Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di compravendita, il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato (fattispecie in tema di acquisto di piantine di vite rivelatesi inidonee all'uso dopo alcuni mesi dall'acquisto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLI0 818 3 /02 M IN NOME DEL REPOLOHTALL. NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VendiTA GARANELA PER I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: uch Dott. Mario SPADONE R.G.N. 22002/99Presidente 314/20 Dott. Vincenzo Consigliere- COLARUSSO 22002/99 22544 Dott. Carlo - Rel. Consigliere CIOFFI - Cron. Rep. 1674 Dott. Umberto - Consigliere- GOLDONI Dott. NC Paolo FIORE - Consigliere- Ud.05/03/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per. 1€ DE ASTIS CO, elettivamente domiciliato in 2002 IL CANCELLIERE VIA MONTECASSINO 8, presso lo studio dell'avvocatolesta copia studio dal Sig. per diritti € tiss GIUSEPPE DE UC, difeso dall'avvocato VITO 6 GIU.2002 PETRAROTA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio FORNI EL;
dal Sig. - intimato per diritti 8-610.2002. il IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 00314/00 proposto da: EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FORNI UFFICIO COPIE CESARE FRACASSINI 18, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studion 2002 dal Sig. per diritti € XSS 350 ROBERTO ON, difeso dall'avvocato COSTANZA CELLIERE -1- x MANZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DE ASTIS CO;
- intimato avverso la sentenza n. 849/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 15/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato ROMANELLI Gustavo per delega dell'Avv.PETRAROTA; depositata in udienza, difensore deldel ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato MANZI Costanza, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale, inammissibilità о il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale l'inammissibilità del ricorso incidentale. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 settembre 1989 BR NI affermò che circa trecento cinquanta delle mille e cinquecento pianti- ne di vite acquistate da NC De ST, si erano rivelate inidonee all'uso; e lo convenne innanzi al Pretore di Trani, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti. Il convenuto si costituì ed eccepì, per quanto ancora rileva, che i vizi della merce non erano stati denunziati tempestivamente;
sostenne che comunque la domanda era infondata, e ne chiese il rigetto. Istruita la causa, con l'interrogatorio dell'attore e con l'escussione di alcuni testi, disposta ed espletata una consulenza tecnica, il Pretore accolse la domanda;
affermò in particolare che l'acquirente aveva tempestivamente denunziato i vizi della merce, anche se dopo diversi mesi dall'acquisto, in considerazione dei tempi necessari per la verifica dell'attecchimento delle piante, e della sua scarsa competenza in materia. Con la sentenza indicata in epigrafe (15 luglio 1999) il Tribu- nale di Trani ha rigettato l'appello proposto da NC De ST;
ha in particolare affermato che è onere del venditore, che eccepisce la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi della merce, provare la fondatezza di tale eccezione, e dunque provare che l'acquirente non li ha tempestivamente denunziati;
e che NC De ST non aveva adempiuto tale onere. Il Tribunale di Trani ha inoltre affermato che la denunzia dei vi- zi, anche se effettuata da BR NI dopo diversi mesi dall'acquisto, è da ritenersi tempestiva per le ragioni indicate dal Pretore;
in proposito, per dar conto della necessità di attendere fino al momento in cui la denunzia dei 3 vizi fu effettuata per verificare compiutamente la inidoneità all'uso della merce, ha evidenziato che in sede di indagini peritali era emerso che, ad un anno di distanza dalla loro messa a dimora, alcune piantine, apparentemente attecchite, non avevano poi sviluppato una idonea vegetazione, e erano ri- sultate quindi viziate, al pari di quelle che erano seccate. NC De ST ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo, articolato in due censure. BR NI ha resistito con controricorso, ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale, per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi vanno riuniti, perché sono stati proposti contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.) Le due censure in cui si articola l'unico motivo del ricorso pro- posto da NC De ST hanno ad oggetto le due distinte ed autonome ragioni innanzi sintetizzate per cui il Tribunale ha rigettato la sua eccezione di decadenza di BR NI dalla garanzia che quest'ultimo aveva fatto valere. In primo luogo, denunziando violazione dell'art. 1495 cod. civ., k il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato che compete al venditore, che eccepisce la decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi della merce, provare la fondatezza di tale eccezione, e dunque che l'acquirente ha denunziato i vizi dopo la scadenza del termine previsto da tale norma, e la data di decorrenza di tale termine, ossia la data in cui i vizi, se occulti, si sono manifestati. Il ricorrente sostiene poi che la motivazione della sentenza im- pugnata, laddove ha affermato la tempestività della denunzia dei vizi di Ga- briele NI, anche se effettuata dopo diversi mesi dall'acquisto, in conside- razione del tempo necessario per verificare la bontà della merce, non è ade- guatamente motivata, perché egli, seppur inesperto, era stato accompagnato, al momento in cui ritirò le viti acquistate, da persone competenti, e quindi in condizione di accorgersi dei vizi delle piantine. Questa seconda censura è inammissibile. Il Tribunale ha affermato la tempestività della denunzia detta non solo e non tanto in considerazione della inesperienza e della mancanza di professionalità, come viticultore, di BR NI, quanto e piuttosto in considerazione della necessità di verificare compiutamente l'entità e la con- sistenza dei vizi da denunziare, verifica che richiedeva tempi lunghi, ed in definitiva la prova dei fatti. Sotto questo profilo la decisione del Tribunale è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale a termini del quale il termine di decadenza dalla garanzia per vizi decorre solo dal momento in cui il com- pratore ha acquisito la certezza oggettiva della esistenza e della consistenza del vizio (vedi tra le tante Cassazione civile sez. II, 30 agosto 2000, n. 11452). Stabilire poi in quale momento tale certezza oggettiva sia stata acquisita dal compratore è questione di fatto, che nel caso di specie il giudi- ce del merito ha risolto dandone conto con motivazione che, seppur strin- gata, appare adeguata e perciò non censurabile in questa sede. 5 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data18 LUG, 2003 erie 4. 31969. versate €... .149,77al n (euroCENTOQUARANTANOVE/77...) 0 0 2 p. II Dirigente Area Servizi . (Dott.ssa Maria Grazi DI FILIPPO) 8 E 1 L Responsabile Servizio Atti Giudiziari E E (Dr. M. RACO CHIKI) H L'inammissibilità della seconda censura, appena esaminata, fa venir meno l'interesse del ricorrente all'esame della prima. Con il suo ricorso incidentale BR NI lamenta che il Tri- bunale non ha preso in considerazione la sua tesi difensiva con cui aveva so- stenuto che nel caso di specie l'azione da lui proposta era qualificabile non come di garanzia per vizi della cosa venduta, ma come di inadempimento 109T 129,11 per consegna di cosa diversa da quella pattuita, come tale non soggetta alla 456T 2066 decadenza eccepita da controparte. TOT. 149,77 La censura è all'evidenza condizionata, e come tale resta assor- bita. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese giudiziali.
PER QUESTI MOTIVI
(principale di there st ate inc h, La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite Roma, 5 marzo 2002 Il presidente (Mario Spadone) RDestensore (Carlo Ciotti) Cert IL CANCELLIERE C1 Papto TA AZ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma ₤15 MAG. 20027 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 GULL 2002Roma IL CANCELLIERE 61 IL CANCELLIERE C1 LA