Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di cronaca ricorre, in relazione ad un articolo concernente le conclusioni di un rapporto di polizia, qualora tali conclusioni siano state riportate fedelmente, il giornalista abbia assunto una posizione imparziale e il rapporto presenti profili di interesse pubblico per la materia e per il contesto in cui si era inserito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2009, n. 33857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33857 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/04/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 920
Dott. OLDI AO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 6062/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PR CA;
2) LA PR AO;
3) BE AN;
4) LT AB N. IL 12/05/1955;
avverso SENTENZA del 24/09/2008 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO Raffaello;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso chiedendo che ai fini civili la sentenza impugnata venga annullata con rinvio;
sentito il difensore delle parti civili ricorrenti, avv. LONGO Piero, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
sentito il difensore dell'imputato, avv. SALVADORI Augusto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 24.9.2008, ha riformato la sentenza del tribunale di Venezia del 23.5.1996 con la quale RO RI era stato condannato alla pena di L.
1.000.000 di multa, oltre che al risarcimento dei danni alle parti civili liquidati in L. 10.000.000 per ciascuna di esse, per il reato di diffamazione, perché, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 21.7.1993, aveva pubblicato un articolo lesivo della reputazione di AO LL IA, RD LL IA e NN BE, nel quale si asseriva che gli stessi sarebbero stati dei pregiudicati, collegati al sodalizio criminoso operante lungo la riviera del Brenta e nel Piovese, assolvendo l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste.
L'articolo dal titolo "Il Piovese in "sorveglianza"", con sottotitolo "Un censimento della malavita organizzata redatto dai carabinieri", aveva preso lo spunto da un procedimento in corso davanti al tribunale di Padova per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di diciotto presunti appartenenti alla Mala del Brenta.
La Corte ha preso atto che il reato era certamente prescritto ed ha ritenuto di dovere comunque decidere degli appelli proposti sia dall'imputato che dalle parti civili per verificare se vi fossero i presupposti per una assoluzione nel merito o comunque per una conferma o meno delle statuizioni civili;
ha quindi ritenuto di riformare la sentenza appellata per avere l'autore esercitato il diritto di cronaca, riassumendo in termini sintetici, ma senza travisarne il contenuto, la segnalazione operata dai Carabinieri. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante ex art. 51 c.p.. Sarebbe errata l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata per la quale, se la fonte di informazione è costituita da atti provenienti da pubbliche autorità, quali la magistratura o la polizia giudiziaria, il giornalista sarebbe esonerato dalla necessità di compiere ulteriori controlli in ordine alla verità del fatto.
Sostengono i ricorrenti che non si potrebbero mettere sullo stesso piano atti provenienti dalla magistratura ed atti provenienti dalla polizia giudiziaria e che nel caso di specie si trattava di un rapporto riservato nel quale si riferiva che le informazioni provenivano da fonte fiduciaria.
Seguendo la tesi fatta propria dalla sentenza impugnata, il requisito della verità di quanto narrato si trasformerebbe nella mera fedeltà alla fonte e, soprattutto per quanto attiene all'esimente putativa, il giornalista sarebbe esonerato dall'onere di diligenza nel controllo della verità.
In linea con quanto era stato ritenuto in primo grado dal tribunale nella sentenza di condanna, sostengono che sarebbe stata pubblicata una notizia non vera e cioè che per i Carabinieri fosse un dato consolidato l'esistenza di un legame fra i querelanti e l'associazione criminale.
Il giornalista, infatti, non avrebbe precisato che a carico dei LL IA e del BE c'erano solo elementi di sospetto;
che l'operare i primi nel traffico di stupefacenti ed il loro collegamento con FE IE derivavano da fonti confidenziali e che del BE la segnalazione menzionava solo che apparteneva alla vecchia guardia;
che i tre non erano stati compresi fra i pregiudicati proposti per la misura di prevenzione. Le argomentazioni addotte dalla Corte per discostarsi dalle conclusioni del tribunale sarebbero state tortuose e contraddittorie. Escludono i ricorrenti che dal rapporto si fosse potuto desumere che per i Carabinieri fossero pacifici i collegamenti dei querelanti con la banda del Brenta. Si trattava di una informativa di polizia giudiziaria e cioè di una segnalazione che riguardava mere ipotesi investigative che avrebbero potuto acquistare definizione e certezze solo a seguito del vaglio della Procura e poi del giudice. La Corte d'Appello non avrebbe per nulla considerato il fatto che si trattava di un atto segreto;
seguendo la sentenza impugnata il giornalista sarebbe del tutto deresponsabilizzato nel divulgare notizie segrete, mentre correttamente il giudice di primo grado aveva evidenziato la necessità di tenere conto della fase processuale nella quale l'atto si era inserito: si trattava di un atto riservato che poteva contenere solo dei sospetti o semplici elementi indiziali perché era destinato a persone in grado di discernere il valore della notizia come sospetto o indizio o vera e propria prova. La notizia diffusa a mezzo stampa, invece, può dare al lettore una impressione diversa facendo considerare come acquisiti dati che acquisiti non sono.
