Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
A seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, il provvedimento con cui precedentemente l'amministrazione postale abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, benché basato su un giudizio della commissione medica ospedaliera qualificato come definitivo dall'art. 5 - bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, può essere disatteso - senza necessità di un previo annullamento o ritiro del precedente provvedimento - dal datore di lavoro, ormai operante nella posizione di un datore di lavoro privato, quando il provvedimento sia invocato dal lavoratore per conseguire il rimborso di ulteriori spese di cura, se il datore di lavoro ritenga che la dipendenza da causa di servizio sia effettivamente insussistente e, in caso di contestazione in giudizio relativamente a tale questione, il giudice del lavoro deve procedere al relativo accertamento con pienezza di poteri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
کے REPUBBLICA05 342 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14521/99 Dott. Bruno D'ANGELO Presidente Consigliere Cron..16257 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Ud. 12/12/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SE N TE NZA per diritti € il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Richiesta copia studio in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. per diritti € LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delega in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio. dal Sig. contro per diritti € elettivamente domiciliato in ROMA CHIELLI VINCENZO, IL CANCELLIERE VIA NICOSIA 24, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MICOTERA 24 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e difeso dall'avvocato CIANCI MICHELI, rappresentato Richiesta copia studio 2001 BELLARMINO, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti € controricorrente 4945 IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di PESCARA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata il 29/04/99 R.G.N. 274/98; Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. per diritti € udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio il IL CANCELLIERE TOFFOLI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pescara, IN IE conveniva in giudizio l'Ente Poste Italiane al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma Like di 468.000, anticipata per sottoporsi a cure termali, di cui egli aveva inutilmente chiesto il rimborso a detto ente, suo datore di lavoro, in considerazione della riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell'artrosi cervicale per il cui trattamento egli aveva fatto ricorso alle cure termali. L'Ente Poste resisteva alla domanda, in particolare contestando l'effettiva dipendenza da causa di servizio della infermità fatta valere. Il Pretore, esperita una consulenza tecnica medico-legale, rigettava la domanda, ritenendo non sussistente tale dipendenza. Il lavoratore proponeva appello, lamentando che il primo giudice avesse disatteso il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, intervenuto in data 15.7.1986, da parte della Commissione medica ospedaliera costituita presso l'Ospedale militare di Chieti, e poi sancito da determinazione della Direzione centrale per il personale in data 21.10.1988. Il Tribunale di Pescara, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda, condannando la S.p.A Poste Italiane al pagamento della somma richiesta, oltre accessori e spese del doppio grado. Il Tribunale rilevava che ai sensi dell'art.
5-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla 1. n. 472/1987, il giudizio della Commissione medica ospedaliera è da considerarsi definitivo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, e ha portata generale, salva la sola facoltà per l'amministrazione di derogarvi, su diverso parere del Comitato per le Still 3 pensioni privilegiate ordinarie, quando deve provvedere al riconoscimento della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo. Poiché nella specie rilevava la valutazione compiuta dalla Commisione medica ospedaliera, mai annullata in sede di autotutela, era stato illegittimo il rifiuto del datore di lavoro di rimborsare le spese in questione al dipendente, facendo riferimento ad un successivo parere del Comitato per le pensioni privilegiate, il quale nella specie non rilevava. Le Poste Italiane S.p.A. ricorrono per cassazione, articolando tre motivi di doglianza. Il IE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 11 delle disposizione sulla legge in generale, con riferimento all'applicazione dell'art.
5- bis della 1. 20 novembre 1987 n. 472 (rectius: art.
5-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, introdotto dalla indicata legge di conversione); e, inoltre, omessa o contraddittoria motivazione un punto decisivo. Lamenta che il Tribunale abbia su attribuito carattere definitivo alle decisioni assunte dalla Commissione medica sulla base di una normativa sopravvenuta. Osserva anche che tutte le deliberazioni della Commissione medica e dell'allora Ministero sono state assorbite dal successivo parere emesso dalla Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art.
5-bis della 1. 20 novembre 1987 n. 472 e, inoltre, omessa o contraddittoria motivazione si un punto decisivo. Sostiene che, in ogni caso, la valutazione della Commissione non può assumere carattere definitivo e vincolare perennemente il datore di lavoro al Thel rimborso delle spese di cura: essa non ha il valore di una sentenza passata in giudicato ed è sempre rivedibile dalla Commissione stessa o dal giudice investito della punto. Un'interpretazione diversacontroversia sul sarebbe costituzionalmente illegittima, perché determinerebbe un obbligo di carattere risarcitorio, senza che vi sia alcuna responsabilità imputabile al datore di lavoro. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e inoltre, omessa o contraddittoria motivazione si un punto decisivo. Osserva che il Tribunale ha totalmente ignorato il mancato assolvimento da parte del lavoratore dell'onere di provare il nesso di causalità tra le cure termali e la patologia riferita. E' opportuno esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo, che propongono questioni connesse. Come è noto, la normativa che disciplina, per gli impiegati dello Stato, gli istituti della causa di servizio e dell'equo indennizzo, prevede un procedimento articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva, meramente eventuale, diretta alla concessione dell'equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da edi servizio per la domanda di causa corresponsione del conseguente equo indennizzo (v. l'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e gli artt. 36 e 51 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e cfr. Cass., Sez. un., 19 dicembre 1996 n. 11395; Cass. 3 novembre 1998 n. 11012, Cass.10 aprile 1999 n. 3534, nonché Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 1999 n. 655). E' opportuno anche ricordare che già il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha rilievo giuridico sul piano del rapporto di pubblico impiego, garantendo la conservazione della retribuzione il periodo per tutto Silen 5 STEGT. (per la relativa assenta dal servitio! dell'aspettativa e l'assunzione da parte dell'amministrazione di tutte le spese di cura (art. 68, cit.). A norma dell'art.
