Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato, l'ammissione deve ritenersi consentita anche riguardo all'assistenza difensiva nel corso dell'esame ex art. 210 cod. proc. pen. per l'indagato o imputato in procedimento connesso, sia per effetto di una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 1 dell'art. 15 della legge 30 luglio 1990, n.217 (che elenca, con indicazione ritenuta non tassativa, "altri casi" di applicabilità dell'istituto al fianco del procedimento di merito), sia in applicazione del nuovo testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge 217 del 1990 (come modificato ex art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 134), secondo il quale l'ammissione al patrocinio è valida "per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse" (v. Corte cost., sent. n. 139 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 7071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7071 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 11/01/2002
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 17
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 18727/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT OR AN n. a Tortorici il 25 maggio 1962 avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina in sede di reclamo ex lege n. 217 del 1990 emessa il 21 febbraio 2001
Sentita la relazione fatta da Consigliere F. Novarese letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per richiesta di rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
AT DA DO ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina in sede di reclamo, relativo ad un provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per esame dell'imputato in un procedimento connesso, emessa il 21 febbraio 2001, deducendo quali motivi l'erronea applicazione degli artt. 1 e 15 l. n. 217 del 1990, poiché l'imputato in procedimento connesso, sentito in dibattimento su fatti che possono coinvolgere la sua responsabilità, deve essere assistito da un difensore. sicché, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in altri procedimenti, gli doveva essere consentita detta ammissione pure in questa ipotesi, giacché altrimenti veniva violato il suo diritto di difesa, onde l'art. 15 l. n. 217 del 1990 deve essere interpretato nel senso indicato in via estensiva, anche alla luce della recente modifica legislativa. che estende il patrocinio a spese dello Stato anche ad ogni eventuale procedura derivata ed incidentale comunque connessa con procedimento cui il soggetto imputato ha presentato istanza di ammissione.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina, affinché valuti la sussistenza degli altri presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ed invero. il dettato dell'art. 1 l. n. 217 del 1990 deve essere letto il combinato disposto coli gli artt. 7 e 15 l. cit., dai quali risulta, per implicito (art.7) o per espressa previsione (art. 15) da interpretare in senso estensivo, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'indagato e del condannato, secondo quanto ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra tante Cass. sez. 1^ 15 febbraio 1999 n. 253, Polani rv. 212641 contra Cass. sez. 1^ 4 marzo 1998 n. 5210, Micelli rv. 210009 nel procedimento di esecuzione e Cass. sez. 1^ 27 dicembre 1995 n. 5685, Cosenza rv. 203171 per quello di sorveglianza).
Pertanto la modifica introdotta dalla legge n. 134 del 2001 al primo comma della legge in esame costituisce una mera esplicitazione rinvenibile attraverso un'esegesi logico - sistematica della normativa.
Tale acquisizione appare di fondamentale importanza, giacché consente di affermare che la recente disciplina in alcuni casi non si presenta come innovativa rispetto alla pregressa ma appare quale chiarimento della stessa, sicché serve a dirimere dubbi interpretativi avanzati dalla giurisprudenza.
Alla luce di questo principio deve affrontarsi l'analisi esegetica del terzo comma della legge n. 217 del 1990, come introdotto dalla legislazione del 2001, in cui si legge che "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse".
La predetta disposizione, che afferma il principio dell'immanenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risolve il contrasto esistente circa la valenza di detto provvedimento, pur se in virtù della non intervenuta modificazione dell'art. 15 l. cit., non si pone, in parte, in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 4^ 30 dicembre 1997 n. 2548, Schito rv. 210154), secondo cui per l'ammissione nella fase dell'esecuzione era necessario un ulteriore provvedimento, mentre lo stesso non deve più essere richiesto ove ne sussista per lo stesso procedimento nella fase di merito, e costituisce esplicitazione di quella giurisprudenza che aveva esteso ad altri procedimenti, in cui era richiesta la presenza del difensore, l'ammissione al predetto patrocinio. La norma, quindi, assume un duplice rilievo, in parte innovativo per un verso ed esplicativo per l'altro.
Sotto quest'ultimo profilo, proprio per consentire un'interpretazione adeguatrice, deve essere considerata una sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 139 del 1998), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. n. 217 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
da un magistrato di sorveglianza, che riteneva la predetta norma di stretta interpretazione e non inclusiva del procedimento di conversione delle pene pecuniarie.