Ritiene questa Corte che i ricorsi debbano essere rigettati. La Corte d'Appello ha ritenuto che RO abbia fatto legittimo uso del diritto di cronaca perché riferì fedelmente quanto era contenuto in una segnalazione del 17.5.1993 con la quale i carabinieri, dopo una premessa sulla storie della banda del Brenta capeggiata da FE IE, in rapporto alla situazione attuale avevano riferito di un censimento fatto nei comuni del Piovese "dei pregiudicati riconducibili a qualsiasi titolo a tale tipo di malavita o quanto meno utilizzabili anche sporadicamente in singole azioni delittuose". Riguardo al comune di Piove di Sacco, fra gli altri, i carabinieri avevano menzionato i LL IA, gestori di una ditta per la produzione di flipper e giochi elettronici, i quali "da fonti fiduciarie" sarebbero stati indicati come bene inseriti nel traffico di stupefacenti e ben legati a FE IE;
avevano menzionato anche il BE, pregiudicato per gravi reati ed al momento esercente la professione di meccanico, quale "appartenente alla vecchia guardia".
La Corte veneziana ha ritenuto infondati gli argomenti addotti dal tribunale per la condanna.
Secondo il tribunale per un comune lettore dall'articolo sarebbe stato deducibile che i tre querelanti erano legati alla banda e che i legami fra essi e l'associazione a delinquere capeggiata dal IE fosse per i carabinieri un dato di fatto acquisito;
non si sarebbe invece tenuto in debito conto che a carico dei LL IA esistevano solo sospetti;
che l'inserimento dei EL IA nel traffico di stupefacenti ed il loro collegamento con IE FE derivavano da fonti confidenziali e che del LI la segnalazione menzionava solo che apparteneva alla vecchia guardia;
che i tre non erano menzionati tira i pregiudicati proposti per la misura di prevenzione.
La Corte ha innanzitutto escluso che dalla lettura dell'articolo si fosse potuto dedurre che i querelanti fossero stati proposti per la misura di prevenzione.
L'affermazione è corretta ed infatti nell'articolo i soggetti proposti per la misura sono stati esattamente individuati con nome e cognome e non c'era nessuna possibilità che il lettore avesse potuto fare confusione ritenendo proposti per la misura di prevenzione anche i querelanti.
La Corte ha poi osservato che il fatto che nei confronti dei querelanti fossero esistiti solo dei sospetti era una deduzione che legittimamente avrebbe fatto il magistrato, ma che non poteva essere imputato al cronista di non avere messo per iscritto tale riflessione;
che i riferimenti alle fonti confidenziali ed alla vecchia guardia erano particolari non rilevanti ai fini dell'accertamento della verità della notizia posto che il cronista stava solo riassumendo le conclusioni dei carabinieri;
che l'esistenza dei collegamenti con la banda non era un'invenzione del cronista perché, se essi non fossero stati ipotizzagli, i querelanti non sarebbero stati inseriti dai carabinieri fra i pregiudicati da segnalare.
La motivazione è corretta ed esauriente ed in essa non si ravvisano le illogicità descritte nel ricorso.
L'autore dell'articolo non è venuto meno all'obbligo di riferire con verità la notizia.
Questa consisteva nel fatto che i querelati, assieme a molti altri, erano stati segnalati come pregiudicati legati alla banda ed è indubbio che per i carabinieri tale legame esisteva. Non è imputabile al giornalista il fatto di non avere riferito i motivi per i quali i carabinieri erano giunti a dette conclusioni, considerato che l'articolo doveva solo sunteggiare il contenuto del rapporto.
Neppure si può convenire con i ricorrenti sul fatto che un comune lettore non saprebbe cogliere la diversità fra un rapporto della polizia giudiziaria, rispetto agli accertamenti compiuti da un giudice attraverso un processo e contenuti in una sentenza e non è imputabile a colpa del giornalista il non avere evidenziato detta differenza.
In ordine all'affermazione ritenuta errata per la quale il giornalista sarebbe sempre esonerato per il fatto di avere riferito fatti desunti da atti provenienti da una pubblica autorità quale la polizia giudiziaria, ritiene questa Corte che si possa fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione agli articoli di giornali che riportano il contenuto di interviste (v. Cass. Pen., S.U., 30.5.2001, n. 37140). L'avere riportato alla lettera le dichiarazioni dell'intervistato, infatti, non integra di per sè la scriminante del diritto di cronaca. Il giornalista che assuma una posizione imparziale (e nel caso di specie non è contestata tale imparzialità) può tuttavia essere scriminato, in forza del diritto di cronaca, quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia trattata ed al generale contesto dell'intervista, presenti rilevanti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.
Anche nel caso oggetto di questo giudizio sussistono le condizioni per l'applicazione della scriminante ed infatti le conclusioni del rapporto erano state fedelmente riprodotte;
il giornalista aveva assunto una posizione imparziale;
l'esistenza del rapporto presentava indubbi profili di interesse pubblico, in relazione alla materia ed contesto in cui si inseriva.
Questa Corte, quindi, non ravvisa nella sentenza impugnata nessuna violazione di legge, e nessuna contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2009