Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Il pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene, deve tenere conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'entità della pena eseguibile, anche se questo non è stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la pena non superi i limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 39285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39285 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI AN - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2254
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 5207/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) RA NN N. IL 25/03/1955 C/;
avverso l'ordinanza n. 206/2001 TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Stabile Carmine, il quale ha concluso pel rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 7 ottobre 2009 e depositata in pari data, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, in accoglimento dell'incidente proposto dal condannato AN AC avverso l'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica il 28 settembre 2009 per la esecuzione della residua pena espianda di cinque anni, cinque mesi e cinque giorni, inflitta giusta sentenza della Corte di appello di Napoli, 18 dicembre 2007 (irrevocabile dal 25 settembre 2009) peri delitti di riciclaggio, contraffazione di sigilli e falso materiale, ha applicato il condono, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, dichiarando, per l'effetto, estinta l'intera pena pecuniaria ed anni tre di quella detentiva;
ha sospeso l'efficacia dell'ordine di esecuzione impugnato;
e ha ordinato la immediata liberazione del condannato.
Il Collegio ha motivato: il titolo dei delitti non osta alla applicazione del condono del quale AC non ha fruito in precedenza;
per effetto della parziale estinzione (conseguente all'indulto) della pena detentiva, quella residua da espiare rientra nel limite stabilito dall'art. 656 c.p.p. per la sospensione;
epperò l'esecuzione deve essere sospesa colla conseguente liberazione del condannato.
2. - Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il giudice a quo, mediante atto recante la data del 22 ottobre 2009 col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione di legge in relazione all'art. 656 c.p.p., comma 1, deducendo: in difetto del provvedimento di formale applicazione dell'indulto, del relativo effetto estintivo della pena il Pubblico Ministero non deve tenere conto, in sede di emissione del decreto di esecuzione, ai fini della sospensione;
ne' la previsione di cui all'art. 672 c.p.p., comma 3, costituendo norma eccezionale, è applicabile analogicamente.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 27 aprile 2010, obietta: la motivazione della ordinanza impugnata è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale deve tenersi conto della detrazione di pena che consegue all'indulto ai fini della sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p.. 4. - Il ricorso è infondato.
Non ostante alcuni contrari arresti (Sez. 1, 9 gennaio 2007, n. 2232, Oloncino, massima n. 235903, Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 46246, Sanna, massima n. 242087, nonché Sez. 1, 19 giugno 2008, n. 25969, Architravo, non massimata e citata dal ricorrente) nella giurisprudenza di questa Corte è ormai prevalso l'orientamento secondo il quale "il pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene (..), deve tenere conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'entità della pena eseguibile, anche se il condono non è stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, deve sospendere provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la stessa non superi i limiti previsti dall'art. 656 c.p.p., comma 5" (Sez. 1, 12 novembre 2008, n. 44323, Pocher, massima n. 242463; Sez. 1, 10 dicembre 2008, n. 8430/2009, massima n. 243195; Sez. 1, 17 giugno 2009, n. 26203, Cortina, massima n. 243825 e Sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 40548, Attanasio, massima n. 245357).
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010