Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di emissione di assegno a vuoto, la condizione di improcedibilità ex art. 8 della Legge n. 386/1990 non può essere dimostrata mediante un tardivo versamento della provvista (sia pure con interessi e spese), ma senza alcun riferimento ala pagamento della penale. Ciò in tanto quest'ultima costituisce un elemento indefettibile della condizione di improcedibilità medesima, non suscettibile -per la sua natura pubblicistica- a costituire oggetto di rinunzia anche parziale o, comunque, di accomodamenti affidati alla mera volontà delle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13269 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.10.1999
1.Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " UL UA " N.1830
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " RI FU " N.27013/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GL AL n. a Varese il 18.11.1961.
avverso la sentenza Corte d'appello di Palermo del 04.05.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Palermo che il 21.09.1999 aveva condannato il GL alla pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. 1 e 2 L. n. 386/90. Rigettava la richiesta di rinnovazione del dibattimento e riconosceva l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava omessa ammissione di mezza istruttorio decisivo (art. 606 lett. f. c.p.p.) e manifesta illogicità di motivazione sul diniego di rinnovazione del dibattimento. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte che il ricorso debba essere rigettato siccome infondato.
La corte di merito aveva rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di sentire il direttore dell'istituto bancario in ordine al versamento, nel conto, di capitale con interessi e spese.
La motivazione risulta pienamente congrua, nella misura in cui esclude che la condizione di improcedibilità ex art. 8 della L. n.386/90 possa essere dimostrata mediante un tardivo versamento della provvista (sia pure con interessi e spese) e senza alcun riferimento al pagamento della penale.
Quest'ultima, infatti, costituisce un elemento indefettibile della condizione di improcedibilità, non suscettibile - per la sua natura pubblicistica - a costituire oggetto di rinunzia anche parziale o, comunque, di accomodamenti affidati alla mera volontà delle parti.
Ne consegue che la prova chiesta - anche mediante rinnovazione parziale del dibattimento - non possa essere ritenuta "decisiva", ove manchi ogni riferimento al versamento della penale e dunque risulta perfettamente logica la motivazione del rigetto di una istanza ex art. 603.c.p.p. formulata in termini non specifici in ordine al "thema decidendum".
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999