Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5342
CASS
Sentenza 13 aprile 2002

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A seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, il provvedimento con cui precedentemente l'amministrazione postale abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, benché basato su un giudizio della commissione medica ospedaliera qualificato come definitivo dall'art. 5 - bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, può essere disatteso - senza necessità di un previo annullamento o ritiro del precedente provvedimento - dal datore di lavoro, ormai operante nella posizione di un datore di lavoro privato, quando il provvedimento sia invocato dal lavoratore per conseguire il rimborso di ulteriori spese di cura, se il datore di lavoro ritenga che la dipendenza da causa di servizio sia effettivamente insussistente e, in caso di contestazione in giudizio relativamente a tale questione, il giudice del lavoro deve procedere al relativo accertamento con pienezza di poteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5342
    Data del deposito : 13 aprile 2002

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