Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'omesso versamento di contributi e premi che derivi da condotta omissiva di registrazioni obbligatorie o da condotta mendace, rende le stesse penalmente rilevanti, ex art. 37 legge 24 novembre 1981 n.689 (che punisce le omesse o false registrazioni o denuncie obbligatorie), ed integra nel contempo i reati previsti dalle leggi speciali. Peraltro ove questi ultimi siano compresi nel cosiddetto condono previdenziale, non è possibile estendere tale trattamento anche ai delitti ex art. 37 citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1998, n. 13357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Tridico Gennaro Presidente del 3-11-1998
1. Dott. Rizzo LD Consigliere SENTENZA
2. " SS LD " N. 3310
3. " SC Olindo " REGISTRO GENERALE
4. " Di IL ZO " N. 24696/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Pordenone
avverso la sentenza del Pretore di Pordenone in data 2-4-1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SC
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. SC che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, il Pretore di Pordenone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AG AB in ordine al reato di cui all'art.37 L.24-11-1981 n.689, per estinzione dello stesso per intervenuto condono previdenziale.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso quella Pretura circondariale per l'annullamento della sentenza, deducendo "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p., d.l. 28-3-1996 n.116, art.37 L.689/81) a motivo dell'errata applicazione, nella fattispecie, del "condono" previdenziale, che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, non opera - secondo il ricorrente - relativamente all'ipotesi contestata all'imputato, che tutela un diverso oggetto giuridico (" al fine di non versare contributi e premi previsti dalle, leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, ometteva registrazioni e denunce obbligatorie, per contributi per un importo mensile superiore a lire 5.000.000 (complessivamente lire 69.114.00), per il periodo 1-3- 1995/31-7-1995; accertato in Fontanafredda, il 14-9-1995"; è questo il reato contestato al Ragagnin).
A sostegno del proposto gravame, il P.M. assume che all'imputato è stata contestata la violazione della norma di carattere generale di cui all'art.37 della L.689/81 di depenalizzazione, che, come è pacificamente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza, assume la dignità di una legge che detta regole di carattere generale, tutelando la regolarità delle registrazioni e sanzionando un comportamento omissivo delle denunce e delle registrazioni o una totale o parziale falsità delle dichiarazioni, con la soglia, peraltro, ai fini della punibilità, costituita dall'omesso versamento di contributi e premi per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.
Trattandosi, quindi, di norma di carattere generale, con un ambito di operatività più ampio e, comunque, diverso da quello proprio delle norme speciali in materia previdenziale, non è applicabile, secondo il ricorrente - che ha citato, al riguardo, la sentenza di questa Suprema Corte, Sez.III pen., n. 398 del 27-2-1997 al reato da essa previsto, e contestato all'imputato nel presente processo, la causa estintiva del cosiddetto condono previdenziale applicato dal pretore. L'imputato, a mezzo del difensore, ha presentato "memoria". Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
È stato contestato all'imputato, nel presente processo, il reato di cui all'art.37 L.24-11-1981 n.689, per avere omesso registrazioni e denunce obbligatorie, al fine di non versare contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza per un importo mensile superiore a lire 5.000.000; ed il pretore ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato per intervenuto condono.
La decisione è errata, non essendo applicabile, come ha ripetutamente affermato questa Suprema Corte, la causa estintiva introdotta dalle leggi sul cd.condono previdenziale (tra le altre, L.23-12-1996 n.662 e D.L.283-1997 n. 79, conv., con modificazioni, nella L.28-5-1997 n.140) ed operativa relativamente ai reati "previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi previdenziali ed assistenziali" anche al delitto predetto, così come contestato all'imputato nel presente procedimento, atteso che le "leggi speciali" sull'assistenza e previdenza obbligatorie, alle quali si fa riferimento in tema di condono, e la norma che prevede e punisce il delitto in questione (art.37 L.689/81), hanno oggettività giuridica diversa e tutelano beni ed interessi non coincidenti;
ne deriva che l'omesso, versamento di contributi e premi che derivi da condotta omissiva di registrazioni obbligatorie (ed è il caso che ne occupa) o da condotta mendace rende le stesse penalmente rilevanti ed integra, nel contempo, i reati previsti dalle leggi speciali, sicché, ove questi ultimi siano compresi nel cosiddetto condono edilizio, non è possibile estendere tale trattamento anche al delitti ex art.37 L.689/81 (Cass.Sez.III pen., 15-1-1998 n. 461; 12-5-1997 n. 4385). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998