Sentenza 13 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 004 44 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11628/9 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere 14752/98 - 818 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Cron. Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere 02.04/07/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia stud dal Sig. SOLE 24 ORE INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO 300x per diritti L. 13 GEN. 2001 GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale IL CANCELLIEN rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso CANCELLERIA dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente CG407389
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZICI DE FILIPPIS COSIMO;
UFFICIO COPIE - intimato Rilasciata copia lega al Sig. INAIL sul 2° ricorso n° 14752/98 proposto da: 2000 per diritti L. DE FILIPPIS COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA || 14 FEB. 200 3395 IL CANCELLIE! -1- VIA NOMENTANA NUOVA 117, presso lo studio dell'avvocato CHIRI LIDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO LUIGI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 831/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 19/03/98 R.G.N. 1034/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed inammissibilità per il controricorso e ricorso incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 20 febbraio 1991 IM De FI, sostenendo che per il lungo lavoro svolto alle dipendenze dell'I.A.M. di Brindisi in qualità di operaio addetto alla verniciatura aveva contratto artrosi cervicale, chiese che il Pretore di Lecce in funzione di giudice del Lavoro NAZIONALEcondannasse l'ISTITUTO PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) al pagamento della rendita per malattia professionale. вного Il Pretore, acquisito parere tecnico di ufficio, respinse la domanda. Con sentenza del 19 marzo 1998 il Tribunale di Lecce, accogliendo l'appello del De FI previo nuovo parere tecnico di ufficio, condannò l'INAIL al pagamento della rendita per riduzione della capacità lavorativa nella misura del 10 %. Afferma il Tribunale che, in base alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado (le cui conclusioni, ineccepibili sul piano logico e sul piano tecnico scientifico, erano da condividersi), era stato accertato che il De FI era affetto da artrosi cervicale con limitazione funzionale, e che la patologia era stata determinata anche dal causale contributo del lavoro che egli aveva svolto dal 1979 al 1986 nel settore costruzioni, ove aveva fatto uso di martelli pneumatici, e dal successivo lavoro svolto nel reparto verniciatura, ove egli era stato esposto a flussi di aria condizionata, con temperatura di 20 - 25 °, con umidità del 70 - 80 % e con velocità elevata. Da ciò era deducibile che la patologia era stata contratta a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INAIL, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. Resiste IM De FI, proponendo fly 3 ricorso incidentale condizionato, cui l'INAIL resiste a sua volta con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. дного 113, 115, 116, 132 n. 4, 424, 441, 442 e 445 del cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché omessa e contraddittoria motivazione, l'INAIL sostiene che il Tribunale, integralmente accogliendo il parere del consulente tecnico di ufficio, ha immotivatamente riconosciuto un diritto (rendita per malattia professionale nella misura del 10 %) che, essendo la riduzione della capacità lavorativa inferiore alla misura minima prevista dalla legge, non sussiste. Con il controricorso il De FI sostiene che con il ricorso introduttivo egli aveva formalmente chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale, “in misura non inferiore al 10%, tenendo presente che il ricorrente gode già di rendita INAIL nella misura del 16% a seguito di infortunio del 1986". Con il ricorso incidentale condizionato, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e chiedendo cassazione con decisione nel merito od in subordine con rinvio, lo stesso De FI sostiene che il Tribunale ha erroneamente ignorato la preesistente rendita, e la necessità di aggiungere la 4 ° seconda alla prima, nell'ambito della complessiva valutazione prevista dalla legge. Con il controricorso al ricorso incidentale condizionato, l'INAIL eccepisce che il ricorso incidentale “subordinato”, essendo stato notificato il 31 luglio 1998 (come risulta dal timbro apposto sulla busta che lo conteneva), è inammissibile. E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale. дного Non vi è, invero, la prova che questo atto sia stato notificato nel tempo normativamente previsto a pena di decadenza. Conseguentemente, ed in considerazione dell'indicazione fornita dall'Istituto (la data del 30 luglio 1998, apposta dallo stesso Istituto sulla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale), il ricorso è inammissibile. Il Tribunale si limitata riconoscere il diritto alla rendita per la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 10%. Alcun riferimento è, nella sentenza, ad una pregressa rendita cui questa misura debba cumularsi. L'autosufficienza della decisione preclude, ad avviso di questo Collegio, l'esame dello stesso ricorso introduttivo e della consulenza tecnica di ufficio. L'inesistenza del diritto alla rendita per riduzione dell'attitudine lavorativa nella misura del 10% rende fondato il ricorso dell'INAIL per la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda. 5 thy In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese dell'intero processo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di IM De FI;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE блоко Спаю е н Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERMA Depositata in Cancelleria 13 GEN. 2001 oggi, ABORATORE ESENTE DA IMPOSTA DI BO LLO , DI A M DI E REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA R CANCELLERIA P U ✓ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 6