Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
La cognizione del tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso il capo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezza personale contestualmente all'assoluzione per totale infermità mentale, è limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, mentre la rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale è riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 750
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038062/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU LA, N. IL 25/07/1961;
avverso ORDINANZA del 25/09/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. D'Angelo chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, giudicando in sede di appello, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., sull'impugnazione presentata da FA DI avverso la sentenza del giudice di merito che aveva applicato la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia, la respingeva. Osservava che il giudizio di appello in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato era limitato al riesame degli stessi elementi di fatto acquisiti nel giudizio di merito, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Tali elementi di fatto erano costituiti da perizie psichiatriche e certificazione medica dalle quali emergeva un grave disturbo della personalità che determinava i comportamenti antisociali del soggetto, anche violenti, come emergeva dalla ripetizioni di fatti analoghi;
si trattava di accertamenti vicini nel tempo alla decisione di merito che aveva ritenuto la pericolosità del soggetto, pronunciata in data 31/10/2007. Aggiungeva che la circostanza che altra decisione, pronunciata nel dicembre 2005, avesse escluso la pericolosità del soggetto, era del tutto irrilevante in quanto risaliva a due anni prima e non poteva aver tenuto conto della reiterazione di fatti analoghi e violenti. Confermava il giudizio di inevitabilità dell'applicazione della misura di sicurezza contenitiva come runica idonea allo stato a scongiurare il ripetersi di episodi simili, mentre spettava al magistrato di sorveglianza verificare in sede di esecuzione il permanere della pericolosità. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione non avendo il tribunale valutato che il giudice di merito nel 2005 aveva escluso la pericolosità del soggetto e non avendo dato corso alla richiesta della difesa di disporre nuova perizia onde valutare la sussistenza della attualità della pericolosità, rinviando tale giudizio al magistrato di sorveglianza mentre era suo compito provvedervi. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La giurisprudenza di legittimità con orientamento conforme ha affermato che la cognizione del tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva applicato la misura di sicurezza contestualmente all'assoluzione per totale infermità mentale, era limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto conosciuti dal giudice del merito, mentre la rivalutazione dell'attualità della pericolosità era riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza (Sez. 1, 8 novembre 2000 n. 8892, rv. 218288; Sez. 1, 27 aprile 2005 n. 23078, rv. 232086). Nel caso di specie quindi correttamente il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che il giudice di merito aveva compiuto una valutazione congrua e completa degli elementi sottoposti al suo esame, ricavando la sussistenza della pericolosità sia dalla reiterazione di condotte violente dello stesso tipo sia dai numerosi accertamenti medici recenti, l'ultimo dei quali risalente al 2007, dai quali emergeva che proprio il grave disturbo della personalità da cui era affetto l'imputato lo determinava a commettere azioni violente. Non vi era quindi necessità di disporre ulteriori accertamenti e la precedente sentenza emessa nel 2005 che aveva escluso la sua pericolosità non poteva tenere conto della reiterazione dei medesimi comportamenti violenti. Correttamente aveva poi demandato al magistrato di sorveglianza la valutazione dell'attualità della pericolosità in corso di esecuzione della misura. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009