Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUB02 9-25 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16793/00 Dott. Vincenzo MILEO . 6658 Consigliere Cron Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Pasquale PICONE Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 4924 -1- ROMA del 19.11.2002, rep. N. 61377; resistente con procura avverso la sentenza n. 620/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 18/05/00 - R.G. N. 1747/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rigetto del ricorso. th Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il -2- Svolgimento del giudizio OB PA con ricorso al Pretore di Reggio Emilia ha chiesto il riconoscimento del carattere professionale della artropatia diffusa del rachide e delle grandi articolazioni, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Soccorso stradale ACI di Roma dal 1962 al 1993 quale addetto all'uso di un carro attrezzi, con condanna dell'INAIL a corrispondergli le conseguenti prestazioni assicurative. Nella resistenza dell'istituto, il Pretore, disposta ctu, rigettava il ricorso e la sentenza, impugnata dall'assicurato, era confermata dal Tribunale di Reggio Emilia. Il giudice d'appello, premesso che, dato il carattere non tabellato dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato gravava su questi l'onere di provare sia l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e il nesso di causalità fra quest'ultima e la prima, ha osservato che benchè il PA fosse esposto a microtraumi ripetuti della guida e talvolta a sforzi richiesti dalle operazioni di soccorso, ciò non era avvenuto con continuità e con intensità tale da giustificare una concausalità nella genesi della malattia Inoltre, come evidenziato dal c.t.u., il PA era affetto da un'artropatia diffusa a pressochè tutte le articolazioni anche in sede non sottoposta a carico quale ad es. il rachide cervicale, il che, unitamente alla sua obesità, appariva significativo di una malattia dovuta a predisposizione individuale. Ad avviso del giudice di appello, si dovevano tener presenti il carattere molto comune della patologia denunziata, la quale colpisce percentuali consistenti della popolazione adulta indipendentemente dall'attività, e il fatto che nel caso del PA non ci si discostava da quanto ci si sarebbe potuto attendere in un soggetto della sua età e costituzione fisica. L'assicurato, del resto, nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai accusato la malattia in questione e per la stessa malattia, in quanto evidentemente ritenuta di origine comune e non professionale, aveva ricevuto dall'INPS un assegno di invalidità. Per la cassazione di questa sentenza OB PA ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. L'INAIL ha depositato procura. ཅ་གཅིན་ཁྱབ་བམ་ ཐི་དོན་ ར་མ་ཙ་He difensore presence in udienza, ha parteci paso alla difension orale/ex art. 370 c. p.e._ Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 3 D.P.R 1124/65, art. 41 cod. pen., nell'art- 115 c.p.c.) nonché motivazione carente e contraddittoria, il ricorrente addebita innanzitutto al Tribunale di avere affermato che l'esposizione a rischio di microtraumi e a sforzi nelle operazioni di soccorso non sarebbe avvenuta con continuità e intensità tali da giustificare una concausalità nella genesi delle patologie riscontrate. Tale affermazione contrasterebbe con l'analitica anamnesi lavorativa, emergente dalla stessa ctu e confermata anche dalla prova testimoniale, in base alla quale sarebbe emerso che il PA avrebbe percorso con il mezzo di soccorso 78.000 chilometri annui con una media giornaliera di 750 chilometri. Il Tribunale inoltre nel ritenere non professionale, ma provocata da una predisposizione individuale la malattia denunziata, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni mosse alla c.t.u. dal consulente di parte, il quale aveva evidenziato che la predisposizione individuale si accompagna ad altre manifestazioni patologiche, nel caso inesistenti, ed aveva puntualmente segnalato numerosi contributi scientifici, tutti orientati a riconoscere nella esposizione ai microtraumatismi della guida una causa professionale di artropatia. Sarebbe inoltre palesemente contraddittorio e contrastante con le nozioni di comune esperienza, trarre la convinzione del carattere non professionale della malattia dall'esistenza del danno a carico del rachide cervicale, considerandolo 2 quale zona non sottoposta a rischio. Infine, una volta riconosciuta l'esposizione a rischio, il Tribunale non avrebbe potuto dar rilievo al fatto che la patologia in questione ha diffusione generale,ma avrebbe dovuto valorizzare secondo il principio della equivalenza delle condizioni, ogni antecedente idoneo a concorrere alla produzione dell'evento. Il motivo non merita accoglimento. Come questa Corte ha più volte affermato la presunzione dell'eziologia professionale sussiste solo con riferimento alle malattie comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, onde, in caso di malattia non tabellata, l'assicurato deve provare non soltanto l'esistenza della malattia, ma anche la sua origine professionale( Cass. 29 dicembre 2000, n. 16208) il che si risolve nella prova della causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto (Cass. 28 agosto 2002, n. 12629). Ai fini di una tale prova, peraltro, non basta dimostrare lo svolgimento di una attività che potrebbe, in via ipotetica, avere quale effetto la patologia denunziata, occorrendo invece che sia provato lo specifico nesso di derivazione di quest'ultima dall'attività svolta, poiché, diversamente, il trattamento della malattia non tabellata e il trattamento di quella tabellata finirebbero con il coincidere. E' appena da ricordare, inoltre, che l'accertamento di tale collegamento causale si risolve in un giudizio di fatto, come tale rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione. Nella specie, il Tribunale ha escluso il nesso di causalità fra l'attività di guida del veicolo di soccorso e la patologia denunziata, sulla scorta del giudizio del c.t.u. che ha ritenuto non continuativa e non adeguatamente intensa l'esposizione ai microtraumi. Un siffatto giudizio non può esser utilmente censurato in questa sede osservando che le distanze giornaliere mediamente percorse dall'assicurato dimostrerebbero contrario, perché in tal modo si contrappone a quello del sanitario un 3 proprio diverso punto di vista e si sollecita un'inammissibile rivalutazione delle risultanze del giudizio di merito. Il Tribunale, inoltre, in base al giudizio del c.t.u., ha specificamente indicato le ragioni che facevano propendere per una malattia dovuta a predisposizione individuale. Il ricorrente criticando tale conclusioni sotto i vari aspetti sopraricordati, finisce anche qui, in sostanza, per contrapporre alle valutazioni del consulente e del giudice un proprio punto di vista, inidoneo scalfire la decisione del Tribunale. In particolare, in una situazione nella quale incombe, come detto, sul lavoratore la prova adeguata del nesso di causalità fra un' attività e una patologia, non può affermarsi che tale nesso, negato dal consulente tecnico e, quindi dal giudice, tenendo conto di ogni aspetto del caso concreto, deve invece esser riconosciuto perché una serie di studi scientifici depongono nel senso della sua esistenza in generale. In proposito va infatti ricordato che sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato,sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermita' da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e' ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non puo' prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formale, e percio' si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice. (Cass. 6 maggio 2002, n. 6432; Cass. 21 gennaio 1998, n. 530), dovendosi ulteriormente precisare che altro è l'evidente scostamento dai canoni accreditati della medicina o di una sua specifica branca, altro sono le, assai spesso inevitabili, d di valutazione circa l'eziopatogenesi di una determinata malattia. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma nella camera di consiglio del 28 novembre 2002 Il cons. est. II Presidente Vincenzo M Filippo Curcuruto IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A EM oggi, 26 FEB 2013 IL CANCELLIERE .t iversità ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLÒ, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA HEILA LEGGE 11-8-73 N: 533 1 05