Sentenza 16 novembre 2010
Massime • 1
In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. (La Corte ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale).
Commentari • 11
- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 3. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2010, n. 43382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43382 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/11/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1721
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 30516/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE RE N. IL *16/08/1951*;
contro
1) LL RC N. IL *21/02/1969*;
2) ME ME ER N. IL *23/10/1963*;
3) UD A\ N. IL *21/11/1954*;
avverso la sentenza n. 12472/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA,del 25/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Longari C.;
udito per gli imputati l'avv. Grosso E..
FATTO E DIRITTO
\C RE, parte civile costituita nel procedimento a carico di \L AR, \G ME ER e \H EL, imputati i primi due di diffamazione aggravata con il mezzo della stampa e la terza per omesso controllo sulla pubblicazione - con riferimento al contenuto di due articoli, apparsi il *27.10.06* sul periodico "*L'Espresso*" n. *43*, dal titolo "\C\ Connection", e n. *13* del *5.4.07*, dal titolo "La Loggia degli Affari", ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza, resa ex art. 425 c.p.p., con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dei tre imputati per insussistenza dei fatti loro rispettivamente ascritti. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere il giudice adottato una motivazione illogica e contraddittoria, oltre che viziata dall'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 c.p.. Con riferimento, infatti alla verità storica della notizia, il
\C\ era stato indicato dal \L\ come condannato per fatti di corruzione e successivamente assolto per vizi e cavilli procedurali, laddove invece egli, dopo essere stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma, era poi stato assolto con formula piena, con sentenza da tempo divenuta irrevocabile, ma tuttavia - lamenta il ricorrente - il giudice aveva ritenuto che l'affermazione riportata fosse vera, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di cronaca giudiziaria, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. non trova applicazione tutte le volte in cui, pur essendo vero il singolo fatto, sono taciuti altri fatti tanto strettamente legati ai primi da mutarne completamente il significato.
Inoltre -prosegue il ricorrente - il giudice, contraddicendo le sue stesse premesse in tema di rispetto del limite della verità della notizia, non aveva valutato l'assenza negli atti processuali di qualsiasi riscontro fattuale a diverse e gravi affermazioni che offendevano l'onore e la reputazione dell'on. \C\, tra cui l'avergli attribuito la qualifica di 'latitante'; la pronuncia di espressioni di assunzione di colpevolezza quali "voglio vuotare il sacco" e, soprattutto, la sua affiliazione ad una associazione definita "cupola di affari di stampo massonico", diretta a "condizionare le istituzioni e turbare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione", e ciò anche alla luce delle pur richiamate, anche se genericamente, dichiarazioni rese dal 'pentito' ES AM nel corso dei suoi interrogatori, perché dal semplice confronto tra le notizie virgolettate nell'articolo e le trascrizioni presenti in atti degli interrogatori che ne sarebbero state la fonte, emergeva l'assenza di qualsiasi identità, con riferimento ad ognuna delle affermazioni (anche quelle riguardanti le "fatture gonfiate", "l'incrocio dei destini tra mafia e politica", i "fondi neri accumulati nel corso della campagne elettorali") riportate con dovizia di particolari negli articoli di \G\ e \L\. Pertanto - osserva ancora il ricorrente - avendo il giudice sottolineato che il fatto vero deve essere sempre seriamente accertato, si sarebbe dovuto evidenziare l'accuratezza del \L\ nel verificare le affermazioni del pentito AN sui fatti narrati, ma ciò non era accaduto ed inoltre il g.u.p. aveva dimenticato che il AN era stato ritenuto inattendibile dai magistrati territorialmente competenti, tanto che tutti i procedimenti sorti a seguito delle sue dichiarazioni erano poi stati archiviati.
