Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7742
CASS
Sentenza 27 maggio 2002

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In relazione al regime più favorevole per l'accesso alla pensione di anzianità prorogato per alcune categorie di lavoratori dall'art. 1 comma trentaduesimo Legge n. 335 del 1995, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - prospettata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - del suddetto art. 1 comma trentaduesimo n. 335 nella parte in cui, nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1, comma secondo del D.L. n. 318 del 1996, convertito nella legge n. 402 del 1996, autorizzava una proroga delle disposizioni più favorevoli in materia di computo dei contributi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità vigenti prima della disciplina più restrittiva prevista dalla stessa legge n. 335 del 1995, includendo tra i soggetti beneficiari soltanto i lavoratori collocati in mobilità e non anche quelli che fruivano di trattamento di c.i.g., ancorché prorogata. Va, infatti, osservato che per i due suddetti trattamenti la garanzia costituzionale della tutela previdenziale si pone in modo diverso essendo essi previsti per finalità rispettivamente differenti e precisamente: per rimediare a una crisi aziendale transitoria (la cassa integrazione) e per dare sostegno al lavoratore nella prospettiva di una crisi definitiva dell'azienda (la procedura di mobilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7742
    Data del deposito : 27 maggio 2002

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