Infatti il giudice delle leggi, oltre ad escludere un'esegesi restrittiva, in contrasto con quanto sostenuto dal Tribunale peloritano nell'ordinanza impugnata, afferma che "la legge n. 217 del 1990 costituisce attuazione della garanzia posta dal comma 3 dell'art. 24 Cost. secondo il quale sono assicurati ai non abbienti,
mediante appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione e che tale garanzia.. assume una ancor più marcata cogenza quando riguardi la difesa dell'imputato". "I principi desumibili dalla Costituzione" - aggiunge il giudice della legittimità delle leggi vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal difensore.
Il principio giuridico affermato dalla Corte Costituzionale, del resto conforme ad una sua uniforme giurisprudenza in tema di interpretazione adeguatrice, si pone in linea con l'impegno di fornire ai non abbienti un'adeguata assistenza legale, attuato nella decorsa legislatura, quale parte integrante dei progetti da realizzare da parte dello Stato sociale di diritto, e si presenta indefettibile nel processo penale accusatorio, in cui il divario fra imputati dotati di parecchi mezzi finanziari e quelli emarginati è già considerevole e non è risolto dalla recente normativa. Il principio espresso, poi, è conforme a numerosi pronunciati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui il nostro codice dice di ispirarsi (C.E.D. U. 9 giugno 1998, Twalib c. Grecia e 13 maggio 1980 Artico c. Italia).
Pertanto appare conforme alla Costituzione ed ai principi espressi nelle su indicate pronunce affermare che l'elencazione contenuta nell'art. 15 primo comma l. n. 217 del 1990 deve essere interpretata in senso estensivo e non ha neppure un valore tassativo, giacché l'elemento unificante è la necessità che "l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente", perché non cessa la sua connotazione come imputato, indagato o condannato e, quindi, può essere coinvolto in dichiarazioni aventi riflessi sulla sua libertà personale e sull'esercizio del diritto di difesa. Non può neppure essere richiamato il secondo comma della disposizione in esame per escluderne l'applicabilità nel caso in cui un imputato di un procedimento connesso debba essere sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., giacché questa norma nell'individuare il giudice competente a ricevere l'istanza lo individua anche in maniera generica nell'autorità giudiziaria" procedente, sicché non sussistono nemmeno problemi di competenza.
Non sembra che possa essere invocata la figura "anfibia" della parte imputata in un procedimento connesso, mentre ulteriore ausilio all'esegesi fornita deve rinvenirsi nella sentenza n. 361 del 1998 della Corte Costituzionale, relativa alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 210, 238 quarto comma e 513 secondo comma c.p.p. come modificati dalla legge 7 agosto 1997 n.267. Infatti, nella predetta pronuncia, si legge che "il carattere ibrido della disciplina contenuta nell'art. 210 c.p.p., ove sono appunto richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, è una conseguenza della peculiarità della posizione dell'imputato in procedimento connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, ma comunque non identificabile, sul piano sostanziale, con la figura del testimone, sicché appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facoltà di non rispondere, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato", nonché il diritto di farsi assistere da un difensore, giacché, nel corso della dichiarazione, possono emergere fatti implicanti una sua responsabilità per episodi diversi o sotto più gravi profili, sicché occorre rispettare il principio nemo tenetur se detegere ed il richiamo all'art. 503 c.p.p. relativo all'esame delle parti private (comma quinto).
Peraltro l'esame dell'imputato in procedimento connesso si svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente occasionali e contingenti, sicché verrebbe a crearsi una disparità di trattamento tra l'imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che rende dichiarazioni su fatti altrui nel medesimo procedimento, il quale sarà assistito da un difensore, il cui onorario sarà a carico dello Stato, e quello, che svolge lo stesso compito in un processo separato, cui non sarebbe consentito di avvalersi del c.d. gratuito patrocinio e che sarebbe costretto a corrispondere con proprie risorse economiche l'onorario al suo difensore di fiducia oppure eventualmente a quello di ufficio nominatogli, a riprova dell'indefettibile presenza della difesa tecnica in detto esame.
Pertanto, anche sotto questo differente aspetto, un'interpretazione adeguatrice milita a favore dell'interpretazione accolta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con il rinvio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002