Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2005, n. 17393
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

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Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, comma primo n. 2 della legge fallimentare, sia stato accertata la responsabilità per il più lieve reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, previsto dall'art. 217, comma secondo , atteso che la differenza tra le suddette ipotesi di bancarotta riposa essenzialmente sull'elemento psicologico del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2005, n. 17393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17393
    Data del deposito : 22 marzo 2005

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