Sentenza 7 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
00 1-1 1/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOTTALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE TI ILE Opposizione agli atti esecutivi. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19298/99 - Presidente - Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.мз TRIFONE Consigliere Dott. Francesco Rep. 28 TALEVI - Rel. Consigliere Dctt. Alberto Ud. 21/09/01 ConsigliereDott. Maria Margherita CHIARINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studioSENTENZA dal Sig. --IL-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 7 GEN. 2002 DE ANGELIS SILVIO, difeso da sè medesimo,il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA STEVENSON 24; - ricorrente CANCE LERIA
contro
BANCA ROMA S.P.A. br GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, in persona dell'avv. Lanfranco Boni e dell'avv. . Giancarlo Mattei, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA 322, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO COLUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1625 1 4
contro
FALLIMENTO IDEA s.r.l. in persona del suo Curatore in carica Stefano Meli, elettivamente domiciliato in RCMA VIA DEGLI SCIPIONI 295, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO SANSONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente · nonchè
contro
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. CARIVIT SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 234/99 del Tribunale Civile di VITERBO, emessa il 26/3/1999, depositata il 07/05/99; RG. 41/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato EDUARDO SANSONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4.11.97 e notificato il 5.1.98 l'avv. Silvio De Angelis "proponeva opposizione ... all'esecuzione dell'esecutato, al pignoramento, agli atti esecutivi, inesistenti (art. 615,617 c.p.c.)...", con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 217/95 RG.ES., nei confronti della BANCA DI ROMA s.p.a., del fallimento della IDEA s.r.l. e della CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO s.p.a., chiedendo, oltre alla sospensione dell'esecuzione, di "...dichiarare l'inesistenza e la mullità della relata dell'11.5.1995 e relativo pignoramento de quo, dell'istanza di vendita ed atto del G.E. successivo, dell'istanza dell'avv. Fabio Ludovisi del 24.4.1997 e verbale e degli atti procedurali successivi, dell'istanza e di quanto verbalizzato il 30.10.1997 dall'avv. a Stefania Arieti, del verbale di udienza, dell'ordinanza del G.E. di rinvio al 9.4.1998; e di tutti gli atti suindicati e degli atti esecutivi successivi, dipendenti (art. 159 C.p.c.), l'infondatezza in fatto e diritto della procedura esecutiva e, di conseguenza, degli interventi…”. Resistevano in giudizio la BANCA DI ROMA s.p.a., e la Curatela del fallimento della IDEA s.r.l.. Non si costituiva la CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO s.p.a. che veniva dichiarata contumace. Veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecuzione. -Il Tribunale di Viterbo, con sentenza 26.3 – 7.5.1999, rigettava l'opposizione (che qualificava come “opposizione agli atti esecutivi”) condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Silvio De Angelis. Hanno resistito con controricorso la BANCA DI ROMA s.p.a., ed il 3 fallimento della IDEA s.r.l.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorso è inammissibile in quanto notificato il 12.10.99 mentre la sentenza impugnata era stata notificata il 29.7.99: quindi il termine di 60 gg. previsto dall'art. 325 c.p.c. non è stato rispettato, considerato che (v. tra le altre cass. n. 5345 del 26/04/2000) "La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed i termini per proporre impugnazione contro le sentenze che li concludono debbono calcolarsi senza tener conto di tale sospensione”; non senza considerare che anche a prescindere da ciò, il ricorso avrebbe dovuto comunque essere considerato inammissibile ex art. 366 c.p.c. in quanto, dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) non è possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo" (cfr. tra le altre cass. n. 5492 del 4/6/1999: < Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilita' del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non e' necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma e' sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del 4 giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di fra esposizione del tutto omessa ed esposizione inammissibilità, • insufficiente >>). Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 21.9.2001 Jaan Fiducia Albert. Ther IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Дабао IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli 7.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll 1097)29,1 456T 20,66 TOT 149,77 7 *TRATE ROMA 2 lt: 302 Serie 4. RANTANOVE/77 versate ......149,77 2/2109 Rege P. Il Dirigente Area Servizi (euro CENT DFILIPI (Dott.ssa Maria G Responsabile Servillo Atti Cardi (RM FACCISHINI) 2 .0 0 E DELLE T A N E P [