Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza in materia di applicazione della misura alternativa dell'espulsione del detenuto straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. n.286 del 1998, non sono immediatamente ricorribili per cassazione, in quanto opponibili davanti al Tribunale di sorveglianza ed estranei all'area di applicazione della regola fissata dall'art. 569, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2014, n. 53182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53182 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 05/11/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 3139
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 14926/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH HU HO N. IL 26/10/1969;
avverso il decreto n. 11630/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 26/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, in data 26 novembre 2013, dichiarava inammissibile la domanda con la quale il detenuto CH Hu OE aveva chiesto l'applicazione in suo favore della misura alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16. A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che l'istante è detenuto in espiazione pena per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, in relazione al quale, in applicazione del cit. D.Lgs., art. 16,
comma 5, non può essere disposta la misura alternativa invocata.
2. Ricorre direttamente per cassazione avverso detto provvedimento il detenuto, personalmente, denunciandone l'illegittimità per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e difetto di motivazione sul punto.
Ad avviso del ricorrente il giudice di prima istanza non avrebbe tenuto conto della circostanza che la detenzione in corso è esecutiva di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti inclusivo di condanne per reati ostativi, di guisa che era possibile, nella fattispecie, ricorrere alla scissione di esso, imputare la parte di pena espiata al reato ostativo ed applicare quindi la misura invocata.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Firenze, giudice competente a conoscerla.
Il ricorso immediato per cassazione, infatti (tale è nella fattispecie il mezzo di tutela prescelto dall'interessato) è previsto solo contro le sentenze (art. 569 c.p.p., comma 1) e non anche contro i decreti e le ordinanze.
Alla richiamata regola generale può legittimamente derogarsi soltanto in ipotesi di specifica tipizzazione normativa in tal senso. Con specifico riguardo poi alla giurisdizione di sorveglianza, nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale di sorveglianza come giudice di prima istanza delle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) e degli altri provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge (liberazione condizionale, riabilitazione, rinvio dell'esecuzione), L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 70, comma 1, con succ. mod., si applica il procedimento previsto dall'art. 678 c.p.p., richiamante l'art. 666 c.p.p., il quale, al comma 6, prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale.
Le materie invece attribuite al Magistrato di sorveglianza conoscono specifiche discipline per la loro impugnazione (in genere attraverso reclami specificamente tipizzati dalla legge) e di esse occorre tener conto necessariamente.
Nel caso di specie il provvedimento richiesto ai sensi del cit. D.Lgs., art. 16, comma 5 (D.Lgs. n. 286 del 1998) è opponibile al Tribunale. Tanto infatti statuisce l'art. 16 appena richiamato al comma 6.
La opponibilità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in subiecta materia, davanti al Tribunale di sorveglianza, esclude pertanto che esso (provvedimento) sia immediatamente ricorribile per cassazione.
Tutto ciò premesso, in forza del principio di conservazione dell'impugnazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso in esame deve essere convertito in opposizione, con la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di Firenze (in fattispecie simile: Cass., Sez. 1,11/02/2013, n. 7943).
P.Q.M.
la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014