Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
Rientrano nella categoria dei videogiochi vietati alla luce dell'art. 22 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 gli apparecchi elettronici i quali, pur non distribuendo premi in denaro, riproducono il gioco del poker, in quanto tale giuoco per sua natura è totalmente aleatorio e tale da non consentire un giudizio di prevalenza dell'elemento dell'intrattenimento o dell'abilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2005, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 2247
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 18910/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
Di IO IC, nata a [...] il 31 maggio del 1975;
OR IM, nato a [...] il 9 luglio del 1975;
PA CO nato a [...] il 9 luglio del 1941;
avverso la sentenza del tribunale di Alba sezione distaccata di Bra;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 23 febbraio del 2005, il tribunale di Bra condannava, in concorso di circostanze attenuanti generiche, Di IO IC, OR SI e PA CO alla pena di Euro 2700 d'ammenda ciascuno, quali responsabili del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 per avere: i primi due,
quali soci amministratori della società "Bar Tropical", ed il terzo, quale noleggiatore, installato o comunque consentito l'uso all'interno del citato bar, sito in Bra alla piazza XX Settembre, un apparecchio elettronico non regolamentare perché l'elemento aleatorio era preponderante rispetto agli elementi dell'abilità e del trattenimento.
Fatto accertato il 14 febbraio del 2003.
Il tribunale, dopo avere premesso che sussisteva continuità normativa tra le disposizioni introdotte con il D.L. n. 269 del 2003, come modificato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003 e dalla L. n. 350 del 2003 e quelle di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 nella formulazione (già modificata con la L. n. 388 del 2000 e con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22) vigente al momento dei fatti, a fondamento della decisione osservava che già con le modifiche introdotte con la L. n. 388 del 2000 il legislatore aveva inteso punire, non solo colui il quale installava in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi per il gioco d'azzardo di cui al comma 4, ma anche chi installava apparecchi per il gioco lecito non aventi le caratteristiche indicate nei commi 5 e 6; che con le modifiche introdotte con la L. n. 289 del 2002 si erano precisate ulteriormente le caratteristiche dei giochi leciti di cui ai commi 6 e 7; che nella fattispecie l'apparecchio in questione non rispettava i requisiti previsti dalle norme dianzi citate perché l'elemento aleatorio era preponderante rispetto all'abilità, come era emerso dall'indagine peritale e che quello dell'intrattenimento era totalmente assente per la breve durata (pochi secondi) della singola partita;
che la tesi degli indagati, secondo la quale i giochi che non distribuivano somme di denaro erano leciti quanto meno fino al primo maggio del 2004 anche qualora riproducessero il meccanismo del gioco del poker, giacché il divieto della riproduzione delle regole del poker era stato introdotto con riferimento alle sole macchine che distribuivano premi in denaro, era infondata in quanto i giochi prevalentemente aleatori erano comunque illeciti anche se non distribuivano premi in denaro;
che la sussistenza della colpa non era esclusa dal fatto che il gioco nella prima videata segnalasse la conformità alla legge dell'apparecchio perché nella diligenza media del soggetto che esercita un'attività commerciale rientra una seria verifica della corrispondenza dei beni utilizzati alle norme di legge.
Ricorrono per cassazione gli imputati con separati ricorsi sulla base di identici motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo tutti i ricorrenti deducono la violazione della norma incriminatrice per avere il tribunale erroneamente ritenuto che l'apparecchio in questione non rientrasse tra quelli di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, avendo considerato che gli elementi dell'abilità o dell'intrattenimento non fossero preponderanti rispetto a quello aleatorio: assumono che il tribunale non avrebbe potuto escludere: a) l'elemento dell'intrattenimento per il semplice fatto che la partita durava pochi secondi poiché il dato temporale non aveva rilevanza avuto riguardo al fatto che lo stesso legislatore, anche per i giochi d'intrattenimento di cui al sesto comma, ha previsto che la partita possa durare pochi secondi;
b) quello dell'abilità sconfessando quanto riferito dal perito, il quale aveva evidenziato che alla fine della partita il giocatore avrebbe dovuto sostenere una prova di abilità. D'altra parte, il gioco in questione non può considerarsi aleatorio solo perché riproduce le regole del gioco del poker in quanto il divieto di riprodurre tali regole è divenuto efficace anche per i giochi di cui al comma settimo con decorrenza dal primo maggio del 2004. Con il secondo motivo si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato per avere il tribunale omesso di considerare che il PA aveva correttamente adempiuto a tutti gli oneri amministrativi ed aveva ottenuto il nulla osta dai Monopoli di Stato. Di conseguenza tutti gli imputati avevano ritenuto, legittima l'installazione di quell'apparecchio. La motivazione sull'elemento soggettivo minimo per la configurabilità del reato sarebbe ad avviso del difensore del tutto mancante.