Sentenza 27 maggio 2002
Massime • 1
In relazione al regime più favorevole per l'accesso alla pensione di anzianità prorogato per alcune categorie di lavoratori dall'art. 1 comma trentaduesimo Legge n. 335 del 1995, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - prospettata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - del suddetto art. 1 comma trentaduesimo n. 335 nella parte in cui, nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1, comma secondo del D.L. n. 318 del 1996, convertito nella legge n. 402 del 1996, autorizzava una proroga delle disposizioni più favorevoli in materia di computo dei contributi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità vigenti prima della disciplina più restrittiva prevista dalla stessa legge n. 335 del 1995, includendo tra i soggetti beneficiari soltanto i lavoratori collocati in mobilità e non anche quelli che fruivano di trattamento di c.i.g., ancorché prorogata. Va, infatti, osservato che per i due suddetti trattamenti la garanzia costituzionale della tutela previdenziale si pone in modo diverso essendo essi previsti per finalità rispettivamente differenti e precisamente: per rimediare a una crisi aziendale transitoria (la cassa integrazione) e per dare sostegno al lavoratore nella prospettiva di una crisi definitiva dell'azienda (la procedura di mobilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 1, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANIMUCCIA 6/A/12, presso lo studio 4984 dell'avvocato LEOPOLDO MURATORI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA SOCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1120/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/05/99 R.G.N. 1188/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Con ricorso depositato il 26 novembre 1997 RO LO, dopo avere ottenuto un provvedimento favorevole in via cautelare, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lecce l'INPS chiedendone la condanna al pagamento della pensione di anzianità richiesta con domanda del 29 novembre 1996.
L'assicurato deduceva che l'Istituto aveva rigettato la sua richiesta sul presupposto che egli per il periodo in cui era stato posto in c.i.g., non potesse far valere almeno 1872 contributi settimanali ma soltanto 1820 in forza dell'art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995. Con sentenza in data 13 febbraio 1998 il Pretore adito accoglieva la domanda riconoscendo il diritto dell'assicurato a ottenere la pensione di anzianità e condannava l'INPS al pagamento dei ratei maturati oltre accessori.
Con sentenza in data 22 aprile 1999 - 19 maggio 1999 il Tribunale di Lecce rigettava l'appello dell'INPS osservando che non poteva essere condivisa la tesi dell'Istituto secondo cui, in base a un'interpretazione strettamente letterale e restrittiva dell'art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995, non poteva essere equiparato ai fini pensionistici a quello sospeso, perché in cassa integrazione e, quindi, ancora alle dipendenze dell'azienda e soltanto successivamente licenziato, il lavoratore posto sin dall'inizio in mobilità.
Sulla base dell'interpretazione proposta dall'INPS, infatti, si sarebbe creata una disparità di trattamento tra lavoratore posto sin dall'inizio in mobilità e quello sospeso perché in cassa integrazione e solo successivamente posto in mobilità senza aver mai ripreso servizio.
In tal caso, osservava il Tribunale, alla identità di situazioni non corrisponderebbe, in virtù di una interpretazione strettamente letterale dell'art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995, un eguale trattamento giuridico, perché a parità di anzianità contributiva e anagrafica soltanto il lavoratore posto in mobilità sin dall'inizio e non quello posto in mobilità successivamente avrebbe diritto al trattamento pensionistico di anzianità.
Il Tribunale concludeva affermando che per evitare siffatta disparità di trattamento la norma di cui al citato art. 1 comma 32 andava interpretata in senso estensivo in modo da assicurare a entrambi i lavoratori lo stesso trattamento pensionistico. Ricorre in cassazione l'INPS con unico motivo.
Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione dell'art. 1 comma 32 della legge 8 agosto 1995 n. 335 per il fatto che il
Tribunale aveva ritenuto di equiparare ai fini del trattamento pensionistico il lavoratore posto sin dall'inizio in mobilità a quello sospeso e soltanto successivamente licenziato e ciò in violazione del testo letterale della citata norma.
Il Tribunale, peraltro, non aveva considerato - aggiunge l'Istituto ricorrente - che la norma era stata posta non già per allargare bensì per restringere i varchi alle pensioni di anzianità. Il ricorso è fondato
L'art. 1 comma 32 della legge 8 agosto 1995 n. 335 così testualmente dispone: "Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;
nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'art. 7 commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi di manodopera;
per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano, altresì:
a) per i lavoratori che fluiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fluizione dell'indennità, di mobilità;.....".
Dopo la modifica intervenuta con l'art. 1 comma 2 del D. L.. 14 giugno 1996 n. 318 convertito nella legge 29 luglio 1996 n.402 la lett. a) della citata norma così dispone: "a) per i lavoratori di cui all'art. 13, comma 4 lett. E) della legge 23 dicembre 1994 n. 724, '(e cioe' per i lavoratori avviati alla procedura di integrazione salariale)' ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fluizione dell'indennità di mobilità;....".
