Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto nei limiti della esimente il comportamento dei giornalisti che avevano riferito circa la esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal PM, dando inoltre conto del contesto della indagine giudiziaria e delle ipotesi investigative elaborate dall'organo inquirente. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice di merito aveva non correttamente desunto l'inosservanza del limite della verità dal risultato, poco soddisfacente sul piano probatorio, dell'operato sequestro e delle indagini nel loro complesso).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, osservando che quest'ultimo aveva omesso di accertare se l'accostamento del nome di una persona, destinataria di un provvedimento di perquisizione e sequestro, al nome di soggetti indagati per reati associativi, connotati anche da presunte finalità eversive, fosse il logico portato della impostazione di indagine della autorità giudiziaria procedente, ovvero fosse un'autonoma illazione del giornalista, nel qual caso, sarebbe spettato -secondo la precisazione della Corte- allo stesso l'onere di dimostrare, per poter invocare l'esimente, la corrispondenza tra quanto narrato e la effettiva verità storica).
Commentario • 1
- 1. Diffamazione a mezzo stampa: la Cassazione sul danno alla reputazioneRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 27.1.1999
1. Dott. F. Marrone Consigliere SENTENZA
2. " P. F. Marini " N. 150
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " M. Rotella " N. 27800/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NN CO G., n. Mercogliano 16.7.50;
CA EU, n. Civitavecchia 6.4.24; IN MA, n. Lecce 11.8.41; ED AN, n. Lamezia Terme 25.5.54; TO AL, n. Torino 4.4.62; LA AN LL, n. Bari 22.4.32; CH LO, n. Locri 9.5.57; LL AD, n. Lastra Signa 9.4.34; SE AL, n. Limbadi 17.11.47 avverso la sentenza 20.1.97 corte app. Roma, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. N. G. Abbate che ha concluso per il rigetto,
Udito, per la parte civile, l'Avv. R. ED,
Uditi i difensori avv. G. Le Pera, F. Tarsitano, L. Di Majo. Motivi della decisione
NN CO, IN MA, CA EU, LA AN LL, ED AN, TO AL, CH LO, LL AD e SE AL erano condannati i primi quattro nella qualità di direttori, gli alti in quella di giornalisti dei quotidiani "L'Unità", "Il Messaggero", "la Repubblica" e "Il Tempo", dal tribunale di Roma alla pena della multa (oltre al risarcimento del danno da liquidare separatamente ed al pagamento di una provvisionale) per diffamazione in danno di SC PI.
Nel riportare, con una serie di articoli pubblicati fra l'ottobre '92 ed il giugno '93, la notizia di una perquisizione disposta nell'abitazione e nello studio legale del SC, si tacciava quest'ultimo di svolgere attivita' massonica mediante una loggia coperta a Genova e lo si accostava all'operato di associazioni criminali, a Sindona, a MI Crimi, a E. Sogno, a loschi traffici di armi e droga in collusione con la mafia, indicandolo al centro di un viluppo di rapporti malavitosi ed affaristici, non alieno da disegni eversivi.
Sul gravame degli imputati la corte d'appello confermava la prima pronuncia, osservando che non era provato il legame con persone ed ambienti criminali, ne' che la loggia genovese fosse il "nodo strategico" di attività sospette. La perquisizione non aveva sortito effetti rilevanti, e dunque le eclatanti notizie diffuse circa il SC erano prive di fondamento, in difetto di ogni riscontro. Il diritto di cronaca, pertanto, andava escluso anche sotto il profilo putativo, stante la violazione dei limiti della verità e della continenza.
- Ricorrono i difensori, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale
Per NN, VA e LL si sostiene che le notizie diffuse sono mutuate dalle indagini svolte dalla Procura di Palmi, che pochi giorni dopo la perquisizione inviò al SC una comunicazione giudiziaria per i reati ipotizzati dagli art. 416 cp, 1 e 2 l. n. 17/82, unitamente ad altri personaggi della massoneria "deviata".
Vistoso, dunque, sarebbe l'errore nel quale incorre la corte di merito, quando esclude ogni iniziativa giudiziaria nei confronti del querelante, che realmente conobbe MI e tentò di unificare quattro famiglie massoniche.
Sarebbe frutto di travisamento anche l'altra affermazione, secondo cui l'ex giudice Violante ha escluso ogni coinvolgimento del SC nell'attività di Sogno e MI.
I fatti narrati rispondono alla realtà storica, onde sussistono innegabilmente gli estremi dell'esimente invocata. - Nell'interesse di LA AN e CH si afferma che le perquisizioni e i sequestri attuati danno la prova tangibile della verità di quanto narrato. Legittimo e corretto è stato l'uso delle fonti di informazione;
non sono stati usati accostamenti arbitrari, nè insinuazioni;
irrilevante è l'attribuzione dell'intento di unificare alcune logge, trattandosi di fatto in sè non disonorevole. Si denuncia altresì l'assegnazione della provvisionale immediatamente esecutiva, in presenza del solo danno morale, inidoneo a legittimarla.
- Per ED e IN si evidenzia che nell'articolo del 31 ottobre 1992 non si accostò il SC alla 'ndrangheta, ma si descrisse l'oggetto dell'indagine della Procura di Palmi. D'altro canto, il giornalista non puo' vagliare la correttezza e la fondatezza di un'indagine dell'autorità giudiziaria. I limiti dell'esimente non sono stati infranti;
la corte territoriale non chiarisce il fondamento della ritenuta aggravante speciale;
la querela ha ad oggetto la diffamazione del giornalista, non si estende al reato di omesso controllo ascritto al direttore;
la provvisionale non poteva essere attribuita, in mancanza della determinazione del danno materiale.