Con riferimento infine alla continenza delle espressioni adoperate, l'espressione "\C\ connection" lungi dall'essere un giudizio critico di sintesi - lamenta da ultimo la difesa del \C\, era invece una illegittima critica trasmodante in un attacco dell'avversario teso ad esporlo a disistima, specialmente ove tale termine era stato accostato alle ulteriori espressioni adoperate, quali "mafia e politica hanno incrociato i loro destini", "tesoriere della Cosca di VI e ... tesoriere di \C\ ... una volta tra un omicidio ed un viaggio di \Provenzano\ a *Largo Chigi* si è visto anche il boss di VI \N ND, per cui la motivazione del giudice era stata erronea e contraddittoria nell'applicazione dell'art. 51 c.p.. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Il diritto di cronaca giornalistica, come è noto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, a condizione che la notizia pubblicata sia vera;
esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla rilevanza dei fatti stessi;
che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività (Cass., sez. 5, 4 febbraio 2005, n. 4009;
Sez. 5, 23 aprile 2009, n. 33857), condizione quest'ultima declinata anche secondo il limite cd. della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, che deve ritenersi superato allorché le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2001, n. 6925). In particolare, la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sè ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. Quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Cass., sez. 1, 28 gennaio 2008, n. 7333). Peraltro, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, essendo sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass., sez. 5, 27 gennaio 1999, n. 2842; Sez. 1, 2 febbraio 2001, n. 439). Orbene, nella specie, il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi indicati dalla Corte di legittimità in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, giungendo, con motivazione congrua, esaustiva e che si sottrae a censure di illogicità formulabili in questa sede, ad una declaratoria di improcedibilità, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di \L AR, \G ME ER e \H EL, per insussistenza dei fatti di reato agli stessi rispettivamente ascritti, consistenti nell'avere affermato, in due articoli di stampa pubblicati sul settimanale "*L'Espresso*" del *27.10.06 e del 5.4.07*, che \C RE, come dichiarato dal "pentito" UA AM, avrebbe ottenuto finanziamenti illeciti da parte di clienti della "Global Media"; che fosse inserito in ambienti mafiosi e che avesse beneficiato dell'annullamento di una sentenza di condanna per vizi procedurali, venendo poi definito "affiliato ad un'associazione di stampo massonico volta a condizionare le istituzioni e a turbare il corretto andamento della pubblica amministrazione".
Evidenziato il chiaro interesse pubblico alle vicende narrate, in quanto relative ad un noto personaggio politico, nonché l'assenza di espressioni ingiuriose o volgari (di cui neanche il ricorrente peraltro si duole), il giudice ha sottolineato - per affermare il carattere obiettivo e corrispondente alla verità del contenuto degli articoli incriminati - come, quanto all'articolo a firma \L AR, pubblicato il *27.10.06* su "*L'Espresso*", dal titolo "\C\ Connection", in esso altro non fosse riportato se non quanto dichiarato dal collaboratore NE QU nel corso del suo interrogatorio del *settembre del 2005* (versato in atti), relativo alle vicende degli illeciti finanziamenti della "Global Media" (società controllata dalla famiglia Cesa) e degli asseriti legami del \C\ con esponenti mafiosi, correttamente sottolineando l'indifferenza, ai fini del giudizio, delle ulteriori e successive vicende processuali interessanti gli eventi posti a fondamento dell'articolo e rimarcando peraltro come gli accertamenti disposti avessero appurato che la "Global Media" era stata oggetto di indagini da parte della Procura di Catanzaro.
Di nessun pregio si dimostrano pertanto le censure al riguardo mosse dal ricorrente, secondo cui il giudice, dopo aver correttamente premesso che il fatto vero deve essere seriamente accertato, non avrebbe poi, contraddittoriamente, evidenziato l'accuratezza del \L\ nel verificare le affermazioni del pentito AN sui fatti narrati, "dimenticando" inoltre che la magistratura territorialmente competente aveva ritenuto inattendibile il AN tanto che tutti i procedimenti sorti in base alle sue dichiarazioni erano poi stati archiviati, dal momento che - per quanto sopra esposto - al giornalista non può certo attribuirsi l'onere di prevedere gli sviluppi delle indagini, ma soltanto di riferire circa gli atti istruttori quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo, non senza peraltro osservare come l'assunto difensivo secondo