile in sede di legittimità). L'autorizzazione, dipende, in ogni caso, dall'accertata necessità ed efficacia della presenza del familiare e non può essere concessa che per tempo determinato. Il decreto impugnato della corte d'appello, pur conclusionepervenendo, nel caso concreto, ad una conforme al diritto, adotta peraltro un'interpretazione erronea della legge, laddove sostiene che: "La norma dell'art.31/3 contempla situazioni di emergenza, nelle quali si ponga un pericolo attuale per il minore". In realtà, espressioni come "situazione di emergenza" e "pericolo attuale" non si rinvengono affatto nella norma in esame. r 14 L'interpretazione datane da questa corte, con le sentenze sopra citate, fa bensì riferimento alla nozione di "circostanze contingenti ed eccezionali", contrastanti come tali con l'idea di normalità e stabilità. Ma, mentre i concetti di "contingenza” ed "eccezionalità" si conformano al dettato normativo (in corrispondenza ai criteri legali di "gravità" dei motivi, eccezionalità della deroga, temporaneità dell'autorizzazione), questo risulta invece vanificato se limitato, come reputa la corte di merito, alle situazioni di "emergenza" e di "pericolo attuale", le anche a prescinderequali potrebbero giustificare, dalla previsione dell'articolo 31, comportamenti "in deroga", sotto il profilo dello stato di necessità. Questa corte, facendo uso del potere derivante dall'articolo 384, secondo comma, c.p.c., deve quindi correggere, nei sensi suespressi, la motivazione del provvedimento impugnato, quanto all'interpretazione eccessivamente restrittiva della legge, denotata dal concetto sopra riportato di "situazione di emergenza" con "pericolo attuale" per il minore. Peraltro, come premesso, il ricorso non può essere accolto, perché escluso che il Legislatore abbia inteso garantire lo sviluppo psico-fisico del minore straniero "ad ogni costo", essendo anzi limitata e 15 r circoscritta positivamente tale garanzia, quando la presenza in Italia del familiare sia irregolare, ai casi eccezionali e contingenti ammessi dal più volte citato articolo 31 la situazione concretamente valutata dalla cortededotta in questo giudizio, -d'appello con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede come assolutamente normale, rientra comunque nei corretti parametri interpretativi sopra enucleati, non essendo stata ravvisata la ricorrenza di esigenze eccezionali dei minorenni, tali da giusti- dell'intero nucleo (benché ficare la permanenza irregolare) in Italia. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Nulla devesi il disporre in ordine alle spese, essendo intimato MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 pubblico ministero. ATTI PER I QUALI NON LIGODI CHIEDEND LA RE ONE
P. Q. M.
TABELLA PARTIC 1. N. 131 26-04-86 AT IL DIRIGENT= A SERVIZI La Corte di Cassazione (D.ssa M/Grazia DIF PO) Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 aprile 2002. "Closers Il presidente Il consigliere est. викуре видет CORTE SUPREMA DY S ONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Prime Deposi t 14 GIU. 2002 il IL CANCELLIERE