CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22069 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Giuseppe Oddo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e depositando copia atto della relata di notifica all'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN IL avverso il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo del 29 giugno 2022, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 640 quater cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22069 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 16/02/2023 pen., di somma di euro 95.755,86 quale provento del delitto di truffa aggravata contestata al AN. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art., comma 3, lett. b) I. 4 agosto 1955 n. 848, nonché in relazione agli artt. 111 Cost, 127, 178 e 309 cod. proc. pen.; il deposito degli atti posti a fondamento del provvedimento genetico presso la cancelleria del Tribunale del riesame era avvenuto tardivamente da parte del P.m., così impedendo al difensore la loro compiuta consultazione e senza che fosse accolta la richiesta di differimento dell'udienza, con violazione dei diritti di difesa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 81, 110 e 640, comma 2, cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.; il sequestro disposto per equivalente aveva riguardato una somma di denaro che l'indagato aveva attribuito alla madre, con formale atto di donazione, "perdendone la disponibilità"; sicché non sussisteva il presupposto per disporre la misura cautelare reale, come indicato dall'art. 332 ter cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt.81, 110, 640, comma 2, n. 1, cod. pen.; 191, 321, 333, comma 3, cod. proc. pen.; 240 bis cod. pen.; il Tribunale non aveva esaminato le censure, aventi carattere decisivo, che investivano l'utilizzabilità della fonte anonima, che aveva dato avvio alle indagini, e dei dati documentali appresi illecitamente dalla moglie separata dell'indagato; inoltre, il Tribunale non aveva fornito risposte alle plurime censure inerenti all'attendibilità delle fonti di accusa e all'assenza di elementi a sostegno della dimostrazione del fumus dell'ipotizzato delitto di truffa aggravata;
infine, non si era tenuto conto dei limiti discendenti dall'art. 545 cod. proc. civ. e applicabili anche alla sequestrabilità delle somme dovute a titolo di emolumenti, derivanti da rapporti di lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di interesse. In materia di misure cautelari reali è costante l'affermazione secondo la quale «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato 2 dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro». (da ultimo Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 0; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 0; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 0). E' stato precisato, inoltre, che in relazione al profilo della dimostrazione in concreto del titolo che legittima l'indagato a conseguire tale risultato, «è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore» (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). Nel caso in esame, è la stessa prospettazione del ricorrente, enunciata nel provvedimento impugnato e ribadita nel ricorso (in particolare, nell'articolazione del secondo motivo), che esclude alcuna relazione, anche in termini di disponibilità, tra l'indagato e il denaro oggetto del decreto di sequestro preventivo, trattandosi di somme depositate su un conto corrente postale intestato alla madre dell'indagato e che lo stesso ricorrente precisa di aver trasferito con atto pubblico di donazione "perdendone la disponibilità" (pag. 9 del ricorso); il che impedirebbe evidentemente alcuna statuizione di restituzione del denaro in suo favore. Per completezza, va ricordato che «in tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01, riguardante una fattispecie di ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, in cui si deduceva che il bene oggetto del provvedimento apparteneva a soggetto diverso dall'indagato). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Giuseppe Oddo, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e depositando copia atto della relata di notifica all'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AN IL avverso il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo del 29 giugno 2022, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 640 quater cod. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22069 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 16/02/2023 pen., di somma di euro 95.755,86 quale provento del delitto di truffa aggravata contestata al AN. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art., comma 3, lett. b) I. 4 agosto 1955 n. 848, nonché in relazione agli artt. 111 Cost, 127, 178 e 309 cod. proc. pen.; il deposito degli atti posti a fondamento del provvedimento genetico presso la cancelleria del Tribunale del riesame era avvenuto tardivamente da parte del P.m., così impedendo al difensore la loro compiuta consultazione e senza che fosse accolta la richiesta di differimento dell'udienza, con violazione dei diritti di difesa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, in relazione agli artt. 81, 110 e 640, comma 2, cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.; il sequestro disposto per equivalente aveva riguardato una somma di denaro che l'indagato aveva attribuito alla madre, con formale atto di donazione, "perdendone la disponibilità"; sicché non sussisteva il presupposto per disporre la misura cautelare reale, come indicato dall'art. 332 ter cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt.81, 110, 640, comma 2, n. 1, cod. pen.; 191, 321, 333, comma 3, cod. proc. pen.; 240 bis cod. pen.; il Tribunale non aveva esaminato le censure, aventi carattere decisivo, che investivano l'utilizzabilità della fonte anonima, che aveva dato avvio alle indagini, e dei dati documentali appresi illecitamente dalla moglie separata dell'indagato; inoltre, il Tribunale non aveva fornito risposte alle plurime censure inerenti all'attendibilità delle fonti di accusa e all'assenza di elementi a sostegno della dimostrazione del fumus dell'ipotizzato delitto di truffa aggravata;
infine, non si era tenuto conto dei limiti discendenti dall'art. 545 cod. proc. civ. e applicabili anche alla sequestrabilità delle somme dovute a titolo di emolumenti, derivanti da rapporti di lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di interesse. In materia di misure cautelari reali è costante l'affermazione secondo la quale «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato 2 dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro». (da ultimo Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 0; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 0; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 0). E' stato precisato, inoltre, che in relazione al profilo della dimostrazione in concreto del titolo che legittima l'indagato a conseguire tale risultato, «è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore» (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). Nel caso in esame, è la stessa prospettazione del ricorrente, enunciata nel provvedimento impugnato e ribadita nel ricorso (in particolare, nell'articolazione del secondo motivo), che esclude alcuna relazione, anche in termini di disponibilità, tra l'indagato e il denaro oggetto del decreto di sequestro preventivo, trattandosi di somme depositate su un conto corrente postale intestato alla madre dell'indagato e che lo stesso ricorrente precisa di aver trasferito con atto pubblico di donazione "perdendone la disponibilità" (pag. 9 del ricorso); il che impedirebbe evidentemente alcuna statuizione di restituzione del denaro in suo favore. Per completezza, va ricordato che «in tema di impugnazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen., l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di giudizio di legittimità e pure quando in ordine ad essa il giudice a quo non si sia pronunciato, non determinandosi, in tal caso, alcuna preclusione processuale (Sez. 3, n. 41048 del 17/01/2018, S., Rv. 274032 - 01, riguardante una fattispecie di ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame di un decreto di sequestro, in cui si deduceva che il bene oggetto del provvedimento apparteneva a soggetto diverso dall'indagato). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/2/2023