Tuttavia tale modifica non è stata invocata da alcuna delle parti nel corso del giudizio di merito e non è applicabile, perciò, alla fattispecie esaminata, come interpretata nel senso di una intervenuta equiparazione ope legis del lavoratore collocato in mobilità a quello in situazione di integrazione salariale, non avendo il lavoratore dedotto di trovarsi nella situazione che lo facesse rientrare nell'ipotesi di cui alla modifica intervenuta con la ricordata legge n. 402 del 1996, innovativa e non retroattiva, piuttosto che in quella dal medesimo dedotta con riferimento alla riportata e trascritta norma esistente prima della modifica. L'art. 1 comma 32 della legge 3 agosto 1995 n. 335, infatti, prima della modifica di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402 autorizzava una proroga delle disposizioni più favorevoli vigenti prima della più restrittiva disciplina ora prevista in materia di computo dei contributi ai fini del conseguimento della pensione di anzianità individuando, sulla base di una scelta politica di esclusiva spettanza del legislatore, con una elencazione tassativa e non suscettibile, perciò, di interpretazione analogica o estensiva, i soggetti che ne potessero usufruire.
La citata disposizione non novellata individuava soltanto nei lavoratori collocati in mobilità e non già anche quelli posti in c.i.g., anche se usufruivano dell'integrazione salariale, coloro che potessero usufruire del previgente trattamento contributivo più favorevole.
Tra tali soggetti, ritenuti non meritevoli del previgente trattamento contributivo più favorevole, ai sensi del citato art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995 non rientra il LO, in quanto nel periodo in contestazione egli era in cassa integrazione e non già in mobilità, come richiedeva la norma.
Nè sotto tale profilo può essere accolta l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal controricorrente per una pretesa disparità di trattamento ex art. 3 e 38 Cost.. Invero con il diverso trattamento contributivo operato nel citato art. 1 comma 32 non novellato il legislatore aveva operato sul presupposto dell'esistenza di una diversa disciplina dei lavoratori in mobilità rispetto a quella dei lavoratori posti in cassa integrazione, implicando l'ammissione alla cassa integrazione la prosecuzione dei rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda in vista del loro reinserimento nell'organizzazione imprenditoriale ed essendo, invece, prevista la procedura per il collocamento in mobilità soltanto nell'ipotesi di ima sopravvenuta impossibilità anche parziale di continuazione dell'attività, imprenditoriale.(v. Cass. 21 giugno 1997 n. 5570). La sentenza impugnata aveva ritenuto di ampliare l'ambito di operatività della disposizione di cui all'art. 1 comma 32 non novellato citato attraverso una equiparazione tra i lavoratori collocati in mobilità (art. 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 323),ai quali in via esclusiva si riferisce la citata norma,
e quelli posti in cassa integrazione prorogata e ciò in quanto tale possibilità di equiparazione si sarebbe potuta desumere dal comma 3 dell'art 1 di tale ultimo D.L., in forza del quale i periodi di fruizione del trattamento salariale comportano la pari diminuzione del trattamento economico di mobilità.
La osservazione non è esatta, poiché il periodo di integrazione salariale è equiparato al periodo di lavoro effettivo, utile per il t.f.r. (v. art. 1 legge n. 297 del 1982), e poiché al lavoratore in cassa integrazione salariale competono l'accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, nonché le prestazioni per carichi di famiglia e l'assistenza sanitaria con la conseguenza che il suo rapporto di lavoro prosegue in modo diverso da quello del lavoratore posto in mobilità, al quale non competono tali benefici per il fatto del suo collocamento in tale situazione. In altri termini la cassa integrazione non implica, come l'iscrizione nelle liste di mobilità, la risoluzione del rapporto di lavoro. Nè dagli artt. 3 e 38 Cost. discende la garanzia costituzionale necessaria che sia costantemente adeguato un emolumento finalizzato ad offrire al lavoratore un aiuto in un momento di difficoltà della impresa per un tempo limitato e con una disciplina non differenziata per le diverse ipotesi del collocamento in cassa integrazione e di quello in mobilità, previsti per finalità diverse (rimedio a una transitorietà della crisi aziendale per la cassa integrazione, sostegno al lavoratore in prospettiva di una crisi definitiva dell'azienda per la procedura di mobilità: v. Corte Costituzionale 9 giugno 2000 n. 184; Corte Costituzionale 24 luglio 2000 n. 335). In accoglimento del ricorso dell'INPS, pertanto, la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell'art 384 primo comma secondo alinea c.p.c. con decisione nel merito la domanda del LO va rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo la pretesa manifestamente infondata e temeraria nulla va disposto per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001 e il 12 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2002