cui NE NC sarebbe stato ritenuto inattendibile da diverse autorità giudiziarie non risulta suffragato da elemento alcuno ostensibile in questa sede. Quanto poi alla doglianza espressa dal ricorrente con riferimento al contenuto dell'articolo pubblicato il *5.4.07*, dal titolo "La Loggia degli Affari", nel quale i giornalisti \L\ e \G\ avevano ricondotto a cavilli procedurali l'assoluzione - intervenuta "con la formula più ampia" secondo quanto invece sostenuto dalla difesa - del \C\ nell'ambito del procedimento penale nei confronti suoi e di altri imputati per tangenti ricevute per l'assegnazione di appalti pubblici, del tutto correttamente il giudice, nel ritenere l'insussistenza di qualunque ipotesi diffamatoria, ha rilevato come \C RE sia stato condannato per diversi fatti di corruzione dal Tribunale di Roma con sentenza 21.6.01 (versata in atti), vicenda poi conclusasi positivamente per il \C\ essendo stato assolto per "vizi procedurali" e "cavilli procedurali" - come riportato negli articoli incriminati -, espressione queste, ha sottolineato il g.u.p., del tutto prive di valenza diffamatoria per aver reso contezza di una mera vicenda processuale del tutto reale. Orbene, un tale giudizio non può certo ritenersi illogico ovvero assunto in violazione del disposto di cui all'art. 51 c.p. - come pretende il ricorrente - sol perché il giudice non avrebbe censurato l'operato dei giornalisti che nell'omettere di informare, pur essendone a conoscenza, che il proscioglimento del \C\ era avvenuto "con la formula più ampia", avrebbero mutato il significato dell'assoluzione e portato il lettore a formarsi una opinione negativa nei confronti dell'on. \C\. Ed infatti, proprio il rinvio fatto sia dal giudice dell'udienza preliminare che dal ricorrente al contenuto delle "sentenze in atti" consente agevolmente di rilevare come, intervenuto l'annullamento, in data *16.6.03*, ad opera della Corte di appello di Roma della sentenza emessa dal giudice di primo grado il 21 giugno del 2001 nei confronti di \C\ ed altri (e con essa del decreto che dispone il giudizio) per incompetenza funzionale dell'organo che aveva emesso il decreto che dispone il giudizio (Collegio per i reati ministeriali in luogo del g.u.p.), il g.u.p., in data 9.6.05, all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di \C RE ed altri per gli stessi reati di corruzione descritti nella sentenza del tribunale, poi annullata, del 21.6.01, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., espressamente osservando che a seguito dell'introduzione della novella legislativa di cui alla L. n. 63 del 2001, di immediata applicazione, in attuazione dei principi dell'art. 111 Cost., anche ai procedimenti che proseguivano con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, erano divenuti inefficaci gli interrogatori resi in precedenza dagli indagati (i quali, successivamente, ritualmente invitati dal p.m., si erano dichiarati indisponibili a rendere dichiarazioni), con la conseguenza che - ha evidenziato il g.u.p. -l'impianto accusatorio attuale è sprovvisto delle fonti di prova necessarie per sostenere l'accusa in giudizio, per cui "il collegamento tra le dazioni di denaro ed i lavori non può ritenersi provato, in assenza di riscontri", in quanto "le deposizioni (testimoniali), insieme ai documenti producibili ai giudici del dibattimento, unici elementi probatori, da soli, avrebbero spiegazioni equivoche ", cosicché - ha concluso il giudice nella sentenza 9.6.05 - "gli imputati per tale ragione vanno prosciolti con la formula di rito", senza però che "nemmeno può affermarsi che gli atti offrano la prova dell'innocenza degli accusati o la totale mancanza di elementi a carico". Ed allora - osserva questa Corte - appare del tutto corretta la sentenza impugnata che nega valenza diffamatoria sia alle sintetiche espressioni "vizi procedurali" e "cavilli procedurali", in quanto riferite proprio a quelle "mere garanzie legali poste a tutela dell'imputato e relative al procedimento innanzi al Tribunale dei Ministri", che "hanno reso contezza di una mera vicenda processuale del tutto reale", sia all'espressione "\C\ Connection", riassuntiva di quella realtà narrata dal collaboratore AN e riportata dall'articolista a commento di una vicenda di indubbio interesse pubblico, penalmente rilevante e senza discostarsi dalla verità dei fatti riferiti, che - ha evidenziato conclusivamente e correttamente il giudice - "costituisce espressione del corretto esercizio del diritto di cronaca, connaturato all'interesse pubblico della notizia", mentre va da ultimo rilevato come delle espressioni "latitante", "... voglio vuotare il sacco" e "cupola di affari di stampo massonico" l'odierno ricorrente non si sia doluto nell'atto di querela.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010