Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
Nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, il P.M. deve tener conto nella determinazione della pena ancora da espiare, ai fini dell'art. 656 cod. proc. pen., comma quinto, del beneficio dell'indulto, anche se non ancora concretamente concesso dal giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2008, n. 44323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44323 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3058
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 019993/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE LI, N. IL 30/09/1954;
avverso ORDINANZA del 14/04/2008 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
con sentenza resa il 20 marzo 2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Torino condannava PO EL alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione perché giudicato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e raccolta abusiva del credito. Tale pronuncia diveniva irrevocabile il 24 gennaio 2008 e per la sua esecuzione, il successivo 10 marzo, il P.M. emetteva ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, considerando il tempo relativo alla detenzione patita dal condannato in forza di misura cautelare (mesi undici e giorni ventiquattro) ed omettendo l'adozione del decreto di sospensione di cui alla citata normativa dappoiché ritenuta la pena da espiare superiore al limite di anni tre. L'ordine di carcerazione veniva eseguito il 23 marzo 2008.
Contestualmente all'ordine di carcerazione il P.M. aveva richiesto al G.E. l'applicazione dei benefici indultivi previsti dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, benefici che il giudice adito concedeva il 26
marzo 2008, tre giorni, pertanto, dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.
Avverso tale ultimo provvedimento proponeva incidente di esecuzione l'interessato, denunciando la violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 5, sul rilievo che nella determinazione della pena da espiare il P.M.
non aveva tenuto conto, adottando l'ordine di carcerazione, dei benefici dell'indulto, che portava la sanzione residua, dalla maggior pena di anni tre, mesi dieci e giorni sei, a quella di mesi dieci e giorni sei. Su tale premessa il condannato concludeva chiedendo la revoca dell'ordine di carcerazione ed, in subordine, la sua immediata sospensione.
Il giudice adito respingeva le richieste difensive, con ordinanza del 14.04.2008, con l'argomento che il P.M., al momento della esecuzione della sentenza di condanna, non poteva tener conto della causa estintiva della pena giacché non dichiarata dal giudice dell'esecuzione. A sostegno della tesi giuridica accolta il giudicante richiamava Cass., Sez. 1, 9.01.2007 n. 2232, imp. Oloncino e Cass., Sez. 1, 4.10.2007, n. 39525. Ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento di tale decisione PO EL perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge. Assume in particolare il ricorrente che avrebbe errato il giudice a quo nella quantificazione della pena da espiare, non avendo da essa dedotto il beneficio dell'indulto, ancorché non ancora applicato quest'ultimo dal G.E., al quale, peraltro, era stata rivolta la relativa richiesta lo stesso giorno in cui era stato, contestualmente, emesso il provvedimento esecutivo della condanna. Ha presentato requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte chiedendo l'annullamento della gravata ordinanza. Il ricorso è fondato.
La questione giuridica posta dal gravame in esame può in tal guisa sintetizzarsi: se, nell'emettere l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva il P.M., ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, ne debba ordinare la sospensione nella ipotesi in cui il "residuo di maggior pena" da eseguire costituisca la differenza tra la sanzione inflitta con la sentenza in esecuzione ed il beneficio dell'indulto non ancora concretamente concesso ma comunque dovuto al momento del provvedimento in executivis. Ritiene il Collegio che al quesito appena formulato debba darsi risposta positiva.
La disciplina introdotta con la L. 27 maggio 1998, n. 165, novellatrice, come è noto, dell'art. 656 c.p.p., comma 5 ha inteso rendere di maggiore razionalità (e quindi più equo) il sistema esecutivo delle carcerazioni, impedendo l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, in ciò dovendosi riconoscere, senza incertezze, la ratio delle nuove regole (Cass., Sez. 1, 27/01/2005, n. 4845). La disposizione in esame, infatti, allorché dispone la disciplina di favore con riferimento a condanne entro un certo tempo, "anche se residuo di maggior pena", trova una sua coerenza giuridica proprio in ciò.
Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che il ricorrente, all'epoca della esecuzione dell'ordine di carcerazione, aveva pieno diritto a vedersi applicare il beneficio dell'indulto, beneficio infatti concessogli tre giorni dopo il provvedimento impugnato, e richiesto contestualmente all'adozione di quest'ultimo, giacché sin da allora sussistenti tutte le condizioni di legge per il relativo riconoscimento. Da ciò consegue che al ricorrente, al momento dell'esecuzione della sentenza di condanna, andava applicata la disciplina di favore. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla conclusione irragionevole (eppertanto profondamente iniqua) che posizioni giuridiche identiche subirebbero procedure esecutive diverse con il mutar del tempo in cui viene dichiarato ciò che già esiste nella platea dei diritti individuali ed è appena il caso di osservare che il tempo del riconoscimento (in luogo di quello dell'insorgenza del diritto) in quanto incerto e mutabile, non può assumere valore di termine assoluto per negare facoltà e diritti già presenti nella realtà giuridica e sociale.
Giova infine annotare che il provvedimento impugnato richiama a sostegno della tesi qui confutata due precedenti di questa Corte e precisamente Cass., Sez. 1, 4.10.2007, n. 39525 e Cass. sez. 1, 9.01.2007, n. 2232. Tali autorevoli pronunce appaiono peraltro incongrue rispetto alla invocata funzione di supporto giuridico, dappoiché afferenti a situazioni del tutto diverse da quelle qui giudicate. La prima, infatti, regolamentò l'ipotesi relativa ad un ordine di carcerazione adottato il 19.08.2005 e, pertanto, circa un anno prima della promulgazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, e l'altra riguardò l'ipotesi di un ordine di carcerazione all'esito di un provvedimento di cumulo.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata e restituiti gli atti al P.M. per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008