- Per CA e TO ci si duole del vizio di motivazione in ordine all'accostamento del SC a RI e EL, realmente condanni per traffico internazionale di armi ed affiliati a logge massoniche facenti capo al querelante.
Vengono poi formulate censure analoghe a quelle esposte quanto all'aggravante specifica, alla scriminante ed alla provvisionale. - Per CA e SE si denuncia l'omesso esame dello specifico addebito, relativo all'affermazione che le logge segrete costituivano vere e proprie associazioni per delinquere.
Ci si duole che la posizione dei due imputati sia stata esaminata insieme con quella degli altri, con valutazioni generiche ed onnicomprensive.
Non può negarsi la sussistenza della scriminante invocata, posto che è provato che il procuratore Cordova indagava circa logge massoniche coperte e segrete e che il SC fu raggiunto da comunicazione giudiziaria per associazione per delinquere e violazione della c.d. legge Anselmi.
Di tenore analogo a quello suesposto sono le ulteriori doglianze, riguardanti il diniego dell'esimente sotto il profilo putativo, l'aggravante del fatto determinato e l'attribuzione della provvisionale.
I ricorsi sono fondati.
La corte d'appello esclude il carattere segreto della loggia genovese, sottolinea che la documentazione sequestrata presso il SC fu stimata poco significativa dagli inquirenti e respinge come privo di ogni riscontro l'accostamento tra il nome del querelante e quello dei personaggi (noti e non) in atti menzionati, pervenendo così a postulare la violazione del rispetto della verità.
Risulta, in tal modo, svisato il parametro stesso della verità, individuato non già - come dovuto - sulla scorta del contenuto dei provvedimenti giudiziari dai quali trae origine la vicenda, bensì alla stregua del necessario controllo della notizia, cui gli imputati si sarebbero sottratti.
Si dimentica, cioè, che qui si verte in tema di cronaca giudiziaria. In siffatto ambito è vietato al giornalista (ed al direttore, in riferimento al paradigma dell'art. 57 cp) fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del pubblico ministero ed attribuire ad essi una valenza (negativamente caratterizzata per i riflessi che ne derivano alla reputazione dei soggetti implicati) maggiore di quella reale.
La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 cp, pertanto, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza delle decisioni e dei provvedimenti adottati in sede giudiziaria.
Diversamente opinando, si imporrebbe al giornalista stesso il compimento di un'abnorme indagine "parallela" a quella degli organi giudiziari.
Orbene, occorre considerare da un lato il provvedimento di perquisizione e sequestro (basato sull'indicazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti), e la successiva comunicazione giudiziaria, onde stabilire quale parte degli articoli di stampa li recepisce o se ne discosta (ed in qual misura); dall'altro occorre tener presente il contesto di tutta l'indagine promossa dalla Procura di Palmi, mirata ad individuare la commistione tra logge massoniche deviate e gruppi affaristici - criminali, mossi finanche da disegni politicamente eversivi). Perché ove in tale cornice si inscriva l'iniziativa giudiziaria nei confronti del SC, l'accostamento operato negli scritti in questione con i personaggi menzionati in atti e la stessa assimilazione della loggia massonica ad un'associazione criminale, potrebbe risultare in linea con gli intendimenti e gli obiettivi perseguiti dagli inquirenti, anziché apparire frutto di temeraria immutazione del vero.
A fronte della perquisizione, del sequestro e della comunicazione giudiziaria notificata al SC, costituisce travisamento asserire - come fa la corte capitolina - che è stato disatteso il limite della verità.
La motivazione del provvedimento impugnato è viziata anche nel punto relativo agli "indebiti accostamenti" con taluni personaggi discreditati agli occhi della opinione pubblica.
Va tenuto presente che la Procura di Palmi tentava proprio di svelare i legami occulti tra logge deviate della massoneria ed ambienti affaristico-criminali, non alieni talvolta dal coltivare progetti di eversione dell'ordine costituzionale, e che i predetti personaggi sono risultati affiliati a logge non estranee all'attività del querelante.
Sicché la sentenza impugnata non può dirsi esente da travisamento, quanto meno laddove esclude contatti tra il SC ed il MI, in presenza delle ammissioni del primo, circa il comune tentativo di unificazione di alcune "famiglie" (fatto, del resto, in sè non disdicevole e non suscettibile, dunque, di recare offesa all'altrui reputazione).
Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se l'accostamento del SC a quei personaggi sia lo speculare riflesso o il coerente portato dell'indagine della Procura di Palmi ovvero ne costituisca un'illazione, un'esorbitanza, un'avventata od anche arbitraria elaborazione, nel qual caso spetterebbe al giornalista (e al direttore) dimostrare - ai fini dell'esimente invocata - la corrispondenza fra quanto narrato e la realtà storica. Al riguardo non va dimenticato che ogni accostamento di notizie vere è lecito, se non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. L'espansione dei significati impone di avere riguardo al risultato: se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante, l'effetto denigratorio va escluso.
Se, invece, si produce una nuova notizia o una specificazione di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità: solo in caso di risposta negativa, si realizza l'effetto diffamatorio (Cass. sez. V, n. 3236, 24.3.95, CA, n. 201051). Va, infine, osservato che la verità della notizia va rapportata alla situazione quale risulta nel momento in cui essa viene diffusa, e non già apprezzata sulla scorta di quanto successivamente acclarato (Cass. sez. V, 30.6.87,n. 7876, Argentiero, m. 176303). Sotto tale profilo incorre in violazione di legge la sentenza impugnata, poiché la corte desume l'inosservanza del limite della verità dal risultato inappagante o comunque poco soddisfacente dell'operato sequestro e delle stesse indagini.
Essendo fondate le suesposte doglianze, comuni a tutti i ricorrente, va disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Resta, pertanto, assorbita ogni altra censura.
P.T.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999