Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 10442
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Sentenza 24 febbraio 2009

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La cognizione del tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso il capo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezza personale contestualmente all'assoluzione per totale infermità mentale, è limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, mentre la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale è riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 10442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10442
    Data del deposito : 24 febbraio 2009

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