Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
Il pubblico ministero, quando procede al cumulo delle pene successivamente all'entrata in vigore della legge di concessione dell'indulto, deve tenere conto dell'eventuale incidenza del beneficio sull'entità della pena eseguibile, anche se non ancora concesso dal giudice dell'esecuzione, e, conseguentemente, sospenderne provvisoriamente l'esecuzione qualora all'esito del calcolo così effettuato la stessa non superi i limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3532
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 028635/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PESARO;
nei confronti di:
1) BAGLIONI AUGUSTO, N. IL 15/02/1938;
avverso ORDINANZA del 30/05/2008 TRIBUNALE di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 30/5/2008 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la nullità dei provvedimenti ex art. 656 c.p.p. emessi nelle date del 29/10/2007 e del 10/3/2008 dal P.M. nei confronti di NI GU, perché ritenuti in violazione del disposto di cui al citato art. 656 c.p.p., comma 5. Il Tribunale ha rilevato che erroneamente il P.M. non aveva detratto dal cumulo delle pene la parte di pena condonata (operazione questa che avrebbe contenuto il residuo pena al di sotto del limite dei tre anni) e che, peraltro, non era condivisibile il principio fissato dalla sentenza n. 2232/2007 della Corte di legittimità per il quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non deve darsi rilevanza all'indulto il quale estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione ma non ha efficacia ablativa ed eliminatoria degli altri effetti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Pesaro deducendo violazione di legge.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento di cumulo delle pene irrogate al condannato NI GU risulta essere stato emesso dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2006, n. 241 e mentre il destinatario di esso trovavasi in stato di libertà. E se è indubbio che spetta al Giudice dell'Esecuzione valutare la applicabilità o meno del provvedimento di clemenza ed eventualmente statuire sulla estinzione della pena o di parte di essa, non può per ciò solo escludersi una "anticipata incidenza" del provvedimento contemplante il beneficio anche - e soprattutto - ai fini di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5. Una siffatta interpretazione si impone non solo per esigenze di razionalità del sistema (che tende ad evitare la carcerazione di soggetti condannati a pene detentive brevi ed a privilegiare, ove possibile, l'espiazione delle pene mediante ricorso a misure alternative alla detenzione) ma anche in ragione del disposto di cui all'art. 672 c.p.p., comma 3 che consente al P.M. che cura l'esecuzione della sentenza di condanna di disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dovendosi ritenere che quanto previsto in relazione al condannato detenuto sia, a maggior ragione, applicabile allorquando il possibile fruitore del beneficio si trovi in stato di libertà. Nè vale a sostegno della diversa interpretazione prospettata dal ricorrente P.M. il richiamo alla sentenza n. 2232/2007 di questa Corte, atteso che la pronuncia in questione concerneva fattispecie diversa (carcerazione conseguente a provvedimento di cumulo emesso ed eseguito in data anteriore alla L. n. 241 del 2006 in relazione a due condanne a pena nel complesso superiore al limite di tre anni posto dall'art. 656 c.p.p., nonché successiva applicazione del provvedimento di clemenza, emanato in data posteriore alla avvenuta carcerazione, a parte della pena in espiazione) e che con essa si è enunciato il principio - del tutto condivisibile - per il quale l'indulto "è destinato ad operare in modo unitario e globale sul cumulo materiale delle pene e viene quindi a ripartirsi in modo ideale su tutte le pene cumulate" e che altresì esso "se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non ha però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti scaturenti ope legis (e, nell'ipotesi allora in esame, già scaturiti), quale può essere l'effetto della somma delle pene irrogate sul limite di concedibilità della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive regolato dall'art. 656 c.p.p.". Appare infatti di tutta evidenza che, se nella ipotesi allora esaminata si è correttamente stabilito che l'applicazione di un provvedimento di clemenza successivamente intervenuto non vale a porre in discussione il già vagliato effetto ostativo (alla sospensione dell'ordine di esecuzione) derivante dall'entità delle pene cumulate, ben può e deve difformemente stabilirsi quando il provvedimento di clemenza sia antecedente all'ordine di esecuzione, non essendosi ancora verificato e vagliato al momento della sua entrata in vigore quell'effetto di cui si discute e dovendosi in tale caso tenere conto dell'incidenza del fruibile beneficio sull'entità della pena cumulabile, con conseguente sospensione - provvisoria - della esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., comma 5, ove la residua pena non superi il limite di concedibilità in tale articolo previsto.
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque il rigetto del ricorso. Non deve provvedersi sulle spese trattandosi di ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009