Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPIM DICA001 1 1 0 1 Oggetto DO E L VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 11153/98 Cron.114 - Rel. Consigliere- Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud.11/10/00 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig per chritti L. 3000 5 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GE GE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato ROTOLOBELLINI, VINCENZO, giusta delega in atti;
CANCELLER A - ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, al Sig. INPS 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS diritti 2001 1 4181 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta IL CANCELLIERE -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3831/97 del Tribunale di BARI, depositata il 07/11/97 R.G.N. 838/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed estinzione del secondo e terzo motivo. -2- Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 febbraio 1995 il ET di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannò l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE a corrispondere ad AN RI LE la RUAL pensione di reversibilità nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983. La LE propose appello, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione ed interessi sulle somme spettantile. Il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello, condannò l'INPS al pagamento del danno da svalutazione monetaria e degli interessi sui ratei arretrati "liquidati dal ET, nei limiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412, di quanto disposto dal relativo art. 16 sesto comma”. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN RI LE, percorrendo le linee di tre motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, poiché nel corso della causa l'INPS aveva autonomamente corrisposto la somma di lire 5.339.405, il Tribunale aveva omesso di liquidare rivalutazione ed interessi su questa somma. Il motivo è infondato. Ed invero, il ET (come il Tribunale afferma, e lo stesso ricorrente dichiara in ricorso) aveva condannato l'INPS a corrispondere ad AN RI LE a decorrere dal 1° ottobre 1983 la pensione di reversibilità in godimento, nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983; questo importo, costituendo (pur privo di 3 rivalutazione ed interessi) quanto chiesto con l'iniziale ricorso, comprendeva quanto l'INPS aveva (eventualmente) versato nel corso del giudizio. Опью La rivalutazione monetaria ed agli interessi sui ratei arretrati liquidati dal ET (riconosciuta dal Tribunale), aveva per oggetto, nell'ambito dei "ratei liquidati dal ET", anche le somme (eventualmente) versate dall'INPS nel corso del giudizio. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 primo comma cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente compensato per metà le spese processuali, in tal modo contravvenendo al divieto di porre, anche parzialmente, le spese del giudizio a carico della parte totalmente vittoriosa. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva liquidato diritti ed onorario in violazione dei minimi previsti dalla normativa in materia. Questi due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Come questa Corte ha affermato (e plurimis, Cass. 14 giugno 1999 n. 5909), esula dal sindacato del giudice di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese, sia nell'ipotesi di soccombenza a reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salvo, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione nell'ipotesi in cui a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee. Né questa compensazione è preclusa nei giudizi di natura previdenziale od assistenziale, anche in caso di completa vittoria dell'assicurato (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). Nel contempo, in tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso in sede di legittimità esige la contestazione delle singole voci di tariffa specificando la ragione delle denunziate violazioni (con l'indicazione della misura e dei limiti del diritto del quale si lamenta la lesione), in modo da consentire al giudice di legittimità adeguato controllo (Cass. 20 novembre 1998 n. 11770). E nel caso in esame il ricorrente non ha indicato la somma che è oggetto della controversia (rivalutazione e gli interessi), né le ragioni del valore che egli assegna alla causa, né le singole somme che egli sostiene gli siano dovute;
né ha considerato la compensazione parziale delle spese stesse. Poiché la sentenza del Tribunale, nella misura della sua positiva decisione, costituisce giudicato, per l'intangibilità non può essere coinvolta nella normativa sull'estinzione. Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di I D , legittimità. O L 2 L 3 0 O 5 1 B
PQM
A . . I S T N S D R A A A 3 T ' La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del , T 7 L - S L A 8 S E O - E D P 1 P giudizio di legittimità. I 1 S M S I I N E N A E G G S Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2000. D O G I E E A A T боко спосо L D N O Il Consigliere estensore E E T A S , T L E I O L R R I E T IL PRESIDENTE S D D I engli din lumaly G O E h R COLLABORATORE DI CANCELLERIA Dopositata in Cancelleria 5 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATO, DI CANCELLER