5-bis, primo comma, del d.l. 20 novembre 1987 n. 472, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 1987 n. 387, "i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi (...) ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo" Il terzo comma prevede espressamente che detta disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. La previsione della non vincolatività dell'esito del procedimento relativo all'accertamento della causa di servizio nel successivo, autonomo ma collegato, procedimento diretto alla liquidazione della pensione privilegiata o dell'equo indennizzo - previsione che può comportare difformità valutative nelle due sedi -trova giustificazione nell'opportunità di una decisione basata su un complesso di valutazioni più ampie e più ponderate, in considerazione sia della maggiore complessità della fattispecie costitutiva del diritto a conseguire detti due ultimi benefici, sia, comunque, dalla rilevante incidenza dei relativi provvedimenti sulla spesa pubblica (cfr. Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209 e Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 1999 n. 1272). Nell'ambito di una disciplina pubblicistica del pubblico impiego, un provvedimento di rigetto della domanda equo indennizzo che sia basato sul rilievo della non effettiva dipendenza dell'infermità da causa di servizio, non richiede il "ritiro" della precedente determinazione al riguardo e non influisce, STUM 6 sugli specifici effetti della medesima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 1999 n. 655 e Corte Cost. n. 209/1996, cit.). Tuttavia gli ulteriori approfondimenti conseguiti nel secondo procedimento (nel quale il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha la facoltà di interpellare il collegio medico legale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 655/1999, cit.) possono certamente giustificare un atto di annullamento del primo provvedimento (per un'ipotesi particolare, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2000 n. 3655), quando lo stesso sia invocato dall'impiegato al fine di conseguire ulteriori benefici, e, in particolare il rimborso di ulteriori spese di cura. Con riferimento alla specie, non può ritenersi fondata la tesi dell'inapplicabilità ratione temporis dell'art.
5-bis d.l. n. 472, poiché il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio è stato emanato successivamente alla sua entrata in vigore. Deve tuttavia considerarsi che, a seguito della trasformazione, a norma dell'art. 1 d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71, dell'amministrazione postale in ente pubblico economico (trasformatosi, poi, ulteriormente in società per azioni), si è verificata la immediata privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione postale, operante quindi anche durante la fase transitoria, precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, in cui hanno continuato ad applicarsi i trattamenti vigenti (cfr. Cass., Sez. un., 18 dicembre 1998 n. 12711; Cass. 30 marzo 1999 n. 3087; Cass. 18 settembre 2000 n. 12329). A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro, è senza dubbio venuta meno immediatamente la connotazione pubblicistica dei poteri del datore di lavoro quanto alla gestione dei rapporti stessi. Pertanto l'Ente Poste, e poi la società Poste Italiane, certamente non erano munite del potere di intervenire STStfer 7 autoritativamente sugli atti emanati dalla precedente amministrazione pubblica, provvedendo formalmente al loro annullamento. Correlativamente, però, nei confronti dei nuovi soggetti non può ritenersi applicabile il principio, invocato nel controricorso, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi agli effetti dei propri precedenti atti amministrativi, se non provvedendo rispetto ad essi con un atto amministrativo di ritiro. In realtà, infatti, considerata l'impossibilità per il datore di lavoro di adottare atti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro ormai privatizzato, è sufficiente la contestazione anche informale da parte del medesimo circa la legittimità dell'atto di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, di cui il dipendente chieda ulteriore attuazione (atto il quale, peraltro, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego appare ascrivibile alla categoria degli atti paritetici, intervenendo in materia caratterizzata da posizioni diritto soggettivo dell'impiegato). In sede processuale l'eventuale contrasto delle parti circa l'effettiva sussistenza o meno della dipendenza dell'infermità dalla causa di servizio deve essere risolto dal giudice con pienezza di poteri di accertamento, stante anche, in ogni caso, la sua facoltà di disapplicare il atti amministrativi illegittimi, a norma dell'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. Ha errato, quindi, il giudice d'appello nel ritenere vincolante ai fini di causa l'esito favorevole del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione. Ne consegue la fondatezza, nei termini esposti, dei primi due motivi di ricorso, e il conseguente annullamento della sentenza impugnata, rimanendo assorbito il terzo motivo. STU 8 Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, attenendosi al seguente principio: "A seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, il provvedimento con cui precedentemente l'amministrazione postale abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di una infermità, benché basato su un giudizio della commissione medica ospedaliera qualificato come definitivo dall'art.
5-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla 1. n. 472/1987, può essere disatteso senza necessità di un previo annullamento o- ritiro del precedente provvedimento – dal datore di lavoro ormai operante nella posizione di un datore di lavoro privato, quando il provvedimento sia invocato dal lavoratore per conseguire il rimborso di ulteriori spese di cura, se il datore di lavoro ritenga che la dipendenza da causa di servizio sia effettivamente insussistente, e, in caso di contestazione in giudizio in merito a tale questione, il giudice del lavoro deve procedere al relativo accertamento con pienezza di poteri".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. थ Siber твы ене CANCE Des fato 3 3 5 side 0 . 1 N . T 3 A R 7 S - A S ' 5 A L - I T L 1 D , E 1 , A D S O I E E L S P L G S N O Q E I B E S N I L I G D A O A A A O L T D T S L T E O E I , P D R I O M R D I T S A O I D G E E R T N E S E