Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull'onere della prova. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi alla Corte di Appello che aveva accolto l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio Presidente del 13/12/2011
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere N. 1690
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere N. 8755/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE ricorrente;
2) RI AM N. IL 01/09/1964;
avverso l'ordinanza n. 10/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 03/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Uott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Trento ha accolto l'istanza ex art. 314 c.p.p. presentata da RI SG per l'ingiusta detenzione subita in carcere per 78 giorni in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p., cessata quando veniva revocata la misura dal Tribunale del riesame per essere venute meno le esigenze cautelari.
Il giudice della riparazione escludeva il dolo o la colpa grave nella condotta tenuta dall'istante, evidenziando che dalla sentenza di assoluzione emergeva che il RI aveva reagito ad un atto arbitrario delle forze dell'ordine introdottesi nell'abitazione presso cui si trovava agli arresti domiciliari, per interrogarlo su fatti per cui era stato denunciato.
Il ricorso censura, sub specie della violazione dell'art. 314 c.p.p., comma 4, e carenza della motivazione il riconoscimento del diritto.
Si sostiene che il giudice della riparazione aveva erroneamente riconosciuto l'equo indennizzo all'istante, il quale era soggetto a custodia cautelare anche in forza di altro titolo. Si sostiene l'irrilevanza della circostanza della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione, giacché il diritto all'indennizzo non si fonda su un rapporto di ordine privatistico e la verifica sull'eventuale configurabilità del medesimo è rimessa alla valutazione del giudice, che si avvale dei suoi poteri di ufficio. Tale principio trova puntuale applicazione nel caso in esame in cui nessun contributo di allegazione, rispetto a quello già fornito dall'istante, doveva essere soddisfatto dall'Amministrazione. In sostanza la Corte di merito non aveva tenuto conto che già in base ai documenti a sua disposizione emergeva che la detenzione per cui era stata chiesta la riparazione si sovrapponeva ad altra detenzione già in atto in forza di altro titolo, a nulla rilevando che si trattasse di due modalità differenti di applicazione della custodia cautelare, poiché l'art. 314 c.p.p., comma 4, non fa alcuna distinzione in ordine alle mere modalità detentive. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Sez. 4^, 13 ottobre 2010, n. 41081, Ministero dell'Economia e delle Finanze in proc. Zefi, non massimata).
Nel caso di specie il Ministero dell'Economia e delle Finanze, benché fosse stata regolarmente notificata la domanda e comunicata la data di discussione in camera di consiglio davanti alla Corte d'Appello (l'esistenza di questi adempimenti non è contestata dal ricorrente Ministero), non solo non ha depositato alcun atto difensivo ma neppure ha partecipato alla medesima udienza, rimanendo assente.
Non può quindi prospettare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, le ragioni ostative, secondo il suo assunto, all'accoglimento della domanda.
Tale conclusione è fondata sulla disciplina degli oneri probatori regolante il procedimento per la riparazione per la ingiusta detenzione che, pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, (v. Sezioni unite 9 luglio 2003, n. 35760, Azgejui, rv.
225471) ha prevalente natura civilistica, nel senso che laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina f del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione - trovano applicazione i principi del processo civile (v. sul punto la citata sentenza 41081/2010, laddove ha precisato che le conclusioni delle Sezioni unite non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento in questione). Applicando i principi del processo civile è, pertanto, onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costituitivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo ed il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi o modificativi della domanda. Onere al quale il Ministero ricorrente all'evidenza si è sottratto, rimanendo assente nel procedimento dinanzi al giudice della riparazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost, sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012