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Il R.D. n. 773 del 1931, art. 110 del nel testo vigente all'epoca dei fatti vietava (e vieta tuttora) anche a seguito delle modificazioni apportate prima dalla L. 18 giugno 2000, n. 388, art. 37 e successivamente dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3, non solo l'uso di apparecchi per il gioco d'azzardo, ma anche quelli per il gioco lecito o da trattenimento non conformi alle caratteristiche fissate dal legislatore. Si consideravano (e si considerano) apparecchi per il gioco d'azzardo quelli che avevano insita la scommessa o che consentivano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6. In particolare il videopoker, pure se possedeva gli altri parametri quantitativi fissati dal R. D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 110, comma 6, per individuare i giochi di trattenimento e d'abilità, non rientrava in tale categoria in considerazione del carattere assolutamente aleatorio della vincita che gli è proprio (Cass. Sez. 3^, 21 marzo 2003 n. 13041.; Cass. 21 marzo 2003 13045; Cass. 9 gennaio 2004 n. 288; 12 marzo 2004 n. 11893). Si consideravano(e si considerano) invece apparecchi da trattenimento o da gioco d'abilità e come tali idonei per il gioco lecito quelli che si attivavano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi d'abilità o trattenimento erano preponderanti rispetto a quello aleatorio, il costo della partita non superava i 50 centesimi di Euro, la durata della partita non fosse inferiore a dieci secondi (attualmente la durata della partita deve essere compresa tra sette e tredici secondi) e che distribuivano vincite in denaro ciascuna di valore non superiore a venti volte il costo della partita (ora a Euro 50) erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in moneta metallica. In ogni caso tali apparecchi non potevano e non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole.
Si consideravano (e si considerano) apparecchi per il per il gioco lecito : a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprimeva la sua abilità fisica o mentale o strategica, attivabili unicamente con moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita ad un Euro che distribuivano direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, o scambiabili con premi di diversa specie di valore non superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici o semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità che si attivavano solo con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi, con preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento, ma che non potevano consentire, per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione per un numero superiore a dieci volte. Dal primo gennaio del 2003 gli apparecchi anzidetti potevano essere impiegati solo se denunciati a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, art. 14 e successive modificazione. Dal primo gennaio del 2004 non potevano più consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e dovevano essere rimossi se non era possibile la conversione un uno degli altri apparecchi per il gioco lecito;
C) quelli basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica che non distribuivano premi e per i quali la durata della partita poteva variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non doveva essere superiore a 50 centesimi di Euro.
Con la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 195, il legislatore ha disposto che gli apparecchi ed i congegni di cui di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, ossia gli apparecchi per il gioco lecito non potessero riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali e che per gli apparecchi di cui alla lettera b) dello stesso comma, per i quali era stato rilasciato il nulla osta di cui al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 1, e successive modificazioni, tale disposizione si applicava con decorrenza dal 1 maggio del 2004. Da tale innovazione legislativa i ricorrenti hanno desunto che per gli apparecchi di cui alla lettera b) dell'articolo 110 cit., comma 7, la riproduzione del gioco del poker fosse lecita quanto meno fino al primo maggio del 2004.
In proposito si rileva che dalla lettura dei commi 6 e 7, lett. b), nel testo vigente all'epoca del fatto, emerge che la preponderanza dell'abilità del giocatore ed in alcuni casi dell'intrattenimento sull'elemento aleatorio rappresentava requisito necessario comune a tutte le categorie dei giochi leciti individuate del legislatore, sia laddove ciò era stabilito espressamente (si vd. il previgente comma 5 e, sia pure con la alternativa tra abilità e trattenimento, gli attuali comma 6 e 7, lett. b), sia laddove il legislatore aveva posto l'accento sull'abilità "fisica, mentale, o strategica" del giocatore sostanzialmente identificandola come nucleo del meccanismo del gioco (si cfr. il previgente comma 6, e l'attuale comma 7, lett. a) e c). Tale fondamentale condizione non è smentita dalla tesi avanzata dalla difesa a mente della quale, in sostanza, i giochi non distribuenti premi in danaro si dovrebbero considerare leciti (quanto meno fino all'1/05/2004) anche qualora riproducenti il meccanismo del gioco del poker, per essere stato il divieto espresso della riproduzione delle regole del poker dettato (fino alla approvazione dell'attuale comma 7 bis, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, e dalla L. n. 350 del 2004) soltanto nel comma 6, e, dunque, con riferimento alle sole macchine distribuenti premi in danaro, o, comunque, alla luce dell'innovazione legislativa consistita nello "sdoppiamento" dell'elemento "abilità" da quello del "trattenimento". La difesa sostiene in sostanza che, per gli apparecchi non distribuenti premi in danaro, anche la riproduzione delle regole del poker potrebbe ritenersi lecita in quanto il legislatore avrebbe - ritenendo sufficiente anche il solo elemento del trattenimento - reso leciti ai sensi al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 anche i giochi completamente aleatori.
