Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2003, n. 10156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10156 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ns iere1 0156/03 R.G.N. 20578/01 Dott. Vi prio Presidente Dott. Ro erto 1.22628 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE iere 2613 Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 05/03/03 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORBITER INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IT D'AN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA RESTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO REGIONALE TECNOSERVIZI SICILIA, in concordato preventivo con cessione dei beni, in persona del liquidatore giudiziale Dr. Eustachio Cilea e del 2003 Liquidatore volontario Dr . Francesco Castagna, 572 elettivamente domiciliato in ROMA VLE VILLA GRAZIOLI 1 13, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BENEDETTO CARBONE, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FABIO VALGUARNERA, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
CONSORZIO PROMETEO in Liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Avv. Bruno Pisaturo, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato NELLO DE PONTE, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
REGIONE DI SICILIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende per legge;
controricorrente nonchè
contro
AN LB;
- intimato avverso la sentenza n. 3665/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 19/10/00 e depositata il 21/11/00 (R.G. 1036/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Fabrizio SALBERINI (per delega Donatella RESTA); udito l'Avvocato Alessandro DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. she peer,Именова che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27.7.1994, ER TA conveniva davanti al Tribunale di Roma la S.r.l. Orbi- ter International per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 780.000.000 a titolo di compenso per l'elaborazione di un progetto di ristrutturazione ed ammodernamento di strutture sanitarie pubbliche in Si- cilia, eseguita su incarico della predetta. La convenuta non contestava il conferimento dell'incarico e l'espletamento dell'attività, ma soste- neva che il pagamento doveva essere effettuato dal Con- sorzio Regionale Tecnoservizi Sicilia, che l'incarico ad essa convenuta aveva conferito, ed al quale a sua volta l'incarico di predisporre il progetto era stato affidato dal Consorzio Prometeo, per convenzione con la Regione Sicilia;
chiamava quindi in causa i predetti enti per essere manlevata. Il Consorzio Prometeo e la Regione Sicilia resiste- vano. Il Consorzio Tecnoservizi restava contumace. Il Tribunale, con sentenza del 16.3.1998, accoglie- va la domanda e condannava la S.r.l. al pagamento della somma di L. 780.000.000 in favore del TA;
riget- proposta dalla convenuta tava la domanda di manleva contro i terzi chiamati. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21.11.2000, rigettava l'appello proposto dalla S.r.l. TE avverso il rigetto della domanda di manleva. Considerava che nessuna prova la predetta società aveva fornito sull'assunzione, da parte dei chiamati in cau- sa, di un obbligo di garanzia circa il pagamento del compenso al TA. Avverso la sentenza la S.r.
1. TE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Consorzio Regionale Tecnoservizi Sicilia, in concordato preventivo con cessione dei beni, il Consorzio Prometeo e la Regione Sicilia. Il TA non ha svolto dife- se. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico articolato motivo la ricorrente, de- 1. nunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 1322, 1325, 2697 e 2730 C. C. F omessa e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia, svolge tre censure.
1.1. In primo luogo, addebita al giudice di appello di non aver correttamente valutato il rapporto esisten- te tra i vari contratti "a cascata", intercorsi tra la Regione Sicilia, il Consorzio Prometeto, il Consorzio Tecnoservizi, la S.r.l. TE ed il TA nel quadro della predisposizione del Piano Poliennale di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sani- tario pubblico in Sicilia;
assume che é ravvisabile nella specie, nel contratto stipulato tra la società ricorrente ed il TA, la figura del "subcontratto", in ragione della dipendenza genetica del contratto rispetto al contratto base;
sostiene che la domanda della società ricorrente di condanna in so- lido tra loro, dei due consorzi e della regione parte trova fondamento logico giuridico nell'azione diretta della ricorrente stessa nei confronti delle altre parti del contratto base.
1.2. In secondo luogo, addebita al giudice di ap- pello di non aver ravvisato, in via subordinata, la sussistenza di un collegamento funzionale tra i menzio- nati contratti, in ragione della loro comune funzione economico-sociale, con conseguente inscindibile colle- 5 gamento anche nella fase dell'adempimento, tal che le vicende di ognuno di essi si riversano necessariamente sugli altri.
1.3. In terzo luogo, assume che erroneamente il giudice di appello ha affermato che la società ricor- rente non aveva dato alcuna prova del preteso rapporto di garanzia, atteso che il giudice d'appello aveva a disposizione una serie di ammissioni legate da una con- nessione univoca e provenienti da enti pubblici circa l'esistenza del ridetto rapporto.
2. Il motivo va disatteso sotto tutti i profili.
2.1. Avuto riguardo all'oggetto del giudizio di ap- pello, nel quale, come risulta dalla sentenza impugna- ta, la S.r.l. TE ha denunciato l'erroneo rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti dei terzi chiamati in causa, i primi due profili di censura risultano inammissibili, in quanto svolgono questioni del tutto nuove - incentrate sull' assunto che la so- cietà ricorrente sarebbe legittimata ad agire diretta- mente contro i predetti terzi chiamati per rivalersi delle somme erogate al TA, non in virtù di un obbligo di garanzia dai predetti assunto nei suoi con- fronti, bensì in virtù del collegamento che sussiste- rebbe tra i vari contratti intercorsi tra le parti in causa -1 che postulano indagini di fatto sulla natura 6 ed il contenuto dei contratti medesimi, non consentite in questa sede di legittimità.
2.2. Del pari inammissibile è il terzo profilo di censura, rivolto alla valutazione compiuta dal giudice di appello di alcuni documenti dei quali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricor- rente non riporta il contenuto.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del Consorzio Regionale Tecno- servizi Sicilia e del Consorzio Prometeo, in Euro 100,00 per spese vive ed in Euro 4.000,00 per onorari ciascuno, ed in favore della Regione Sicilia in Euro 4.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 5.3.2003 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vi ni's Duva MERE CT DEPOSITATO INT E RI 2003 26 IL CANCELLIERE C1 Oggi. Innocenzo Battista 7