Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma primo n. 2 della legge fallimentare, sia stato accertata la responsabilità per il più lieve reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, previsto dall'art. 217, comma secondo , atteso che la differenza tra le suddette ipotesi di bancarotta riposa essenzialmente sull'elemento psicologico del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2005, n. 17393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17393 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 22/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 701
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 036330/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RB GIANCARLO, N. IL 15/12/1952;
avverso SENTENZA del 02/03/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA A. che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. PERFETTI Franco di Massa.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2 marzo 2004 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a EL Giancarlo dal Tribunale di Massacri ordine al reato di bancarotta semplice . Il Tribunale aveva così riqualificato la condotta originariamente contestata ai sensi dell'art. 216 comma 1 nn. 2 e 223 l. fall. per avere, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, falsificato e sottratto gran parte delle scritture contabili della società Gestioni Industriali s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 23 settembre 1997. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del EL deducendo:
a) violazione dell'art. 522 c.p.p. in quanto la condanna, inflitta in relazione alla incompleta ed irregolare tenuta delle scritture contabili rinvenute ed esaminate dal curatore, aveva comportato un difetto di correlazione rispetto alla originaria contestazione che era quella della sottrazione e falsificazione di scritture invece mai rinvenute;
b) violazione dell'art. 507 c.p.p. per non avere, il Tribunale, integrato l'istruttoria dibattimentale escutendo i militari della Guardia di finanza che, all'epoca immediatamente precedente il fallimento detenevano, per averla sequestrata in relazione ad altro procedimento, le scritture contabili delle quali si discute. Tale detenzione sarebbe servita a dimostrare che la irregolarità riscontrata sul libro degli inventari, in relazione alla mancata trascrizione dei bilanci 1995 e 1996 era dipesa da fatto estraneo alla volontà dell'imputato;
c) violazione dell'art. 217 l. fall. Il reato sarebbe stato individuato in riferimento alla irregolare tenuta dei registri IVA che invece non rileverebbero ai fini della bancarotta documentale essendo scritture con finalità fiscali. Quanto al libro giornale, citato nella sentenza di condanna perché privo delle prime pagine, la difesa rappresentava la eventualità che esse fossero andate smarrite nel corso del sequestro;
infine il libro degli inventari non reca la trascrizione del bilancio del 1995 in quanto all'epoca il EL era ristretto in carcere.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza non si verifica se non in presenza di una sostanziale modifica dei fatti ritenuti di rilevanza penale, tale da comportare un mutamento di prospettiva che vale a violare le effettive capacità e possibilità difensive dell'accusato. Tanto non avviene quando, nell'ambito dei fatti oggetto di contestazione, si prospettino o comunque emergano circostanze di contorno che valgono a meglio inquadrare e definire la condotta complessivamente intesa e che, debitamente evidenziati, abbiano formato oggetto di una possibile discolpa e/o contestazione da parte del prevenuto. Nel caso di specie, si prospetta la violazione degli anzidetti diritti difensivi perché il EL, inizialmente accusato di aver sottratto e falsificato le scritture contabili della società, è stato riconosciuto colpevole della irregolare tenuta di quelle rinvenute. Ma in senso contrario deve rilevarsi che la differenza tra la ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall'art. 216 n. 2 l. fall. a quella di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 stessa legge è essenzialmente data dall'elemento psicologico del reato che nel primo caso è costituito dalla rappresentazione e volontà del fallito di procurarsi un profitto o di pregiudicare i diritti dei creditori o, ancora, di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari mediante, rispettivamente, la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili o mediante la irregolare tenuta degli stessi.
Quando fa difetto nell'agente tale specifica rappresentazione e volontà, la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili è punita come bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 217 comma secondo rd 16 marzo 1942, n 267. (In tal senso v. Sez. 1^, 31 maggio 2001, Girelli, rv 219911). La giurisprudenza di questa Corte si è già soffermata sulla analisi delle due fattispecie rilevando altre differenze che evidenziano come la bancarotta semplice documentale sia ricompresa, nei suoi elementi essenziali, in quella della bancarotta fraudolenta documentale caratterizzata, a differenza dell'altra, sempre dal dolo e dall'essere reato di danno e non di mero pericolo. Tutto ciò rende evidente che il passaggio dalla ipotesi più grave all'altra non ha intaccato le garanzie di difesa dell'imputato, il quale è stato posto nella condizione di difendersi se è vero che già in sede dibattimentale di 1^ grado aveva avuto modo di conoscere nel contraddittorio le risultanze della relazione del curatore e in sede di discussione aveva avanzato richiesta di supplemento istruttorio ex art. 507 c.p.p.. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, risulta corretto il ragionamento del giudice di appello.
Infatti la testimonianza dei militari della guardia di finanza non avrebbe inciso in modo decisivo sul verdetto finale, essendo il giudice in grado di decidere allo stato degli atti anche in mancanza della stessa (art. 603 c.p.p.). La detta audizione non avrebbe influito sul nucleo della contestazione che era quella della irregolare tenuta di scritture che presentavano pagine mancanti e pagine in bianco.
Col terzo motivo si rappresenta la volontà di aprire il varco al dubbio nella ricostruzione della condotta del prevenuto, ipotizzandosi la perdita delle pagine mancanti nel corso del sequestro. Si tratta di un inammissibile tentativo di far accreditare dal giudice di legittimità una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale, introducendo una eventualità che non solo nessuna testimonianza avrebbe potuto convalidare ma che cozza con la diversa valutazione di merito della Corte di appello, basata sulla considerazione contestuale anche di altri indizi (pagine in bianco nonostante la attività gestionale della società) ritenuti logicamente convergenti con i primi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005