Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 2842
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto nei limiti della esimente il comportamento dei giornalisti che avevano riferito circa la esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal PM, dando inoltre conto del contesto della indagine giudiziaria e delle ipotesi investigative elaborate dall'organo inquirente. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudice di merito aveva non correttamente desunto l'inosservanza del limite della verità dal risultato, poco soddisfacente sul piano probatorio, dell'operato sequestro e delle indagini nel loro complesso).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva. Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, osservando che quest'ultimo aveva omesso di accertare se l'accostamento del nome di una persona, destinataria di un provvedimento di perquisizione e sequestro, al nome di soggetti indagati per reati associativi, connotati anche da presunte finalità eversive, fosse il logico portato della impostazione di indagine della autorità giudiziaria procedente, ovvero fosse un'autonoma illazione del giornalista, nel qual caso, sarebbe spettato -secondo la precisazione della Corte- allo stesso l'onere di dimostrare, per poter invocare l'esimente, la corrispondenza tra quanto narrato e la effettiva verità storica).

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  • 1Diffamazione a mezzo stampa: la Cassazione sul danno alla reputazione
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/1999, n. 2842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2842
Data del deposito : 27 gennaio 1999

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