L'assunto non merita di essere condiviso perché non tiene conto di un dato legislativo evidente. Se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di rendere leciti (sia pure in via provvisoria) tutti gli apparecchi riproducenti le regole del poker (alla condizione che essi non distribuissero premi in danaro), non si comprende per quale motivo sarebbe stato inserito (o meglio mantenuto) tra i requisiti indefettibili di liceità degli apparecchi di cui all'art. 110 c.p., comma 7, lett. b) quello della preponderanza degli elementi di abilità o di trattenimento sull'elemento aleatorio. Invece, ad avviso di questo collegio, il complesso normativo sopra delineato va correttamente interpretato, in via logica, in modo diverso, tenendo conto di tutti i dati contenuti nelle disposizioni di cui all'art. 110 cit., comma 6 e 7. In sostanza, antecedentemente alle novità introdotte con il D.L. n. 269 del 2003 e con la finanziaria per il 2004, il legislatore ha chiarito, nel comma 6, come gli apparecchi che distribuiscono premi in denaro siano sempre illeciti se riproducono, anche in parte, le regole del poker, ponendo, sostanzialmente, nell'ultima parte dello stesso comma, una presunzione assoluta di illiceità collegata alla riproduzione di tale meccanismo. Con riferimento agli apparecchi non distribuenti premi in danaro (comma 7), tale presunzione assoluta non è stata (almeno inizialmente) ripetutala ciò non significa che un apparecchio riproducente il gioco del poker fosse lecito a norma del comma settimo, posto che per la liceità doveva comunque essere prevalente l'elemento dell'intrattenimento o dell'abilità su una possibile componente aleatoria. Tale componente aleatoria non poteva però consistere nella riproduzione delle regole del poker essendo tale gioco per sua natura totalmente aleatorio e perciò l'elemento dell'aleatorietà, astrattamente compatibile con gli apparecchi di cui al comma 7, lett. b), non poteva essere subvalente rispetto all'abilità o all'intrattenimento. Non può, dunque, ritenersi, alla luce di tale, ineludibile, dato normativo, che vi sia stata una "depenalizzazione" (nè assoluta, ne' provvisoria) degli apparecchi aleatori a condizione che essi non erogassero premi in danaro. In definitiva in base alla normativa vigente all'epoca del fatto un videogioco poteva considerarsi lecito, anche se aveva una componente aleatoria, a condizione che l'elemento dell'abilità o alternativamente quello dell'intrattenimento fosse prevalente sulla componente aleatoria, la quale però non poteva consistere nella riproduzione delle regole del gioco del poker, in quanto tale riproduzione avrebbe reso di per sè subvalente l'elemento dell'aleatorietà o dell'intrattenimento essendo il gioco del poker, quando la combinazione vincente è affidata ad un congegno elettronico, totalmente aleatorio.
Nella fattispecie il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle risultanze peritali dalle quali, come risulta dal testo della sentenza, era emerso che l'elemento dell'aleatorietà era preponderante rispetto a quello dell'abilità, in quanto il sistema delle combinazioni raggiungibili dipendeva dal caso. Lo stesso premio finale dipendeva da una componente aleatoria, come emerge dalla sentenza.
Il fatto che per i giochi di cui al comma settimo non sia stata prevista la durata minima della partita non significa che tale elemento ai fini della valutazione della preponderanza dell'intrattenimento sull'aleaotorietà sia irrilevante, ma comporta solo che tale determinazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
In merito alla sussistenza dell'elemento psicologico la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata avendo tra l'altro il tribunale precisato che non era dimostrata la riferibilità del nulla osta provvisorio all'unico apparecchio in sequestro. La conferma si trae dallo stesso ricorso nella parte in cui si assume che la documentazione prodotta farebbe riferimento "alle macchine installate presso il "Bar Tropical". In realtà presso il citato esercizio, come sopra precisato, non sono state sequestrati tutti gli apparecchi ivi esistenti ma soltanto uno. Di conseguenza la riferibilita della documentazione prodotta a quell'unico apparecchio doveva essere dimostrata in maniera chiara e non generalizzata, ai fini della valutazione della buona fede, posto che trattatasi comunque di un apparecchio che non poteva essere lecitamente installato in quell'esercizio ne' prima del primo maggio del 2004 ne' tanto meno dopo tale data.
I ricorrenti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'articolo 616 c.p.p.; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006